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Sessione: 23.04.2013
Il Cantone dei Grigioni assume compiti diversificati. Molti vengono svolti direttamente dall'Amministrazione, altri per contro da parte di istituti autonomi. Ad esempio, conformemente all'articolo sullo scopo della legge sulla Banca cantonale grigione, quest'ultima tiene conto nella sua attività aziendale quale banca generale delle esigenze di tutte le cerchie della popolazione, dell'economia privata e dell'ente pubblico. Essa deve contribuire in questo quadro a uno sviluppo equilibrato dell'economia grigionese.

Proprio negli scorsi anni, la politica salariale di diverse imprese è stata regolarmente criticata. Sovente gli impiegati migliori non sono quelli che mirano alle retribuzioni massime. Nemmeno l'attrattiva di un datore di lavoro si misura unicamente dall'ammontare dei salari massimi. Altri elementi, quali ad esempio la possibilità di conciliare famiglia e professione sono aspetti almeno altrettanto importanti.

Gli istituti autonomi di diritto pubblico devono assumere un ruolo esemplare nella politica salariale. Una retribuzione pari a dodici volte il salario più basso pagato nell'impresa corrisponde a una retribuzione buona e sufficiente. Infatti, nessun impiegato contribuisce in un mese al successo di un'azienda più di quanto un altro impiegato vi contribuisca in un anno intero.

Il Governo viene incaricato di sottoporre al Gran Consiglio misure per fissare un limite al divario salariale per gli istituti autonomi del Cantone, nonché per le società nelle quali il Cantone detiene una partecipazione maggioritaria. Vanno considerati i punti seguenti:

1) Il salario massimo versato per un impiego a tempo pieno non può superare di oltre dodici volte il salario più basso per un impiego a tempo pieno.

2) Quale salario è considerata la somma di tutti i contributi (denaro e valore delle prestazioni in natura e dei servizi) versati in relazione all'attività lucrativa.

3) Fanno eccezione i salari per persone in formazione, per praticanti e per persone con una capacità lavorativa limitata.

Coira, 23 aprile 2013

Müller (Davos Platz), Baselgia-Brunner, Bucher-Brini, Frigg-Walt, Gartmann-Albin, Jaag, Noi-Togni, Peyer, Pult, Thöny, Trepp, Deplazes, Hensel, Michel (Igis), Monigatti, Pedrini (Soazza), Vassella

Risposta del Governo

Il 21 marzo 2011 è stata presentata l'iniziativa popolare «1:12 – Per salari equi», la quale richiede che nessuno guadagni in un anno meno di quanto guadagna in un mese il manager meglio pagato nella stessa impresa. Con la loro rivendicazione, i promotori dell'iniziativa intendono limitare i salari dei manager meglio retribuiti, contribuire a un aumento dei salari più bassi e a una migliore ridistribuzione della somma salariale tra gli impiegati, ottenendo in tal modo una riduzione delle disparità salariali a livello svizzero. L'iniziativa sarà sottoposta in votazione al Popolo svizzero il 24 novembre 2013.

Con l'incarico di frazione si vuole incaricare il Governo di attuare già ora per gli istituti cantonali autonomi le richieste dell'iniziativa, indipendentemente dall'esito della votazione popolare. Andrebbe fissato un limite al divario salariale per gli istituti autonomi e per le società nelle quali il Cantone detiene una partecipazione maggioritaria.

La legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni (legge sul personale; CSC 170.400) disciplina non solo la retribuzione dei collaboratori del Cantone, bensì anche quella degli istituti cantonali autonomi. Il divario salariale stabilito dalla legge cantonale sul personale si trova in un rapporto di circa 1 a 6,1, la richiesta dell'iniziativa è quindi soddisfatta. Dal campo d'applicazione della legge sul personale è tuttavia esplicitamente esclusa (art. 3 cpv. 3 LCPers) la Banca Cantonale Grigione (BCG). Attualmente, il divario salariale presso la BCG ammonta a circa 1 a 16. Per quanto riguarda le partecipazioni maggioritarie cantonali come la Repower AG o la Ferrovia Retica SA, il rapporto 1 a 12 viene rispettato. Concretamente, la richiesta dell'incarico di frazione si limita alla BCG.

Conformemente all'art. 13 della legge sulla Banca cantonale grigione (CSC 938.200), la nomina e la vigilanza sulla gestione operativa («Direzione») e quindi inevitabilmente la determinazione degli stipendi della Direzione, rientrano nei compiti principali dell'organo di condotta strategica della Banca e del Consiglio di banca. Presso la BCG, tutti i salari vengono fissati tramite un sistema analitico di valutazione delle funzioni, che riprende e valuta dettagliatamente i requisiti associati all'esercizio di una funzione. Ne risulta un valore numerico che conduce a sua volta a una proposta di salario. Questo sistema viene applicato per tutte le funzioni e per tutti i livelli gerarchici, dal neodiplomato al CEO. La BCG procede regolarmente a confronti salariali e si situa sempre nel mezzo rispetto a banche cantonali paragonabili. Ciò vale anche i massimi livelli dirigenziali.

Il Consiglio di banca può svolgere il proprio compito di nominare una direzione competente solo se dispone anche delle facoltà necessarie per svolgere questo compito. Nel settore del personale, la determinazione dei principi retributivi fa parte di queste facoltà. L'incarico di frazione richiede per contro un taglio di queste facoltà del Consiglio di banca e si pone così in contraddizione con le regole riconosciute di corporate governance. Una tale messa sotto tutela unilaterale della direzione della BCG in ambito salariale porrebbe la BCG in una situazione di svantaggio sul mercato del lavoro. Le conseguenze sarebbero la partenza di collaboratori qualificati, una riduzione della competitività, anche nel reclutamento di nuovi collaboratori, nonché una riduzione del valore aggiunto con effetti negativi per il Cantone dei Grigioni. Secondo il Governo, per il bene dell'economia grigionese, la BCG non deve essere svantaggiata sul mercato del lavoro rispetto alla concorrenza.

Sulla base di queste spiegazioni e consapevole del fatto che a novembre 2013 si voterà su questo tema, il Governo chiede di non accogliere l'incarico di frazione.

03 luglio 2013