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Sessione: 21.10.2015
Il 1° dicembre 2005 è entrata in vigore la formazione in due fasi unitamente alla licenza di condurre in prova. L'obiettivo della formazione in due fasi è quello di ridurre il numero di incidenti provocati da neoconducenti, poiché questi ultimi, rispetto a tutti gli altri utenti della strada, sono responsabili del numero più alto di incidenti e decessi. Con i corsi di perfezionamento si mira a migliorare la capacità dei neoconducenti di riconoscere ed evitare situazioni di pericolo già prima che esse si manifestino. Al contempo dovrebbe permettere di affinare la consapevolezza riguardo alle proprie capacità e di ottimizzare il comportamento nella circolazione, allo scopo di sviluppare uno stile di guida rispettoso nei confronti degli altri automobilisti e dell'ambiente.

Questi corsi provocano spese al Cantone dei Grigioni comprese tra i 680 franchi e i 770 franchi per neoconducente, cifra che corrisponde a un onere finanziario supplementare di circa 7-8 ore di guida. Poiché i neoconducenti sono nella maggior parte dei casi giovani adulti che dispongono di una capacità finanziaria ridotta, siccome stanno ancora svolgendo un apprendistato o sono impegnati nell'istruzione superiore, la formazione in due fasi rappresenta un grande onere finanziario. Proprio nel Cantone dei Grigioni, caratterizzato dalla sua vastità e dalle regioni scarsamente popolate, le persone spesso dipendono dalla licenza di condurre.

La Confederazione stabilisce che, prima del rilascio della licenza di condurre definitiva, i titolari di una licenza di condurre in prova sono tenuti a frequentare la formazione in due fasi (cfr. art. 15a cpv. 2bis e art. 15b cpv. 2 LCStr; art. 27a segg. OAC). Il Cantone è responsabile per la ripartizione delle spese relative alla formazione in due fasi. Conformemente all'art. 25 cpv. 1 della legge dell'ufficio per la circolazione stradale e la navigazione (Gesetz über das Amt für Strassenverkehr und Schifffahrt, ASSG; SGF 122.23.7), l'Ufficio per la circolazione stradale e la navigazione del Cantone di Friburgo ha fatto uso delle proprie competenze per svolgere delle attività nel settore della prevenzione della sicurezza stradale e ha deciso di offrire ai giovani conducenti un contributo pari a 50 franchi per il perfezionamento affinché possano svolgere tale corso il più rapidamente possibile dopo il superamento dell'esame di guida.

Il Governo viene quindi incaricato di introdurre, ai sensi della prevenzione della sicurezza stradale, una partecipazione alle spese del Cantone dei Grigioni per la formazione in due fasi per neoconducenti.

Coira, 21 ottobre 2015

Schneider, Crameri, Albertin, Blumenthal, Bondolfi, Brandenburger, Burkhardt, Caduff, Caluori, Casanova (Ilanz), Casutt-Derungs, Cavegn, Della Vedova, Epp, Fasani, Felix (Scuol), Geisseler, Giacomelli, Kasper, Koch (Igis), Kunfermann, Müller, Noi-Togni, Paterlini, Tomaschett-Berther (Trun), Toutsch, Antognini, Cahenzli (Trin Mulin), Decurtins-Jermann, Degiacomi, Föhn, Sgier, Sonder

Risposta del Governo

Ai sensi di due osservazioni preliminari richiamiamo da un lato l'attenzione sul fatto che, dal punto di vista del diritto finanziario, la partecipazione ai costi richiesta rappresenta una spesa per la quale, conformemente all'articolo 93 capoverso 3 della Costituzione cantonale (Cost. Cant.; CSC 110.100), è necessaria una base giuridica. Poiché una tale base non esiste, essa dovrebbe dapprima essere creata ad esempio tramite una revisione della legge d'introduzione alla legge federale sulla circolazione stradale (LALCStr; CSC 870.100). D'altro lato la formazione in due fasi è attualmente in fase di rielaborazione a livello federale. Secondo il diritto vigente, la licenza di condurre acquisita la prima volta per motoveicoli e autoveicoli è dapprima rilasciata in prova; il periodo di prova è di tre anni (art. 15a cpv. 1 legge federale sulla circolazione stradale, LCStr; RS 741.01). Durante tale periodo di prova i neoconducenti devono svolgere una formazione complementare di 16 ore, ripartita su due giorni, prima che gli possa essere rilasciata la licenza di condurre di durata illimitata (art. 24b cpv. 1 in unione con l'art. 27a cpv. 1 ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC; RS 741.51). La formazione in due fasi riveduta prevede tra l'altro una riduzione a una sola giornata di corso della formazione complementare. Di conseguenza, anche le spese risultanti verranno dimezzate rispetto a oggi.

Il Governo è consapevole che nel Cantone dei Grigioni vi siano persone che, a causa della loro situazione abitativa e/o di problemi di salute, dipendono dalla licenza di condurre. Ciò è in particolare il caso quando non sono a disposizione o non possono essere utilizzati mezzi di trasporto pubblici per giungere regolarmente sul posto di lavoro, per le commissioni inerenti le necessità quotidiane o per visite mediche o terapia.

Il Governo è dell'avviso che non può essere compito dello Stato sovvenzionare l'acquisizione della licenza di condurre. Vi si aggiunge il fatto che l'onere finanziario per la formazione in due fasi che attualmente ammonta a 680-770 franchi (in futuro solo la metà) può essere complessivamente considerato sostenibile, dato che per assolvere i relativi corsi i neoconducenti hanno a disposizione un periodo di tre anni.

Per questi motivi il Governo chiede di non accogliere il presente incarico.

13 gennaio 2016