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Sessione: 12.06.2019

Il Parco nazionale svizzero (PNS) fornisce attualmente prestazioni ben superiori a quanto richiesto dal mandato legale. Nel 2013 l'università di Zurigo ha stimato in circa 20 milioni di franchi il valore aggiunto generato dal PNS nel Cantone e in particolare nella regione Engadina/Val Müstair. Ogni anno circa 150'000 persone visitano l'area protetta. Negli scorsi anni le mostre allestite presso il centro visitatori di Zernez, aperto tutto l'anno, sono state visitate complessivamente da 300'000 ospiti. La presenza mediatica richiama in misura importante l'attenzione di ampie cerchie di popolazione in Svizzera e all'estero sull'intero Cantone. In questo modo il PNS fornisce un contributo importante al marketing delle destinazioni turistiche. In sintesi si può osservare che il PNS rappresenta un'istituzione di rilevanza sistemica all'interno dell'economia cantonale.

Quale unico parco nazionale in Svizzera, il suo richiamo dovrebbe essere superiore a quello dei parchi naturali regionali del Cantone. Questi ultimi vengono sostenuti dal Cantone con mezzi finanziari considerevoli.

Per il progetto di parco nazionale Parc Adula, bocciato a seguito delle votazioni popolari, erano previsti fondi destinati all'esercizio pari a oltre 5,2 milioni di franchi all'anno. Il Cantone dei Grigioni e il Cantone Ticino avrebbero partecipato in misura del 10% e quindi con circa 500'000 franchi ciascuno alle spese d'esercizio.

Negli ultimi anni i risultati d'esercizio del PNS sono stati negativi. Ciò è dovuto in particolare agli investimenti necessari e ai relativi ammortamenti per l'assistenza ai visitatori (centro del parco nazionale, manutenzione dei sentieri, informazione ai visitatori) nonché all'aumento delle esigenze nel settore della comunicazione (media digitali, social media). Si tratta di compiti in linea di principio non prescritti dalla legge. Se non sarà possibile trovare finanziamenti integrativi, in un prossimo futuro il PNS si vedrà costretto ad attuare misure di risparmio nei settori summenzionati, vale a dire a limitarsi ai compiti fondamentali prescritti dalla legge. Ciò comporterebbe una significativa riduzione delle prestazioni, in particolare per quanto riguarda la qualità delle infrastrutture e la varietà dell'offerta destinata agli ospiti.

In considerazione della situazione esposta sopra e della rilevanza economica indiscussa del PNS per l'intero Cantone, le firmatarie e i firmatari ritengono che una partecipazione finanziaria adeguata e a lungo termine del Cantone ai costi per i compiti del PNS sarebbe giustificata e di elevato valore sociale.

In questo contesto le firmatarie e i firmatari pongono le seguenti domande al Governo:

1. Il Governo condivide l'opinione secondo la quale il Parco nazionale svizzero rappresenta un'istituzione di rilevanza sistemica per l'economia cantonale?

2. Il Governo è disposto a sostenere l'esercizio del Parco nazionale svizzero in misura pari a quella che sarebbe stata prevista per altri progetti di parco?

3. In considerazione delle prestazioni fornite dal Parco nazionale svizzero a favore del Cantone ed elencate sopra, il Governo intravede una possibilità per versare un contributo annuo alle spese d'esercizio del Parco nazionale svizzero nel quadro di un mandato di prestazioni generale?

4. Il Governo intravede una possibilità per concedere contributi a fondo perso al Parco nazionale svizzero per investimenti a favore degli ospiti, ad es. per la manutenzione dei sentieri demarcati o per infrastrutture destinate ai visitatori?

5. Il Governo intravede una possibilità per sostenere il Parco nazionale svizzero nell'attività del suo centro visitatori e di formazione a Zernez nel quadro di un mandato di prestazioni?

Pontresina, 12 giugno 2019

Müller (Susch), Pfäffli, Preisig, Aebli, Atanes, Berther, Berweger, Bettinaglio, Brandenburger, Buchli-Mannhart, Cahenzli-Philipp, Casty, Caviezel (Coira), Caviezel (Davos Clavadel), Censi, Clalüna, Danuser, Della Cà, Derungs, Ellemunter, Engler, Felix, Gasser, Geisseler, Grass, Gugelmann, Hardegger, Hartmann-Conrad, Hitz-Rusch, Hofmann, Hohl, Horrer, Jochum, Kienz, Kunfermann, Lamprecht, Locher Benguerel, Maissen, Michael (Donat), Natter, Niggli (Samedan), Niggli-Mathis (Grüsch), Noi-Togni, Rettich, Ruckstuhl, Rüegg, Rutishauser, Salis, Schwärzel, Tanner, Thomann-Frank, Thöny, Thür-Suter, Tomaschett (Breil), von Ballmoos, Weidmann, Widmer (Felsberg), Widmer-Spreiter (Coira), Wieland, Zanetti (Sent), Pajic

