Ogni anno, ca. 240 persone si iscrivono per la prima volta all'esame di caccia nel Cantone dei Grigioni. La base legale per l'esame di caccia è costituita dalla legge cantonale sulla caccia.
L'art. 36 cpv. 1 e 2 della legge sulla caccia recita:
1 Le persone che nel corso dell'anno civile compiono almeno 18 anni, hanno prestato la cura della selvaggina prescritta, non sono state condannate negli ultimi tre anni con sentenza definitiva per maltrattamento intenzionale di animali e contro le quali non sussistono motivi di rifiuto di cui all'articolo 7 della presente legge, possono iscriversi all'esame di idoneità.
2 Il Governo emana le disposizioni necessarie per lo svolgimento dell'esame di idoneità e determina quali requisiti debbano essere soddisfatti dai candidati per il superamento dell'esame.
Lo svolgimento dell'esame è disciplinato nell'ordinanza cantonale sull'esame di caccia. L'esame comprende un esame sulle armi e di tiro, suddiviso nelle materie esame teorico sulle armi, esame pratico sul maneggio dell'arma ed esame di tiro, nonché un esame teorico sulla selvaggina e la caccia, suddiviso nelle materie d'esame selvaggina e ambiente, conoscenza della selvaggina, conoscenza della caccia e cura della selvaggina, conoscenza della legislazione.
Per tutte le materie d'esame, la Commissione per la formazione e il perfezionamento dei cacciatori (KoAWJ) dell'Associazione dei cacciatori grigioni con licenza (ACGL) offre corsi facoltativi. Tra il 60% e l'80% dei candidati all'esame di caccia frequentano questi corsi.
L'utilizzo e il maneggio sicuri dell'arma da caccia sono l'aspetto più importante. Conoscenze approfondite in merito sono l'elemento portante di una caccia secondo i principi venatori e della prevenzione degli infortuni. In futuro, al tema dell'utilizzo sicuro delle armi andrà dedicata ancora maggiore attenzione.
I firmatari ritengono opportuna un'istruzione obbligatoria all'arma e al tiro quale criterio d'ammissione all'esame sulla caccia e incaricano il Governo di adeguare in questo senso l'ordinanza cantonale sull'esame di caccia.
Coira, 4 dicembre 2012
Parpan, Heiz, Papa, Barandun, Buchli-Mannhart (Safien-Platz), Burkhardt, Campell, Casutt, Conrad, Dosch, Fasani, Felix, Foffa, Giacomelli, Joos, Kasper, Parolini, Pedrini, Righetti, Müller (Susch), Müller (Haldenstein)
Risposta del Governo
Per l'acquisto della licenza di caccia è necessario superare l'esame grigionese d'idoneità alla caccia. Questo esame comprende da un lato un esame sulle armi e di tiro, suddiviso nelle materie esame teorico sulle armi, esame pratico sul maneggio dell'arma ed esame di tiro, dall'altro un esame teorico, suddiviso nelle materie d'esame selvaggina e ambiente, conoscenza della selvaggina, conoscenza della caccia e cura della selvaggina, nonché conoscenza della legislazione. Quale criterio d'ammissione all'esame d'idoneità vanno inoltre prestate 50 ore di cura della selvaggina.
Per la preparazione all'esame d'idoneità, sia l'Associazione dei cacciatori grigioni, sia specialisti privati offrono corsi facoltativi. La maggior parte dei candidati frequenta questi corsi. Nel corso di preparazione conoscenza delle armi/tiro, gli specialisti trasmettono le conoscenze necessarie sul maneggio dell'arma, sulle armi da caccia e sul tiro. Inoltre, allo stand di tiro viene esercitato sotto sorveglianza il maneggio pratico dell'arma da caccia.
All'utilizzo sicuro dell'arma da caccia e al maneggio corretto della stessa è attribuita grande importanza. Ciò vale in considerazione della sicurezza pubblica, ma anche in considerazione dello svolgimento degli esami di tiro. Il Governo è perciò favorevole a un'istruzione obbligatoria all'arma e al tiro, che deve essere sostenuta prima dell'esame pratico sul maneggio dell'arma e dell'esame di tiro. I requisiti minimi posti al contenuto dell'istruzione e alla durata dei corsi devono orientarsi a quelli del corso offerto dall'Associazione dei cacciatori grigioni "conoscenza delle armi/tiro". Il relativo programma deve comprendere ca. 30 ore, suddivise in ca. 10 ore di teoria e ca. 20 ore di istruzione all'arma e al tiro pratico.
Il Governo è disposto ad accogliere l'incarico ai sensi di quanto esposto e a completare di conseguenza l'ordinanza cantonale sull'esame di caccia (OCEC) in virtù dell'art. 36 cpv. 2 della legge cantonale sulla caccia (LCC).
27 febbraio 2013