Dall'entrata in vigore della TTPCP, si è osservato un aumento dei trasporti commerciali effettuati con veicoli agricoli (trattori con rimorchio). Questi trasporti vengono in parte effettuati da agricoltori, ma anche da aziende artigianali che si procurano simili veicoli. In questo modo è possibile aggirare da un lato la TTPCP, ma anche una parte delle prescrizioni che valgono per gli autocarri. Oltre a una distorsione della concorrenza, ne risulta anche un maggiore disturbo per il traffico sulle strade di campagna.
È senz'altro comprensibile che gli agricoltori cerchino ulteriori redditi da attività lucrativa. Va però considerato che essi ricevono dall'ente pubblico considerevoli sussidi d'esercizio e altre forme di sostegno non accessibili agli altri settori artigianali.
Anche se attualmente nell'edilizia l'agenda delle commesse è piena e sono quindi in piena espansione anche le attività di trasporto, quando questo boom dell'edilizia rientrerà la concorrenza agricola si farà pesantemente sentire.
Lo Stato perde inoltre entrate considerevoli, possono infatti essere aggirate delle tasse che, nota bene, sono necessarie per l'utilizzo dell'infrastruttura. In questo modo viene utilizzata un'infrastruttura che in realtà dovrebbe essere finanziata dagli utenti tramite imposte e tasse.
In questo contesto vi preghiamo di rispondere alle seguenti domande:
1. Il Governo condivide l'opinione secondo cui con i trasporti con trattori e rimorchi vengono sfruttate le leggi sulla circolazione stradale per conseguire vantaggi rispetto alla concorrenza?
2. Se sì, il Governo intravede delle possibilità per contrastare questa distorsione del mercato?
3. A quanto ammonta la differenza nella tassa sui veicoli a motore tra un autocarro e un trattore con rimorchio?
4. Oltre ai risparmi sulle tasse sui veicoli a motore e sulla TTPCP, con questi trasporti vengono conseguiti altri vantaggi che distorcono il mercato?
5. Il Governo può illustrare qual è il carico inquinante di trasporti commerciali effettuati con un autocarro, rispettivamente con un trattore?
Coira, 31 agosto 2012
Wieland, Montalta, Foffa, Aebli, Bleiker, Buchli-Mannhart, Burkhardt, Casanova-Maron, Casty, Casutt, Casutt-Derungs, Clavadetscher, Conrad, Dudli, Engler, Felix, Fontana, Furrer-Cabalzar, Giacomelli, Heiz, Holzinger-Loretz, Jeker, Jenny, Krättli-Lori, Kunz (Fläsch), Mani-Heldstab, Meyer-Grass, Noi-Togni, Parolini, Pfenninger, Stiffler (Coira), Tomaschett (Breil), Trepp, Tscholl, Vetsch (Klosters), Vetsch (Pragg-Jenaz), Waidacher, Zweifel-Disch, Degonda, Fausch, Monigatti
Risposta del Governo
Il diritto federale stabilisce che i trattori con una velocità massima fino a 40 km/h possono essere immatricolati come trattori agricoli o industriali, quelli con una velocità massima superiore ai 40 km/h solo quali trattori industriali (art. 161 dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali; OETV; RS 741.41). Conformemente all'articolo 86 capoverso 1 dell'ordinanza federale sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11), i trattori possono essere impiegati quali veicoli agricoli solo in relazione con l'esercizio di un'azienda agricola o di un'azienda equiparata a un'azienda agricola. La loro targa è di colore verde. Sono equiparate alle aziende agricole le aziende forestali, le aziende ortofrutticole e vitivinicole, le aziende orticole e le aziende di apicoltura. I veicoli agricoli possono essere parimenti adoperati per trasporti agricoli in favore di terzi, anche verso rimunerazione. Chi non è agricoltore può essere detentore di veicoli agricoli, alla condizione che se ne serva soltanto per eseguire, a favore di terzi, lavori e trasporti agricoli. Per contro, con trattori industriali è permesso effettuare trasporti industriali oltre a trasporti agricoli, oppure esclusivamente trasporti industriali. Questi trattori devono recare una targa bianca.
1. È un fatto che con veicoli agricoli vengono effettuati trasporti industriali non ammessi. In parte ciò avviene consapevolmente, in parte poiché si ignora la situazione giuridica. Secondo il Governo è possibile che chi agisce con intenzionalità possa essere spinto anche dal vantaggio economico.
2. Il Governo non dispone di alcuna possibilità legislativa per contrastare simili distorsioni del mercato, poiché la competenza decisionale sull'immatricolazione e sull'utilizzazione di trattori spetta alla Confederazione. Per contro, la Polizia cantonale può cercare, e cerca, con controlli mirati e se necessario con denunce, di evitare che con veicoli agricoli vengano (anche in futuro) effettuati trasporti non ammessi.
3. Per gli autocarri da 26 tonnellate di peso totale, i più diffusi nei Grigioni, è dovuta un'imposta di circolazione di 2'689.30 franchi all'anno. Per contro, una combinazione di veicoli paragonabile per quanto riguarda il carico utile composta da trattore industriale (8 t di peso totale) e rimorchio (18 t di peso totale) è gravata da un'imposta di 1'566.55 franchi. Nel caso di un autocarro da 18 tonnellate, il rapporto sarebbe di 2'009.30 franchi a 1'492.55 franchi. Queste differenze risultano principalmente perché i trattori industriali, a seguito della loro trascurabile capacità di trasporto e del ridotto chilometraggio annuale vengono tassati solo con metà delle aliquote valide applicate per gli autocarri.
4. Al Governo non sono noti ulteriori vantaggi associati a simili trasporti.
5. Gli autocarri (AC) e i trattori (TR) non sono assoggettati alle stesse norme relative ai gas di scarico. Le emissioni massime ammesse di monossido di carbonio (CO), idrocarburi (HC), ossidi di azoto (NOx) e polveri fini (PM) vengono però fissate per entrambe le categorie di veicoli, un confronto è quindi senz'altro possibile. Conformemente alle norme sui gas di scarico vigenti, AC e TR (nella classe di potenza 130 – 560 kW) devono rispettare i seguenti limiti delle emissioni espressi in g/kWh: CO: AC = 1.5 / TR = 3.5, HC: AC = 0.46 / TR = 0.19, NOx: AC = 2.0 / TR = 2.0 e PM: AC = 0.02 / TR = 0.025. Le emissioni di autocarri e di trattori della nuova generazione possono quindi essere considerate pressoché uguali.
22 ottobre 2012