Vi è incertezza riguardo a quale comune sia competente per il versamento dei compensi ai curatori professionali. Oggi le fatture emesse dagli uffici dei curatori professionali per le spese sostenute vengono rimpallate da un comune all'altro. A tale proposito è necessario un chiarimento. L'obiettivo consiste nel definire il comune competente tenuto ad assumersi i costi.
Inoltre viene richiesta la ripartizione dei costi tra i comuni in funzione della durata del loro obbligo di assistenza (definizione dei punti di contatto).
Il curatore o la curatrice hanno diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese. L'autorità di protezione degli adulti stabilisce l'importo del compenso all'interno di una decisione.
Se i costi per la gestione del mandato non possono essere coperti attingendo al patrimonio della persona interessata o addebitati a terzi, conformemente all'art. 63a cpv. 2 LICC essi sono a carico dell'ente pubblico competente per l'assistenza di diritto pubblico. Conformemente all'art. 5 della legge cantonale sull'assistenza (CSC 546.250) si tratta del comune politico in cui ha domicilio la persona nel bisogno.
Se la persona nel bisogno oggetto della curatela sposta il proprio domicilio all'interno del Cantone dei Grigioni, nella prassi si pone la questione irrisolta se il nuovo comune di domicilio debba sostenere anche i costi per la gestione del mandato risalenti a prima del cambiamento di domicilio. Inoltre non è chiaro quale sia il momento decisivo per la determinazione del bisogno e se i costi per la gestione del mandato possano essere addebitati alla persona oggetto di curatela anche se ciò interessa la parte non computabile della sostanza prevista dal diritto in materia di assistenza sociale.
L'integrazione dell'art. 29 dell'ordinanza relativa alla protezione dei minori e degli adulti (OPMinA; CSC 215.010) permette di risolvere le questioni controverse e quindi di creare la certezza del diritto urgentemente necessaria.
Le firmatarie e i firmatari incaricano il Governo di integrare l'art. 29 OPMinA:
Si chiede che l'art. 29 OPMinA venga integrato con il capoverso 4 avente il testo seguente:
4 I costi a carico dell'ente pubblico conformemente all'art. 63a LICC vengono ripartiti tra i comuni politici in maniera corrispondente alla durata del loro obbligo di assistenza. L'ente pubblico che ha l'obbligo di assistenza al momento della decisione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti è tenuto ad anticipare tale importo.
Si chiede che l'art. 29 OPMinA venga integrato con il capoverso 5 avente il testo seguente:
5 Tutti i costi sono a carico dell'ente pubblico competente se, alla fine del periodo di rapporto esaminato dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti e tenendo conto dell'onere rappresentato dal compenso e dalle spese, il patrimonio della persona interessata è inferiore alla parte non computabile della sostanza prevista dal diritto in materia di assistenza sociale.
Coira, 12 febbraio 2019
Florin-Caluori, Natter, Degiacomi, Atanes, Baselgia-Brunner, Berther, Bondolfi, Brandenburger, Brunold, Cahenzli-Philipp, Caluori, Cantieni, Cavegn, Crameri, Della Cà, Deplazes (Coira), Deplazes (Rabius), Derungs, Epp, Fasani, Flütsch, Gasser, Grass, Gugelmann, Hartmann-Conrad, Hitz-Rusch, Hofmann, Horrer, Kasper, Kohler, Kunfermann, Locher Benguerel, Loepfe, Maissen, Märchy-Caduff, Michael (Donat), Müller (Felsberg), Noi-Togni, Paterlini, Preisig, Ruckstuhl, Rüegg, Rutishauser, Sax, Schmid, Thomann-Frank, Thöny, Tomaschett (Breil), von Ballmoos, Weidmann, Wieland, Wilhelm, Buchli (Tenna), Holliger