Risposta del Governo

Il Parco nazionale svizzero (PNS) dispone di una propria base legale rappresentata dalla legge federale sul Parco nazionale svizzero nel Cantone dei Grigioni del 19 dicembre 1980 (legge sul parco nazionale; RS 454). Conformemente all'art. 2 della legge sul parco nazionale, l'istituzione responsabile del PNS è la fondazione di diritto pubblico "Parco nazionale svizzero". L'art. 3 della legge sul parco nazionale disciplina il finanziamento del PNS. Non è previsto un cofinanziamento da parte del Cantone. Con decreto del 6 ottobre 2006 (in vigore dal 1° dicembre 2007), in una revisione parziale della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451) la Confederazione ha creato i presupposti giuridici per l'istituzione e la gestione di parchi d'importanza nazionale. Nel quadro della revisione della LPN si è rinunciato ad armonizzare la posizione giuridica del PNS.

Le possibilità di finanziamento di parchi d'importanza nazionale nonché di istituzioni equiparate (lista del patrimonio mondiale UNESCO) sono disciplinate dall'art. 38 della legge sulla protezione della natura e del paesaggio del Cantone dei Grigioni del 19 ottobre 2010 (legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio, LCNP; CSC 496.000) e dall'art. 23 dell'ordinanza cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio del 18 aprile 2011 (OCNP; CSC 496.100). Il PNS non è interessato dalle disposizioni concernenti i parchi d'importanza nazionale contenute nella LPN, a esso si applica la legge sul parco nazionale. In virtù dell'art. 23m cpv. 2 LPN, il PNS avrebbe tuttavia la possibilità di ottenere il marchio Parco secondo l'art. 23j LPN. Inoltre il PNS è libero di presentare domande di sussidio riferite a progetti. Caso per caso esistono possibilità di sostegno nel quadro dell'attuazione della nuova politica regionale (NPR) e della legge sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni del 27 agosto 2015 (legge sullo sviluppo economico, LSE; CSC 932.100) oppure per provvedimenti di protezione della natura e del paesaggio (art. 37 LCNP), eventualmente di protezione del paesaggio (art. 39 LCNP) nonché per la ricerca e le pubbliche relazioni in questi settori (art. 40 LCNP). Un'altra opzione per il finanziamento di prestazioni consiste nella possibilità per il PNS quale sostenitore della riserva della biosfera UNESCO Engiadina Val Müstair di fornire prestazioni in questa veste. In virtù dell'art. 38 LCNP, attualmente il Cantone dei Grigioni sostiene la riserva della biosfera UNESCO Engiadina Val Müstair con 150 000 franchi all'anno. Se l'ente responsabile presentasse al Cantone un nuovo piano di gestione con un elenco di progetti corrispondente per la zona centrale (identica a quella del PNS) da cui risultino prestazioni e costi, si potrebbe prendere in esame la concessione di sussidi a favore dell'esercizio del PNS tramite la riserva della biosfera UNESCO Engiadina Val Müstair. Qualora si dovesse ricorrere al finanziamento dei parchi per un sostegno finanziario del PNS (direttamente tramite il marchio Parco o indirettamente tramite la riserva della biosfera UNESCO), occorrerà tenere conto di un secondo requisito posto al finanziamento di un parco. Conformemente all'art. 38 cpv. 2 LCNP il Cantone concede sussidi a parchi solo se i comuni, eventuali terzi nonché la Confederazione partecipano finanziariamente alle spese in misura adeguata. Ciò considerato si risponde come segue alle domande poste:

In merito alla domanda 1: non si discute il fatto che il Parco nazionale svizzero svolge una funzione di faro la quale va ben oltre i confini cantonali e che esso è di particolare importanza per il turismo nel Cantone e per l'economia regionale.

In merito alla domanda 2: la questione non concerne la volontà del Governo di sostenere il PNS in misura analoga agli altri parchi del Cantone, bensì i presupposti giuridici che il PNS dovrebbe soddisfare affinché sia possibile garantire una parità di trattamento con gli altri parchi grigionesi.

In merito alla domanda 3: in virtù dell'art. 38 LCNP, sussidi d'esercizio sarebbero possibili nel quadro di un accordo di prestazioni e in presenza dei presupposti menzionati.

In merito alla domanda 4: per progetti singoli il PNS ha a disposizione l'intero ventaglio di misure che possono essere sostenute tramite la LCNP. Sussidi riferiti a progetti destinati a investimenti o a progetti di sviluppo turistico possono essere concessi sulla base della LSE sotto forma di mutui NPR oppure di contributo a fondo perso.

In merito alla domanda 5: sulla base dell'art. 38 LCNP e in presenza dei presupposti menzionati, sussidi per l'esercizio del centro visitatori e di formazione di Zernez sarebbero possibili nel quadro di un accordo di prestazioni.

14 agosto 2019