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Sessione: 18.10.2011
Conformemente all'art. 10 della legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale, i veicoli a motore immatricolati sono gravati annualmente da un'imposta di circolazione. Tra questi rientrano anche veicoli cingolati come veicoli battipista e motoslitte, sebbene non circolino su strada. L'art. 16 dell'ordinanza della legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale prevede la riduzione, su domanda, dell'imposta di circolazione per veicoli a motore che circolano solo in un settore limitato di un comune.

Inoltre, conformemente all'ordinanza sulla riscossione di tasse e di spese dai detentori di veicoli a motore e di biciclette nel Cantone dei Grigioni, in seguito all'uso speciale al quale sono destinati, i veicoli cingolati sono gravati da una tassa annuale di 120 franchi e da una tassa di rilascio di 50 franchi per il permesso speciale. I comuni interessati decidono le tratte da percorrere e permettono l'ulteriore procedura per il rilascio di un permesso per veicoli cingolati. L'Ufficio della circolazione rilascia annualmente i permessi necessari ed emette le relative fatture.

A questo proposito al Governo vengono poste le seguenti domande:

1. Il Governo condivide l'opinione secondo la quale sono dati i presupposti per una riduzione delle imposte di circolazione per i veicoli battipista che circolano solo in un settore limitato (comprensori sciistici e per lo sci di fondo)?

2. Sono già state presentate domande da parte dei gestori (impianti di risalita, scuole di sport invernali, esercizi gastronomici nei comprensori sciistici, privati) per una riduzione dell'imposta di circolazione?

3. Perché i permessi speciali per veicoli battipista vengono rilasciati nuovamente ogni anno causando così inutili spese amministrative, nonché spese annuali ricorrenti per i gestori?

4. In considerazione del fatto che il parco di veicoli battipista nel Cantone dei Grigioni rimane pressoché invariato e che i comuni hanno il controllo delle domande di autorizzazione, non sarebbe opportuno rinunciare alla procedura di permesso annuale e introdurre permessi a tempo indeterminato o per un periodo più esteso (p.es. 5 anni)?

Coira, 18 ottobre 2011

Tomaschett (Breil), Engler, Jeker, Albertin, Augustin, Barandun, Berther (Disentis/Mustér), Bezzola (Zernez), Bondolfi, Brandenburger, Buchli-Mannhart (Safien-Platz), Caduff, Caluori, Campell, Candinas, Casanova-Maron, Casutt, Casutt-Derungs, Cavegn, Clalüna, Clavadetscher, Conrad, Darms-Landolt, Dermont, Dosch, Fallet, Fasani, Foffa, Fontana, Gasser, Giacomelli, Grass, Hartmann (Champfèr), Heinz, Hitz-Rusch, Holzinger-Loretz, Jenny, Joos, Kasper, Kleis-Kümin, Kollegger (Coira), Kunz (Fläsch), Mani-Heldstab, Märchy-Caduff, Michael (Donat), Michel (Davos Monstein), Montalta, Niggli (Samedan), Papa, Parolini, Peyer, Pfäffli, Righetti, Sax, Steck-Rauch, Stiffler (Davos Platz), Tenchio, Tomaschett-Berther (Trun), Troncana-Sauer, Valär, Waidacher, Wieland, Zweifel-Disch, Buchli (Felsberg), Calonder, Cortesi, Derungs, Fausch, Haltiner, Patt

Risposta del Governo

Nell'art. 78 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11), il diritto federale stabilisce quando è necessario un permesso speciale per circolare sulle strade pubbliche. È il caso di veicoli che a causa del loro carico non soddisfano alle prescrizioni concernenti le dimensioni e i pesi, come pure di veicoli speciali. Il diritto federale determina anche cosa si intende con veicoli speciali. Sono veicoli che, per l'uso speciale al quale sono destinati o per altri motivi imperativi, non possono soddisfare le prescrizioni concernenti le dimensioni, il peso o le condizioni del percorso circolare (art. 25 cpv. 1 dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali; OETV; RS 741.41). Anche i veicoli cingolati sono considerati veicoli speciali (art. 26 OETV). Stando alla dottrina e alla giurisprudenza vigenti, anche le piste da sci sono considerate superfici pubbliche di circolazione.

1. Nella legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale (LALCStr; CSC 870.100) in unione con la relativa ordinanza (OLALCStr; CSC 870.110), il diritto cantonale contiene le basi per la riduzione dell'imposta di circolazione. L'imposta di circolazione viene ridotta fino al 50 percento per i veicoli in servizio pubblico appositamente equipaggiati e per quanto essi vengano utilizzati per questo scopo (art. 13 cpv. 1 lett. b LALCStr). Dal punto di vista giuridico, i veicoli battipista che circolano solo in un settore limitato di un comune potrebbero dunque beneficiare di una riduzione dell'imposta di circolazione nel caso in cui il loro impiego avvenisse nel servizio pubblico, ad esempio per l'adempimento di compiti comunali (30 percento conformemente all'art. 16 cpv. 1 lett. b OLALCStr).

2. Dalle verifiche effettuate dall'Ufficio della circolazione, finora non sono pervenute simili domande.

3. La durata annuale dei permessi speciali dà ai comuni e all'Ufficio della circolazione la possibilità di poter reagire tempestivamente a condizioni effettive mutate oppure a prescrizioni tecniche. Un'eventuale revoca del permesso provocherebbe un onere ben superiore rispetto a quello per il rinnovo annuale.

4. In considerazione delle spiegazioni contenute nell'interpellanza, il Governo si dichiara disposto ad adeguare la procedura di autorizzazione per i veicoli battipista. Stando ai valori empirici dell'Ufficio della circolazione, un detentore impiega un veicolo battipista in media sei anni. In considerazione delle argomentazioni al punto 3, il Governo estenderà a tre anni la durata di un permesso speciale per veicoli battipista.

1° dicembre 2011