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Sessione: 12.02.2019

Il Cantone dei Grigioni è l'unico ad avere tre lingue cantonali. La promozione dell'italiano e del romancio da parte del Cantone è necessaria al fine di mantenere il trilinguismo nei Grigioni. A questo proposito il Gran Consiglio è chiamato ad assumere una funzione di modello.

Durante i dibattiti i membri del Gran Consiglio di lingua madre romancia o italiana hanno la possibilità di tenere i propri interventi in romancio o in italiano. Il contenuto di tali interventi è sempre molto complesso e presenta notevoli differenze tra gli idiomi. I membri del Gran Consiglio che parlano solo tedesco riescono quindi a seguire tali interventi solo in maniera limitata. Nella situazione inversa, anche per i membri di lingua italiana la comprensione risulta tutt'altro che semplice.

Anche altri Cantoni plurilingui come Friburgo, Berna o il Vallese sono stati confrontati con questo tipo di sfida. Al fine di garantire un plurilinguismo vissuto, in quei Cantoni i dibattiti parlamentari vengono tradotti simultaneamente. In tal modo tutti i membri del Gran Consiglio possono tenere i propri interventi nella propria lingua madre. Il contenuto delle discussioni viene così aumentato in modo netto e le barriere linguistiche vengono abbattute.

Finora il Cantone dei Grigioni non ha affrontato questo sviluppo. Le firmatarie e i firmatari desiderano quindi sapere dal Governo quanto segue:

1.     Dal punto di vista del Governo, in che modo potrebbe essere attuata in maniera pragmatica e opportuna una traduzione simultanea in Gran Consiglio?

2.     A quanto ammonterebbero le spese per una traduzione simultanea nelle tre lingue cantonali e potrebbero essere sfruttati eventualmente sistemi con altri Cantoni al fine di ridurre le spese?

3.     Il Governo individua uno svantaggio per la lingua romancia e italiana nella prassi attuale in Gran Consiglio?

4.     Considerando gli altri Cantoni plurilingui, il Governo come intende migliorare la sua funzione di modello in questo ambito?

Coira, 12 febbraio 2019

Rettich, Maissen, Fasani, Alig, Atanes, Baselgia-Brunner, Bondolfi, Brunold, Cahenzli-Philipp, Caluori, Cantieni, Caviezel (Coira), Degiacomi, Della Cà, Deplazes (Coira), Derungs, Dürler, Ellemunter, Epp, Gasser, Geisseler, Hitz-Rusch, Hofmann, Horrer, Jenny, Locher Benguerel, Michael (Castasegna), Müller (Felsberg), Niggli-Mathis (Grüsch), Noi-Togni, Perl, Preisig, Ruckstuhl, Rutishauser, Schwärzel, Thomann-Frank, Thöny, Wellig, Wilhelm, Zanetti (Sent), Zanetti (Landquart), Jegen, Locatelli-Iseppi, Lunghi, Spagnolatti

Risposta del Governo

L'interpellanza presentata chiede al Governo di esprimersi in merito a una questione che concerne in via primaria aspetti riguardanti il Gran Consiglio. Esso risponde con la dovuta cautela. In fin dei conti spetta al Gran Consiglio stabilire come vada disciplinato l'utilizzo delle lingue nell'attività parlamentare.

Il punto di partenza consiste nell'art. 4 della legge sulle lingue del 19 ottobre 2006 (LCLing; CSC 492.100), che disciplina la lingua dei dibattiti nelle deliberazioni in Gran Consiglio e nelle commissioni. Secondo tale articolo, ogni membro del Gran Consiglio può esprimersi nella lingua ufficiale di sua scelta (art. 4 cpv. 1 LCLing). Non è prevista una traduzione simultanea degli interventi. Durante il dibattito in Gran Consiglio relativo alla legge sulle lingue essa non è stata oggetto di discussione (cfr. PGC 2 I 2006/2007, p. 502 seg.). Invece, quasi 30 anni fa, in relazione a un corrispondente postulato il Gran Consiglio aveva discusso in merito all'introduzione della traduzione simultanea. Tuttavia al termine del dibattito l'intervento era stato ritirato (vedi PGC 1989/90, p. 167, 329 segg.).

Su questa base si può prendere posizione come segue in merito alle singole domande:

In merito alla domanda 1: garantire una traduzione simultanea in tre lingue cantonali è più complesso e oneroso rispetto allo stesso servizio con due lingue come accade nei Cantoni di Berna, del Vallese o di Friburgo. Se si parte dal presupposto che per quanto riguarda il romancio la traduzione simultanea non è necessaria nei cinque idiomi, risulterebbero sei direzioni di traduzione simultanea (D-I, D-R; I-D, I-R; R-D, R-I). In questo contesto emergerebbe tuttavia la questione relativa alla disponibilità di interpreti qualificati per tutte le direzioni, in particolare dall'italiano al romancio e viceversa. Delle soluzioni parziali (ad es. solo traduzioni simultanee dal tedesco all'italiano e dall'italiano al tedesco) si porrebbero in contrasto con l'obbligo costituzionale della parità di trattamento. L'attuazione "pragmatica" richiesta di una traduzione simultanea non è quindi individuabile. La soluzione risulterebbe piuttosto complicata e provocherebbe ingenti spese.

In merito alla domanda 2: quali spese una tantum risulterebbero costi per la realizzazione di sei cabine per interpreti, nonché costi per l'acquisto e l'installazione di un impianto per conferenze (presa per cuffie auricolari, selettore per la lingua e regolatore del volume alle postazioni di lavoro) e di un impianto per la traduzione simultanea. Senza un progetto concreto non è possibile procedere a indicazioni precise sui costi. Tuttavia essi dovrebbero essere dell'ordine di diverse centinaia di migliaia di franchi. Inoltre vi sarebbero delle spese ricorrenti per l'impiego degli interpreti. Per ogni interprete occorre preventivare un costo pari a 1500 franchi al giorno. Per poter garantire tutte le traduzioni simultanee in seno al Gran Consiglio sarebbero necessari sei interpreti (un interprete per ogni direzione di traduzione). Dopo un'ora di lavoro l'interprete deve sempre essere sostituito, motivo per cui per un giorno di seduta occorrerebbero dodici interpreti. Per un giorno di seduta intero sarebbero quindi necessari 18 000 franchi, ossia 288 000 franchi di spese annue prendendo come riferimento una media di 16 giorni di sessione. Queste ipotesi relative ai costi si basano su confronti con i Cantoni di Berna, del Vallese e di Friburgo.

In merito alla domanda 3: la prassi attuale rispetta la regolamentazione legislativa decisa dal Gran Consiglio con la legge sulle lingue (art. 4 LCLing). Essa considera segnatamente l'aspetto importante dell'attuabilità e, non da ultimo anche per questa ragione, da molti anni gode di un'accettazione diffusa perché vi è il consenso in merito al fatto che esistono settori in cui i mezzi statali limitati possono essere utilizzati in modo maggiormente efficace in relazione alla promozione delle lingue.

In merito alla domanda 4: l'organizzazione e la struttura dell'attività del Gran Consiglio competono in linea di principio al Gran Consiglio stesso. In questa competenza rientra anche la decisione in merito all'utilizzo della lingua durante i dibattiti nel plenum e nelle commissioni.

26 aprile 2019