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Sessione: 02.09.2011
Nei Grigioni si constatano ripetutamente problemi nella prassi d'autorizzazione di impianti fotovoltaici, sia all'interno, sia all'esterno delle zone edificabili. I committenti vengono spesso confrontati con decisioni edilizie negative.

L'art. 18a LPT prescrive che gli impianti solari all'interno e all'esterno delle zone edificabili vadano accuratamente integrati nei tetti e nelle facciate.

A questo proposito si pongono le seguenti domande:

1. Come interpreta il Governo "accuratamente" nel testo dell'art. 18a LPT?

2. È vero che gli impianti installati con inclinazione moderata non possono essere autorizzati né all'interno, né all'esterno delle zone edificabili?

3. Quale prassi d'autorizzazione applica il Cantone in caso di costruzioni fuori dalla zona edificabile (ad es. edifici rurali, stalle, ecc.)?

4. Le zone industriali non sono anch'esse soggette all'art. 18a LPT?

Coira, 2 settembre 2011

Albertin, Valär, Augustin, Berther (Disentis/Mustér), Berther (Camischolas), Bezzola (Samedan), Bondolfi, Brandenburger, Buchli-Mannhart, Burkhardt, Caluori, Campell, Candinas, Casty, Casutt, Casutt-Derungs, Clavadetscher, Conrad, Darms-Landolt, Della Vedova, Dermont, Dosch, Fontana, Furrer-Cabalzar, Gasser, Geisseler, Giacomelli, Gunzinger, Hartmann (Champfèr), Heiz, Hitz-Rusch, Holzinger-Loretz, Joos, Kappeler, Kleis-Kümin, Koch (Tamins), Kollegger (Malix), Krättli-Lori, Kunz (Chur), Märchy-Caduff, Marti, Meyer-Grass, Michael (Castasegna), Montalta, Niggli (Samedan), Niggli-Mathis (Grüsch), Papa, Parpan, Pedrini, Sax, Stiffler (Davos Platz), Tenchio, Tomaschett (Breil), Tomaschett-Berther (Trun), Troncana-Sauer, Vetsch (Klosters Dorf), Waidacher, Wieland, Zanetti, Zweifel-Disch, Bricalli, Müller (Haldenstein), Patt, Rodigari, Schucan, Wolf

Risposta del Governo

L'attuale contesto energetico-politico impone la promozione di energie rinnovabili come forza idrica, fotovoltaico, energia eolica, geotermia e biomassa. A questo scopo, l'ente pubblico mette a disposizione ogni anno mezzi di promozione per diversi milioni di franchi. Di conseguenza è anche comprensibile che vi sia un interesse ad avere procedure di autorizzazione possibilmente rapide e semplici. Ciò vale per tutti gli impianti che servono alla produzione di energie rinnovabili e non solo per gli impianti solari tematizzati nel presente testo. Il Governo non può confermare in questa forma il rimprovero che per gli impianti solari nella prassi d'autorizzazione si constatino, citiamo, "ripetutamente" problemi e decisioni negative, come insinuato in generale nella presente interpellanza. Sono sicuramente insoddisfacenti le differenze nella prassi tra i singoli comuni e le lunghe liste di attesa per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC), ciò che dovrebbe comunque migliorare nel 2012.

In relazione alle domande si impongono le seguenti osservazioni:

1. Per l'autorizzazione di impianti solari e di conseguenza per l'interpretazione dell'avverbio "accuratamente" contenuto nell'art. 18a LPT sono competenti i comuni e, al di fuori delle zone edificabili, l'UST-GR. In questo settore, il Governo non ha sviluppato una prassi d'interpretazione sulla quale potrebbe fornire informazioni. Conformemente al commento relativo alla LPT, gli impianti solari su tetti o facciate sono considerati integrati accuratamente se montati a filo di superfici e bordi. Per un profilo vengono di regola tollerate sporgenze fino a 20 cm, ciò in considerazione dei collettori solari più spessi destinati alla produzione di acqua calda. Vi sono delle eccezioni per i tetti piani, sui quali viene accettata un'inclinazione degli impianti.

2. L'art. 18a LPT stabilisce che gli impianti solari accuratamente integrati nei tetti e nelle facciate, vale a dire montati a filo di superfici e bordi, devono essere autorizzati (autorizzazione automatica). Con questa prescrizione, il legislatore federale intendeva evidentemente garantire un diritto all'autorizzazione minimo, valido in tutto il Paese per impianti installati con una certa accuratezza. Da questo non si può però dedurre che gli impianti che non raggiungono il grado di accuratezza minimo non possano addirittura venire autorizzati. Simili impianti sono solo esclusi dall'autorizzazione automatica, vale a dire che per ogni singolo impianto di questo genere va verificato concretamente se può essere autorizzato o meno. Nei Grigioni, in questo ambito sono competenti e chiamati ad agire i comuni. Essi devono procedere a una ponderazione tra gli interessi di strutturazione edilizia e di protezione dei monumenti da un lato e l'interesse alla promozione di energie rinnovabili dall'altro. Presso molte autorità edilizie comunali si constata una certa insicurezza, motivo per cui già nell'ultima sessione di aprile il Governo ha annunciato al Gran Consiglio di provvedere all'elaborazione di istruzioni d'esecuzione con buoni esempi di classificazione. Considerata la revisione in corso dell'art. 18a LPT, è sensato attendere ancora con queste istruzioni.

3. Per quanto riguarda la prassi di autorizzazione EFZ dell'UST-GR in caso di impianti solari su edifici agricoli al di fuori delle zone edificabili, anche a questo proposito il Governo si è espresso di recente in Gran Consiglio in occasione delle relative domande del granconsigliere Jenny. Il Governo ha reso attenti al fatto che i servizi interessati sono in procinto di far elaborare proposte di soluzione su come sia possibile considerare gli interessi in parte contrastanti (promozione di energie rinnovabili; strutturazione edilizia; protezione dal pericolo dovuto allo scivolamento di masse di neve).

4. Dal punto di vista giuridico, anche le zone industriali sono soggette all'art. 18a LPT. In simili zone, naturalmente nella ponderazione degli interessi può essere attribuito meno peso alle esigenze poste all'estetica edilizia e alla protezione dei monumenti.

2 novembre 2011