In febbraio e in aprile 2015, il Gran Consiglio ha dichiarato nulle due iniziative popolari cantonali. Discussioni in merito alla nullità di un'iniziativa avviate dopo la sua presentazione sono insoddisfacenti.
Le firmatarie e i firmatari chiedono perciò al Governo se sia disposto a presentare al Gran Consiglio, a complemento del vigente art. 55 cpv. 1 della legge sui diritti politici concernente l'esame preliminare formale, una regolamentazione relativa a un esame preliminare materiale di iniziative popolari cantonali secondo i criteri dell'art. 14 cpv. 1 della Costituzione cantonale (facoltativo od obbligatorio, con effetto vincolante o non vincolante). In questo modo sarebbe possibile evitare o limitare le discussioni in merito alla dichiarazione di nullità di iniziative popolari cantonali. Alle promotrici e ai promotori dell'iniziativa verrebbe inoltre data tempestivamente la possibilità di adeguare eventualmente il testo della loro iniziativa, rendendolo compatibile con il diritto di rango superiore, prima di avviare la raccolta di firme.
Coira, 21 aprile 2015
Cavegn, Müller, Caluori, Albertin, Alig, Baselgia-Brunner, Brandenburger, Casanova-Maron (Domat/Ems), Casutt-Derungs, Crameri, Danuser, Darms-Landolt, Dosch, Epp, Fasani, Felix (Scuol), Foffa, Jaag, Joos, Koch (Tamins), Kunfermann, Locher Benguerel, Mathis, Nay, Niederer, Niggli (Samedan), Niggli-Mathis (Grüsch), Noi-Togni, Papa, Pedrini, Perl, Pult, Rosa, Sax, Steck-Rauch, Stiffler (Coira), Tomaschett (Breil), Widmer-Spreiter, Heini, Rutishauser, Sigron, Vassella
Risposta del Governo
Conformemente all'art. 14 cpv. 3 della Costituzione cantonale (Cost. cant.; CSC 110.100), il Gran Consiglio decide in merito alla nullità di un'iniziativa popolare cantonale. La sua decisione può essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo. I possibili motivi di nullità sono elencati nell'art. 14 cpv. 1 n. 1 – 4 Cost. cant. L'esame preliminare di iniziative cantonali da parte della Cancelleria dello Stato previsto dall'art. 55 cpv. 1 della legge sui diritti politici (LDPC; CSC 150.100) si limita ad aspetti formali (forma della lista per le firme e titolo dell'iniziativa). L'introduzione di una procedura d'esame preliminare materiale (contenutistico) con effetto vincolante richiederebbe quindi, oltre a una modifica legislativa, anche una modifica della Costituzione cantonale. Una procedura d'esame preliminare non vincolante per gli iniziativisti e per il Gran Consiglio potrebbe per contro essere prevista a livello di legge.
Il tema di un esame preliminare materiale di iniziative popolari emerge periodicamente nel dibattito politico. A seguito dei risultati negativi scaturiti dalla procedura di consultazione, la Confederazione, che a questo riguardo prevede una disciplina analoga a quella del Cantone dei Grigioni (esame preliminare formale da parte della Cancelleria federale, decisione in merito alla validità da parte dell'Assemblea federale; cfr. art. 69 e 75 cpv. 1 della legge federale sui diritti politici, RS 161.1), ha recentemente rinunciato ad approfondire il progetto di introduzione di un esame preliminare materiale non vincolante. Durante la procedura di consultazione, anche il Governo grigionese si era pronunciato decisamente contro un tale esame preliminare. Laddove i Cantoni prevedono un esame preliminare di iniziative popolari, tale esame è di regola limitato, come nei Grigioni, ad aspetti formali. Un'eccezione è costituita dal Cantone di San Gallo, che prevede una procedura d'esame preliminare materiale obbligatoria e vincolante. La decisione relativa all'ammissibilità di una proposta d'iniziativa compete al Governo e può essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo. Il comitato d'iniziativa può annunciare l'avvio della raccolta delle firme per l'iniziativa solo dopo il passaggio in giudicato della decisione (cfr. art. 36 e 37 della legge sul referendum e l'iniziativa del Cantone di San Gallo; Gesetz über Referendum und Initiative, RIG, sGS 125.1). Il Cantone di Basilea Città prevede perlomeno la possibilità per il comitato d'iniziativa di avvalersi della consulenza giuridica di un servizio designato dal Consiglio di Stato prima di redigere il testo di un'iniziativa. L'informazione non è vincolante né per il comitato d'iniziativa, né per il Consiglio di Stato e per il Gran Consiglio (cfr. § 4 cpv. 4 della legge concernente l'iniziativa e il referendum; "Gesetz betreffend Initiative und Referendum (IRG, SG 131.100). Quest'ultimo decide in merito all'ammissibilità giuridica di un'iniziativa (§ 15 cpv. 1 IRG).
Per le ragioni che seguono, il Governo si esprime con decisione contro l'introduzione di una procedura d'esame preliminare materiale o di una previa consulenza giuridica fornita al comitato d'iniziativa in caso di iniziative popolari cantonali:
- L'iniziativa popolare è una richiesta che giunge dal Popolo ed è rivolta al Popolo. Un intervento di servizi statali sui contenuti di una proposta d'iniziativa parre perciò presentare criticità sotto il profilo istituzionale.
- Una tale procedura può rendere poco decifrabili i profili di responsabilità. Se il comitato d'iniziativa riprende direttive o suggerimenti contenutistici formulati dal servizio statale, nel dibattito futuro esso si sottrae non soltanto alla responsabilità giuridica, bensì anche a quella politica.
- Con una tale procedura, a un'iniziativa soltanto prevista viene attribuito grande peso, prima ancora che essa abbia acquisito la necessaria legittimità attraverso la raccolta del numero di firme necessario.
- Per via dello scarso onere iniziale (non è richiesta alcuna previa raccolta di firme), della gratuità e del potenziale di attenzione mediatica, una tale procedura cela anche il pericolo latente di un abuso per meri scopi propagandistici.
- Prevedendo una procedura non vincolante, ossia con una previa consulenza fornita al comitato d'iniziativa, si presenta il problema per cui l'autorità amministrativa incaricata dell'esame preliminare e l'autorità politica competente per la decisione vincolante di nullità (Gran Consiglio) possono giungere a giudizi diversi. Tali differenze sarebbero molto nocive per la credibilità della procedura e probabilmente creerebbero regolarmente confusione nel processo di formazione dell'opinione da parte del pubblico.
Il Governo è consapevole del fatto che nell'esercizio pratico la competenza attribuita dalla Costituzione al Gran Consiglio di decidere in merito alla validità di iniziative popolari può costituire un grande onere, poiché il Parlamento si deve per forza di cose occupare contemporaneamente di questioni politiche e di questioni giuridiche. Sulla base della prassi vigente del Gran Consiglio, secondo il Governo non risulta però alcuna necessità di modificare l'attuale disciplina delle competenze. Piuttosto, dal profilo istituzionale risulta corretto che il Gran Consiglio, quale massima autorità cantonale e rappresentante eletto dal Popolo, svolga un ruolo centrale nella procedura di giudizio della validità giuridica materiale di iniziative popolari.
3 giugno 2015