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Sessione: 12.02.2019

Vi è incertezza riguardo a quale comune sia competente per il versamento dei compensi ai curatori professionali. Oggi le fatture emesse dagli uffici dei curatori professionali per le spese sostenute vengono rimpallate da un comune all'altro. A tale proposito è necessario un chiarimento. L'obiettivo consiste nel definire il comune competente tenuto ad assumersi i costi.

Inoltre viene richiesta la ripartizione dei costi tra i comuni in funzione della durata del loro obbligo di assistenza (definizione dei punti di contatto).

Il curatore o la curatrice hanno diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese. L'autorità di protezione degli adulti stabilisce l'importo del compenso all'interno di una decisione.

Se i costi per la gestione del mandato non possono essere coperti attingendo al patrimonio della persona interessata o addebitati a terzi, conformemente all'art. 63a cpv. 2 LICC essi sono a carico dell'ente pubblico competente per l'assistenza di diritto pubblico. Conformemente all'art. 5 della legge cantonale sull'assistenza (CSC 546.250) si tratta del comune politico in cui ha domicilio la persona nel bisogno.

Se la persona nel bisogno oggetto della curatela sposta il proprio domicilio all'interno del Cantone dei Grigioni, nella prassi si pone la questione irrisolta se il nuovo comune di domicilio debba sostenere anche i costi per la gestione del mandato risalenti a prima del cambiamento di domicilio. Inoltre non è chiaro quale sia il momento decisivo per la determinazione del bisogno e se i costi per la gestione del mandato possano essere addebitati alla persona oggetto di curatela anche se ciò interessa la parte non computabile della sostanza prevista dal diritto in materia di assistenza sociale.

L'integrazione dell'art. 29 dell'ordinanza relativa alla protezione dei minori e degli adulti (OPMinA; CSC 215.010) permette di risolvere le questioni controverse e quindi di creare la certezza del diritto urgentemente necessaria.

Le firmatarie e i firmatari incaricano il Governo di integrare l'art. 29 OPMinA:

Si chiede che l'art. 29 OPMinA venga integrato con il capoverso 4 avente il testo seguente:

4 I costi a carico dell'ente pubblico conformemente all'art. 63a LICC vengono ripartiti tra i comuni politici in maniera corrispondente alla durata del loro obbligo di assistenza. L'ente pubblico che ha l'obbligo di assistenza al momento della decisione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti è tenuto ad anticipare tale importo.

Si chiede che l'art. 29 OPMinA venga integrato con il capoverso 5 avente il testo seguente:

5 Tutti i costi sono a carico dell'ente pubblico competente se, alla fine del periodo di rapporto esaminato dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti e tenendo conto dell'onere rappresentato dal compenso e dalle spese, il patrimonio della persona interessata è inferiore alla parte non computabile della sostanza prevista dal diritto in materia di assistenza sociale.

Coira, 12 febbraio 2019

Florin-Caluori, Natter, Degiacomi, Atanes, Baselgia-Brunner, Berther, Bondolfi, Brandenburger, Brunold, Cahenzli-Philipp, Caluori, Cantieni, Cavegn, Crameri, Della Cà, Deplazes (Coira), Deplazes (Rabius), Derungs, Epp, Fasani, Flütsch, Gasser, Grass, Gugelmann, Hartmann-Conrad, Hitz-Rusch, Hofmann, Horrer, Kasper, Kohler, Kunfermann, Locher Benguerel, Loepfe, Maissen, Märchy-Caduff, Michael (Donat), Müller (Felsberg), Noi-Togni, Paterlini, Preisig, Ruckstuhl, Rüegg, Rutishauser, Sax, Schmid, Thomann-Frank, Thöny, Tomaschett (Breil), von Ballmoos, Weidmann, Wieland, Wilhelm, Buchli (Tenna), Holliger

Risposta del Governo

Dal 1° gennaio 2013 il Cantone dei Grigioni dispone di cinque autorità cantonali di protezione dei minori e degli adulti (APMA) autonome. I costi delle misure APMA sono a carico dell'interessato o di chi detiene l'autorità parentale, nella misura in cui non siano tenuti al pagamento terzi. In via subordinata sono a carico dell'ente pubblico competente per l'assistenza di diritto pubblico (art. 63a della legge d'introduzione al Codice civile svizzero, LICC, CSC 210.100). L'obbligo di prestare l'aiuto agli indigenti spetta al comune politico in cui è domiciliato l'indigente (art. 5 cpv. 1 della legge sull'assistenza alle persone nel bisogno, legge cantonale sull'assistenza; CSC 546.250). Da quando esistono le APMA, queste regolamentazioni hanno originato ripetutamente incertezze e malintesi, ragione per cui si è individuata la necessità di procedere a una revisione.

Per quanto concerne l'obbligo di fornire prestazioni da parte dell'ente pubblico a cui spetta questo obbligo, al fine di garantire un'applicazione uniforme del diritto attualmente le APMA nei Grigioni interpretano l'art. 63a LICC in unione con l'art. 5 della legge cantonale sull'assistenza nel modo formulato nell'incarico. Si fa riferimento al momento in cui la decisione relativa alla determinazione del compenso per la gestione del mandato passa in giudicato, dato che le spese possono essere fatturate alla persona interessata solo una volta disponibile la decisione dell'APMA. Tuttavia ad oggi le regioni gestiscono l'assunzione dei costi in maniera differente. Dal mese di dicembre 2018  questa tematica è oggetto di un procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni.

La problematica concernente la regolamentazione relativa all'assunzione dei costi relativi alla gestione del mandato/dei compensi a favore degli uffici dei curatori professionali da parte dell'ente pubblico rispettivamente dei comuni politici va risolta a livello sovracomunale. Attualmente il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità (DGSS) sta lavorando a una revisione della LICC nel settore della protezione dei minori e degli adulti. Non appare opportuno procedere all'adeguamento anticipato di un singolo articolo a livello di ordinanza. In considerazione della portata dell'intervento, per poter disporre l'assunzione di costi relativi alla gestione del mandato/dei compensi a favore degli uffici dei curatori professionali da parte dei comuni, è necessaria una regolamentazione all'interno di una legge in senso formale. Di conseguenza occorre che questa problematica venga presa in esame nel quadro della revisione legislativa in corso. In tale contesto occorre tenere conto sia delle evidenze che scaturiranno dalla decisione attesa del Tribunale amministrativo sia di quelle del lavoro dell'APMA degli ultimi sei anni. Eventuali adeguamenti a livello di ordinanza dovranno essere presi in esame in una fase successiva e, se necessario, effettuati dal Governo.

In base a quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di modificare il presente incarico come segue:

Il Governo prende in esame la regolamentazione legislativa concernente la competenza per il pagamento dei costi relativi alla gestione del mandato/dei compensi a favore degli uffici dei curatori professionali nel Cantone dei Grigioni nel quadro della revisione legislativa in corso.

1 maggio 2019