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Sessione: 04.12.2018

Anche se ci sono eccezioni che confermano la regola, oggi chi si presenta alle elezioni con il bonus di aver già fatto parte del Gran Consiglio, in una percentuale straordinariamente alta dei casi può essere certo o certa della rielezione. Ciò può comportare che i partiti e i loro esponenti, facendo leva su una mentalità orientata al successo a breve termine, sbarrino la strada alle proprie nuove leve. Questa situazione può generare frustrazione tra le nuove leve e portare i nostri giovani ad assumere un atteggiamento passivo nei confronti della politica. Anche esigenze come evitare la concentrazione di potere oppure l'obiettivo fondamentale della democrazia di coinvolgere una pluralità di persone nonché le loro idee nel processo politico godono di considerazione insufficiente.

Uno strumento valido per ottenere una rotazione istituzionalizzata e sistematica è costituito dalla limitazione della durata della carica.

Già oggi i comuni, i Cantoni e la Confederazione applicano limitazioni della durata di carica per titolari di varie funzioni nel settore esecutivo, legislativo o giudiziario.

Le firmatarie e i firmatari invitano il Governo a elaborare a destinazione del Gran Consiglio una proposta adeguata per limitare la durata di carica per i membri del Gran Consiglio e i loro supplenti.

Coira, 4 dicembre 2018

Hohl, Schneider, Koch, Alig, Atanes, Bettinaglio, Bigliel, Buchli-Mannhart, Cahenzli-Philipp, Caluori, Casty, Caviezel (Coira), Clalüna, Danuser, Degiacomi, Della Cà, Deplazes (Coira), Dürler, Ellemunter, Engler, Epp, Favre Accola, Gasser, Geisseler, Gugelmann, Hardegger, Hartmann-Conrad, Hofmann, Horrer, Locher Benguerel, Loi, Maissen, Märchy-Caduff, Michael (Donat), Mittner, Müller (Susch), Müller (Felsberg), Niggli-Mathis (Grüsch), Papa, Perl, Preisig, Rettich, Rutishauser, Salis, Schwärzel, Tanner, von Ballmoos, Waidacher, Widmer (Felsberg), Widmer-Spreiter (Coira), Wilhelm, Zanetti (Sent), Zanetti (Landquart), Gujan-Dönier, Spadarotto

Risposta del Governo

L'incarico presentato chiede al Governo di prendere posizione in merito a una richiesta che ha ad oggetto in via primaria questioni riguardanti il Gran Consiglio. Tuttavia la dimensione di politica statale dell'argomento giustifica una risposta nel merito da parte del Governo.

Attualmente una limitazione della durata della carica per i membri dei parlamenti cantonali esiste in quattro Cantoni, ossia Obvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna e Giura. La proposta di introdurre una simile limitazione anche nei Grigioni viene motivata in primo luogo con un rafforzamento della promozione delle nuove leve a livello politico. Inoltre in tal modo si intendono evitare anche concentrazioni di potere e si vuole coinvolgere nel processo politico un maggior numero di persone con le loro idee.

La questione inerente la limitazione della durata della carica in Gran Consiglio è già stata discussa all'interno della Commissione costituzionale in occasione della revisione totale della Costituzione cantonale. La Commissione costituzionale ha respinto una simile limitazione, motivando questa decisione in sostanza con le esperienze pratiche maturate, secondo cui il Gran Consiglio verrebbe rinnovato per circa un quarto nel quadro delle elezioni per il rinnovo integrale a seguito di dimissioni e di mancate rielezioni. In questo contesto si è ritenuto superfluo intervenire con una regolamentazione a livello costituzionale. Il rinnovamento politico sarebbe un compito dei partiti e degli elettori (cfr. a tale proposito il rapporto esplicativo della Commissione costituzionale del 6 settembre 2000, pag. 88).  Nell'ulteriore corso della revisione costituzionale l'argomento non è più stato ripreso, né durante la procedura di consultazione, né in Gran Consiglio.

Anche attualmente il Governo non ravvisa alcuna necessità di intervenire. Un rinnovamento adeguato del Gran Consiglio continua a essere garantito anche senza una limitazione della durata della carica, come dimostrato dalle quote di rinnovamento registrate in occasione di elezioni per il rinnovo integrale. In occasione delle elezioni del 2010 la quota si è attestata al 41 per cento circa (49 membri), mentre nel 2014 era del 27 per cento circa (32 membri) e infine nel 2018 del 42 per cento circa (50 membri). Il mescolamento senz'altro auspicabile in Gran Consiglio tra membri in carica da più e da meno tempo che permetta un continuo trasferimento di sapere e di esperienza è quindi dato. Inoltre in un organo legislativo composto da 120 membri, i quali rappresentano le più diverse correnti politiche, non pare esserci il rischio di una concentrazione di potere. In aggiunta quest'ultima viene contrastata dalla limitazione del periodo di carica dei presidenti delle commissioni prevista dalla legge sul Gran Consiglio (LGC; CSC 170.100).

Una limitazione della durata della carica per i membri del Gran Consiglio e i loro supplenti sembra quindi tuttora non essere necessaria. Del resto, una simile limitazione rappresenterebbe un intervento massiccio nel diritto di elezione attivo e passivo degli aventi diritto di voto. Per via della sua importanza di politica statale, a livello formale una limitazione della durata della carica per il Gran Consiglio dovrebbe essere ancorata nella Costituzione del Cantone dei Grigioni (Cost. cant.; CSC 110.100), in analogia alla regolamentazione valida per il Governo (art. 39 cpv. 4 Cost. cant.).

A seguito di quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di respingere l'incarico in oggetto.

6 febbraio 2019