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Con effetto al 1° gennaio 2017 le disposizioni in materia di prescrizione nel diritto penale fiscale sono soggette alle seguenti modifiche:

  • violazione di obblighi procedurali (LIG 181 I lett. a, LIFD 184 I lett. a): tre anni (finora: quattro anni1) dopo la chiusura definitiva del procedimento durante il quale sono stati violati gli obblighi procedurali.

  • tentativo di sottrazione d'imposta (LIG 181 I lett. a, LIFD 184 I lett. a): sei anni (finora: otto anni2) dopo la chiusura definitiva del procedimento durante il quale è stato commesso il tentativo di sottrazione.

  • sottrazione consumata d'imposta (LIG 181 I lett. b, LIFD 184 I lett. b): dieci anni (finora: 15 anni3) dalla fine
    • del periodo fiscale per il quale il contribuente non è stato tassato o è stato tassato insufficientemente oppure per il quale la ritenuta d'imposta alla fonte non è stata effettuata conformemente alla legge;
    • dell'anno civile nel corso del quale sono stati ottenuti una restituzione indebita d'imposta o un condono ingiustificato d'imposta.

Nelle fattispecie di cui sopra, la prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una decisione dell'autorità cantonale competente (LIG 181 II, LIFD 184 II).

L'azione penale per delitti fiscali (frode fiscale e appropriazione dell'imposta alla fonte) si prescrive (come finora) in 15 anni dall'ultima attività delittuosa (LIG 183b I, LIFD 189 I). L'azione penale non si prescrive più se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una sentenza di primo grado (LIG 183b II, LIFD 189 II).


1  Due anni (= LIG/LIFD) moltiplicati per due ai sensi dell'art. 333 cpv. 6 del Codice penale (CP).
2  Quattro anni (= LIG/LIFD) moltiplicati per due ai sensi dell'art. 333 cpv. 6 CP.
3  Dieci anni (= LIG/LIFD) moltiplicati per due ai sensi dell'art. 333 cpv. 6 CP;
   tuttavia limitati a 15 anni dal TF, perché il termine di prescrizione per infrazioni (sottrazione
   d'imposta) non può superare quello previsto per delitti (frode fiscale/appropriazione
   dell'imposta alla fonte).