Poiché a scadenze regolari si pongono delle domande relative alla competenza nel salvataggio sui laghi grigionesi, con il nostro intervento miriamo a ottenere l'emanazione di una legge che disciplini la competenza e il finanziamento del salvataggio sui laghi.
Se il diritto cantonale non disciplina questo settore in modo esaustivo, i comuni sono autonomi. Di regola, per il salvataggio sono responsabili i pompieri locali. Essi sono collegati alla centrale delle chiamate di soccorso cantonale e non possono avviare azioni di salvataggio senza un relativo ordine; per gli interventi di salvataggio sui laghi non ricevono però alcun sostegno finanziario per la formazione o l'equipaggiamento. I necessari voli di prova con l'elicottero non possono venire effettuati se la Rega non riceve un relativo mandato del Cantone e non riceve i mezzi necessari. I pompieri ricevono sì il sostegno della Polizia cantonale nella formazione e nel perfezionamento professionale per il salvataggio in acqua, tuttavia esso si limita all'estate.
Durante i voli d'esercizio sui laghi dell'Engadina Alta, in estate i pompieri saltano in acqua da ca. 9 m di altezza. Essi dispongono del brevetto 1 di salvataggio e usano le mute stagne di loro proprietà. In inverno gli esercizi di salvataggio sul ghiaccio sono più onerosi. 1-2 volte ogni inverno gli esercizi con "vittime" e soccorritori, ovvero pompieri, vengono svolti in un buco nel ghiaccio. Anche in questo caso vengono usate le mute in neoprene private.
I laghi interessati dell'Engadina Alta, di Arosa, Davos e Lenzerheide sono costeggiati da strade cantonali in parte molto trafficate. Inoltre, sopra i laghi engadinesi vi è un corridoio aereo verso l'aeroporto di Samedan. In questo caso l'UFAC prescrive un salvataggio sui laghi organizzato.
Tutti i comuni menzionati si occupano, chi più chi meno, del salvataggio sui laghi. Sono tutti concordi sul fatto che in questo ambito sia necessaria una legge e si confida in una soluzione comune orientata al futuro.
In considerazione di questi fatti, non è ammissibile che singoli comuni debbano assumersi da soli e in una simile entità la responsabilità per l'elaborazione di un piano di salvataggio sui laghi e per la relativa attuazione.
Il Governo viene incaricato di elaborare una legge cantonale che disciplini la competenza e il finanziamento del salvataggio sui laghi grigionesi.
Coira, 24 ottobre 2012
Clalüna, Hartmann (Champfèr), Kollegger (Malix), Aebli, Bezzola (Zernez), Bondolfi, Brandenburger, Buchli-Mannhart, Campell, Casty, Casutt-Derungs, Cavegn, Dosch, Dudli, Engler, Furrer-Cabalzar, Giacomelli, Grass, Hitz-Rusch, Holzinger-Loretz, Jaag, Jenny, Kollegger (Coira), Locher Benguerel, Mani-Heldstab, Märchy-Caduff, Marti, Michael (Donat), Müller (Davos Platz), Niederer, Niggli (Samedan), Niggli-Mathis (Grüsch), Noi-Togni, Pedrini, Perl, Pfäffli, Steck-Rauch, Stiffler (Davos Platz), Tenchio, Thöny, Farrér, Monigatti, Müller (Susch), Müller (Haldenstein), Patt (Jenaz), Scartazzini, Schucan
Risposta del Governo
In seguito alla ripartizione dei compiti tra Cantone e comuni, di principio sono questi ultimi ad essere competenti per il salvataggio di persone e animali sul loro territorio comunale.
L'impegno del Cantone consiste nel garantire un soccorso tempestivo e il più ottimale possibile alle persone infortunate, ammalate o che si trovano in pericolo mediante coordinamento, vigilanza e concessione di sussidi alle organizzazioni e persone che operano nell'ambito del servizio di salvataggio (art. 32 legge sulla cura degli ammalati). A questo scopo il Governo emana un concetto circa l'organizzazione del servizio di salvataggio (art. 33). Concretamente, in base all'art. 18 cpv. 1 lett. d il Cantone concede dei sussidi agli ospedali pubblici per il servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario. Inoltre, può gestire per conto proprio un posto centrale di coordinamento per la notifica dei casi d'emergenza medica e per il coordinamento dell'impiego del personale e dei mezzi di salvataggio opportuni oppure incaricare terzi della gestione (art. 34), assumersi le spese irrecuperabili di operazioni di ricerca e di salvataggio (art. 42), nonché concedere a organizzazioni di salvataggio riconosciute un'indennità di picchetto (art. 40). In base alla legge sulla cura degli ammalati, nel servizio di salvataggio non sono possibili ulteriori sussidi del Cantone.
Come affermato dal Governo nella sessione di agosto 2012 nella risposta a una domanda in merito, posta dalla granconsigliera Clalüna durante l'ora delle domande, il motivo per il quale il Cantone non concede sussidi alle spese di formazione dei pompieri per il salvataggio sui laghi e alle spese per l'equipaggiamento necessario va ricercato nella mancanza di una base legale e non è dovuto alla mancata disponibilità del Governo (PGC 2012/2013 pag. 130).
Poiché vengono sempre poste delle domande in merito alle competenze nel servizio di salvataggio, secondo il Governo, invece di una legge separata per il salvataggio sui laghi come indicato nell'incarico, si impone l'emanazione di una legge sul salvataggio, nella quale vengano disciplinati ampiamente le competenze e il finanziamento del salvataggio e dunque anche del salvataggio sui laghi.
Nel quadro di questo progetto legislativo va esaminato se e in quale forma vada inserita una regolamentazione relativa alla possibilità del Cantone di coordinare e sostenere il salvataggio effettuato dai pompieri per quanto riguarda formazione ed equipaggiamento.
Il Governo è disposto ad accogliere questo incarico ai sensi di quanto esposto.
30 novembre 2012