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Sessione: 16.06.2009
Nella spiacevole questione Waldau si pongono alcune domande di politica statale non irrilevanti, indirizzate alle diverse autorità competenti.

1. Come spiega il Governo il fatto che non ha mantenuto la parola data (secondo l'articolo di giornale) di non denunciare i visitatori del Waldau?

2. All'epoca dell'aperitivo, quali erano le basi legali che vietavano una visita dell'area del Waldau? Oggi la situazione è cambiata, oppure è ancora valida l'affermazione del portavoce dell'Ufficio federale della migrazione Jonas Montani, secondo cui un diritto di visita non può essere vietato poiché non esiste una base legale in questo senso?

3. Il Governo è disposto a modificare il modulo formulato in modo pregiudizievole dalla Polizia cantonale, dove è indicata la formulazione "autore del reato xy", ecc.? Quale utile spunto, si potrebbe ad esempio scrivere "accusato".

4. Ho ricevuto dal presidente di circolo in carica Knobel il protocollo della denuncia della Polizia cantonale, con tanto di timbro della Procura pubblica del 19.12.2008, dove, senza che ci si sia preoccupati di cancellare i nominativi, figurano professioni, nomi dei genitori e dei coniugi dei miei cosiddetti "complici", scelti arbitrariamente dalla Polizia.

Perché dovrebbe interessarmi chi è stato interrogato dalla Polizia? Perché dovrebbero interessarmi i nomi dei genitori dei miei cosiddetti "complici"?

In questo caso un'autorità ufficiale ha consegnato in modo sfrontato e non professionale a persone non autorizzate informazioni rudimentali soggette alla protezione dei dati.

Come reputano il Governo, la Procura pubblica e l'incaricato della protezione dei dati queste clamorose violazioni di legge da parte dell'ente pubblico?

5. Secondo quali criteri la Polizia cantonale ha scelto i sei imputati, accusati di delitto punibile d'ufficio? Numerose persone, i cui nomi sono pure stati registrati dalla Polizia cantonale, hanno lasciato l'area molto più tardi degli imputati, alcuni addirittura per ultimi.

6. Chi è competente per promuovere l'atto d'accusa relativo ai punti citati e alle false dichiarazioni della Polizia cantonale?

7. Il Governo è disposto ad avviare un'inchiesta indipendente, cioè gestita da specialisti esterni al Cantone, e ad avviare immediatamente le correzioni possibili già oggi?

8. Il Governo è disposto a chiedere conto a chi sta dietro a questa azione non professionale, che non è servita ad altro se non a intimidire alcuni partecipanti all'aperitivo?

Se lo desiderano, Governo, granconsigliere e granconsiglieri possono richiedere al sottoscritto i seguenti atti, in ordine cronologico, per orientarsi sulla fattispecie: denuncia da parte della Polizia cantonale, protocollo dell'interrogatorio da parte della Polizia cantonale (cancellazione dei nomi da parte di chi scrive), lettere alla Procura pubblica, al presidente di circolo Knobel con rispettive risposte, sentenza del presidente di circolo e un articolo di giornale dal titolo "Keine Anzeige gegen WaldauBesucher" (Nessuna denuncia contro i visitatori del Waldau).

Poschiavo, 16 giugno 2009

Trepp, Peyer, Baselgia-Brunner, Arquint Bucher-Brini, Frigg-Walt, Gartmann-Albin, Jaag, Jäger, Menge, Pfiffner-Bearth, Thöny, Locher Benguerel, Zurfluh

Risposta del Governo

1. Il Governo non ha inoltrato alcuna denuncia per violazione di domicilio contro i visitatori del Waldau. Non gli si può quindi rimproverare di non aver mantenuto la parola data. La disobbedienza nei confronti della Polizia (art. 25 LGP), a differenza della violazione di domicilio che è un reato perseguibile a querela di parte, rappresenta un reato che deve essere perseguito d'ufficio dall'autorità di perseguimento penale. Il Governo non poteva perciò rilasciare alcuna dichiarazione in merito. Se il Governo avesse formulato la raccomandazione di rinunciare al procedimento penale concernente la disobbedienza nei confronti della Polizia, si sarebbe esposto all'accusa di abuso d'ufficio e favoreggiamento.

2. L'accesso all'area e l'utilizzo dei container abitativi sono disciplinati nel quadro del regolamento interno, la cui emanazione è di competenza del Cantone, in quanto locatario dell'area e gestore del Waldau. Dall'apertura della struttura non è cambiato nulla per quanto riguarda il divieto generale di visita. Secondo le nostre informazioni, Jonas Montani si è espresso in modo generale sulla questione del diritto di visita nel caso di richiedenti l'asilo, non nello specifico sul diritto di visita nel centro di assistenza minima Waldau, tanto più che l'esercizio di strutture d'aiuto d'emergenza è di competenza dei Cantoni, non dell'Ufficio federale della migrazione.

3. Con l'introduzione del nuovo sistema di stesura dei rapporti avvenuta il 1° aprile 2009, il termine "autore del reato" non è più utilizzato nei rapporti di polizia. Dal 1° aprile 2009 viene utilizzata l'espressione "imputato", tenendo conto della terminologia prevista nel futuro Codice svizzero di procedura penale.

4. La domanda induce implicitamente a pensare che siano state commesse violazioni di legge. Il Governo non può rilasciare alcuna affermazione in merito. La Procura pubblica non si esprime in merito a procedimenti penali in corso, per via del segreto d'ufficio, e non può rispondere alla domanda per non esporsi all'accusa di anticipare eventuali sentenze giudiziarie. Secondo l'art. 2 cpv. 2 lett. c della legge federale sulla protezione dei dati in unione con l'art. 1 cpv. 4 della legge cantonale sulla protezione dei dati, la legislazione sulla protezione dei dati non si applica a procedimenti penali pendenti. Secondo l'art. 76 lett. c LGP, in casi motivati il diritto di prendere visione degli atti può essere limitato. Di regola gli atti vengono consegnati integralmente. Il principio può essere limitato se sono interessati diritti della personalità di terzi che non si trovano in relazione diretta con l'azione dell'imputato.

5. Sono stati registrati i dati personali di chi non ha dato seguito all'invito della Polizia cantonale a lasciare l'area del Waldau. Queste persone non sono state scelte secondo criteri particolari. Mentre la Polizia cantonale registrava i dati personali, alcuni visitatori lasciavano l'area, senza che si potessero registrare i loro dati. Sono state denunciate persone che non hanno dato seguito all'ordine della Polizia cantonale e non hanno lasciato l'area del Waldau.

6. La domanda non contiene nessuna indicazione su quali siano le eventuali false dichiarazioni intese. Una promozione dell'atto d'accusa spetterebbe alla Procura pubblica.

7. No, non esiste alcuna necessità di avviare un'inchiesta.

8. No, al momento secondo il Governo non esiste alcuna necessità di chiedere conto a nessuno.

Data: 1° settembre 2009