Sulla base della legge federale sugli impianti di accumulazione (RS 721.101) e dell'ordinanza federale sugli impianti di accumulazione (RS 721.101.1), la Confederazione, il Cantone e i Comuni devono preparare le istruzioni da impartire alla popolazione e la loro eventuale evacuazione in caso di rottura di un’opera di sbarramento.
Non si può escludere che gli impianti di accumulazione possano essere danneggiati da eventi straordinari come frane, inondazioni, terremoti, sabotaggi o addirittura conflitti armati e che, di conseguenza, vaste zone possano essere inondate. Tuttavia, gli esperti considerano generalmente molto basso il rischio di rottura di un’opera di sbarramento.
- La definizione dell'allarme acqua;
- L'area comunale che potrebbe essere inondata in caso di rottura di una diga (colorata di blu sulla mappa come zona a rischio);
- La portata massima d'acqua, che viene raggiunta solo se lo sbarramento viene bruscamente distrutto in tutta la sua dimensione. Tuttavia, questo può essere praticamente escluso. In caso di rottura parziale dello sbarramento, l'allagamento sarà notevolmente inferiore;
- La direzione di fuga (frecce rosse) in cui i residenti devono lasciare immediatamente la zona a rischio quando suonano le sirene dell’allarme acqua;
- Zone d'attesa sicure in cui i residenti devono recarsi quando suonano le sirene dell'allarme acqua. Queste zone d'attesa sono anche i Punti di raccolta d’urgenza per i servizi di soccorso. In questo modo si può garantire un'assunzione di responsabilità dell’assistenza organizzata delle persone colpite.