Aventi diritto di elezione
Nei comuni che hanno concesso alle straniere e agli stranieri il diritto di voto e di elezione in questioni comunali, queste straniere e questi stranieri hanno diritto di elezione anche per le elezioni del Gran Consiglio?
No! Per il diritto di voto e di elezione, l'art. 9 cpv. 1 della Costituzione cantonale (Cost. cant., CSC 110.100) richiede in linea di principio la cittadinanza svizzera. La Costituzione concede ai comuni solamente la possibilità di conferire alle straniere e agli stranieri il diritto di voto nonché il diritto di eleggere e di essere elette o eletti solo in questioni comunali (vedi art. 9 cpv. 4 Cost. cant.). Le elezioni del Gran Consiglio sono tuttavia l'elezione di un'autorità cantonale alla quale si applica l'art. 9 cpv. 1 Cost. cant., vale a dire che per le elezioni del Gran Consiglio il diritto di voto e di elezione spetta esclusivamente alle persone di cittadinanza svizzera.
Gli Svizzeri all'estero hanno diritto di elezione in relazione alle elezioni del Gran Consiglio?
Sì, anche gli Svizzeri all'estero hanno diritto di elezione (vedi art. 3 cpv. 2 e 3 della legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni [LDPC; CSC 150.100]).