Anche nel nostro Cantone sono in aumento i casi nei quali, a procedura in corso, gli agenti di polizia inquirenti divengono improvvisamente imputati. Le cause sono diverse: talvolta sono giustificate, sovente però non lo sono per niente, specialmente quando simili imputazioni derivano da un atteggiamento querulomane o da una tattica consapevole mirante a difendersi attraverso l'attacco (imputazione) contro agenti di polizia. Si pensi ad esempio a situazioni delicate in relazione a misure coercitive che gli interessati solo molto raramente possono o vogliono accettare. In tali situazioni i colleghi si trovano improvvisamente nel dovere di indagare contro altri agenti di polizia. Ciò rappresenta una grande sfida per gli agenti di polizia coinvolti nel loro insieme, ma in particolare anche per gli organi superiori. Da un lato sono talvolta tenuti ad approfondire anche imputazioni del tutto insostenibili e a permettere che si indaghi contro i propri collaboratori. D'altro lato, i superiori, nella loro veste di datore di lavoro, dovrebbero anche dare seguito ai loro doveri di assistenza, proprio come devono farlo anche altri datori di lavoro. In diversi Cantoni esiste perciò una particolare procedura d'autorizzazione per l'avvio di procedimenti penali contro agenti di polizia, qualora si tratti di presunte mancanze di natura professionale. La relativa competenza è attribuita di norma alle autorità giudiziarie.
Su questa base le firmatarie e i firmatari incaricano il Governo di sottoporre il più rapidamente possibile al Gran Consiglio un rapporto e una proposta relativi a una revisione legislativa parziale che preveda anche per il nostro Cantone una procedura d'autorizzazione per l'avvio di procedimenti penali contro agenti di polizia imputati per atti commessi nell'esercizio della loro attività. Potrebbe essere opportuno attribuire la competenza d'autorizzazione al giudice competente per la carcerazione.
Coira, 17 giugno 2011
Augustin, Steck-Rauch, Hardegger, Barandun, Berther (Camischolas), Buchli-Mannhart (Safien Platz), Caduff, Campell, Candinas, Conrad, Davaz, Dosch, Engler, Fallet, Florin-Caluori, Geisseler, Hartmann (Coira), Jeker, Kleis-Kümin, Komminoth-Elmer, Kunz (Fläsch), Mani-Heldstab, Märchy-Caduff, Montalta, Niederer, Niggli-Mathis (Grüsch), Rathgeb, Sax, Stiffler (Davos Platz), Tenchio, Tomaschett (Breil), Tscholl, Vetsch (Klosters Dorf), Degonda, Kindschi, Lauber
Risposta del Governo
Secondo l'art. 7 cpv. 2 lett. b del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0), i Cantoni possono subordinare all'autorizzazione di un'autorità extragiudiziaria il procedimento penale per crimini o delitti che membri delle loro autorità amministrative e giudiziarie hanno commesso nell'esercizio delle proprie funzioni. L'obiettivo di questa procedura d'autorizzazione consiste nel garantire una sufficiente tutela contro un perseguimento penale ingiustificato o inopportuno. La procedura costituisce un'eccezione a favore di una determinata cerchia di persone (membri di autorità esecutive o giudiziarie) e ha lo scopo di garantire il funzionamento dello Stato. Se contro impiegati statali debba o meno essere avviata una procedura viene deciso da un'autorità apposita. Nel quadro di questa procedura d'esame preliminare è sempre necessario il consenso dell'autorità di autorizzazione, se l'atto si trova in relazione a un'attività ufficiale (cfr. Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 7, N. 5 e 9 segg.). In Svizzera una simile procedura d'autorizzazione è prevista nei Cantoni di San Gallo e di Zurigo. Altri Cantoni, ad esempio il Cantone di Obwaldo, hanno di nuovo abolito questa procedura. Negli altri casi, la Procura pubblica esamina se, in virtù dell'art. 7 cpv. 1 CPP, deve avviare o meno un'inchiesta penale in presenza di reati o di indizi di reato. A ciò può essere associato un determinato problema di delimitazione delle competenze.
Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, il diverso trattamento riservato a cittadini e impiegati statali è sostenibile. La procedura d'autorizzazione avrebbe in primo luogo lo scopo di tutelare gli impiegati da inchieste penali immotivate, in particolare temerarie, mettendo in tal modo al riparo da disturbi e ostacoli lo svolgimento delle attività dell'Amministrazione (BGE 112 Ib 352).
In una recente decisione, dopo che il Tribunale d'appello del Cantone di Zurigo aveva negato la propria competenza (contrariamente a quanto previsto dalla corrispondente disposizione legislativa al § 148 della legge sull'organizzazione giudiziaria ZH), il Tribunale federale ha deciso che, secondo il principio "in maiore minus", al posto di autorità d'autorizzazione extragiudiziarie, ai Cantoni deve essere anche permesso istituire autorità giudiziarie provviste della necessaria indipendenza (1B_77/2011 del 15 luglio 2011).
L'autorizzazione non deve tuttavia offrire una sufficiente tutela di questo tipo unicamente agli agenti di polizia. La procedura va configurata piuttosto in modo tale che possano essere tutelati tutti gli impiegati statali del Cantone, in particolare coloro che nel quadro della loro attività di servizio devono imporre in particolare misure coercitive. Il Governo è disposto a esaminare l'introduzione di una procedura d'autorizzazione nel nostro Cantone e a presentare al Parlamento una corrispondente base legale. Propone perciò di accogliere l'incarico.
7 settembre 2011