Per numerosi anziani le case per anziani e di cura sono il domicilio, ma anche la casa durante gli ultimi anni di vita. Molte persone riflettono se aggiungere più anni alla loro vita o se aggiungere più vita agli anni che gli rimangono. Diventano sempre più importanti riflessioni riguardo alle "ultime cose" da sistemare e soprattutto l'esigenza di decidere al riguardo in autonomia. In Svizzera è in aumento il numero di persone che prende in considerazione la possibilità di porre fine volontariamente alla propria vita nell'ipotesi in cui la qualità di vita non sia più compatibile con i propri valori personali. Di conseguenza nel frattempo il numero dei membri della maggiore associazione svizzera di autodeterminazione "Exit" è aumentato fino a superare quota 130 000. Tuttavia il numero dei suicidi assistiti in Svizzera è molto basso, sia in valori assoluti, sia in rapporto al numero complessivo dei decessi.
Oggi non è garantito che gli ospiti di una casa per anziani o di cura nei Grigioni possano avvalersi di questa libertà riconosciuta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, ma anche dal Tribunale federale svizzero. Spetta alle singole direzioni degli istituti decidere se ammettere suicidi assistiti o meno. Per tale ragione vi è l'eventualità che gli ospiti debbano lasciare il loro ultimo ambiente abitativo a loro familiare se le direzioni delle case impediscono loro di esercitare il loro diritto all'autodeterminazione nel fine vita nelle proprie strutture.
Impedire alle persone di esercitare questa libertà non deve essere possibile in modo legale, a condizione che l'esercizio di tale diritto avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge. Anzi, questa libertà deve essere garantita dalla legge, poiché altrimenti potrebbe sorgere una disparità di trattamento tra gli istituti di cura, il che è generalmente inaccettabile. Per tale ragione si propone di integrare la legge sanitaria esistente in modo tale da obbligare le case per anziani e di cura che beneficiano (in parte o in piena misura) del sostegno dell'ente pubblico, a non ostacolare la libertà delle persone che vivono nelle loro strutture. Queste disposizioni si fondano su quanto deciso dal Tribunale federale (DTF 142 I 195). La libertà personale degli ospiti di una tale struttura è sovraordinata rispetto alla libertà di coscienza e di religione dell'ente responsabile della struttura. È inaccettabile che gli ospiti dipendano da opinioni arbitrarie di singoli direttori d'istituto riguardo a questioni etiche. Se i criteri previsti dalla legge per l'accompagnamento alla morte sono soddisfatti, in linea di principio deve essere possibile esercitare tale diritto anche in una casa per anziani o di cura. In tale contesto è opportuno anche un relativo accompagnamento dei collaboratori e degli altri ospiti.
Già in una sentenza del 2006 (DTF 133 I 58) il Tribunale federale ha confermato inoltre che il diritto di una persona che è in grado di esprimere la propria volontà in modo autonomo e di agire di conseguenza comprende anche la libertà di decidere in merito alle modalità e ai tempi del proprio fine vita. Il diritto all'autodeterminazione nel fine vita è quindi un diritto fondamentale e dell'uomo riconosciuto che deve essere rispettato.
In questo senso le firmatarie e i firmatari danno incarico al Governo di adottare le iniziative necessarie affinché le persone che vivono in case per anziani/di cura, le quali beneficiano di fondi pubblici, abbiano il diritto di avvalersi dell'aiuto di organizzazioni esterne per un suicidio assistito in queste strutture in conformità alla disposizioni di legge vigenti in Svizzera. A titolo di proposta non vincolante, segue la modifica di legge.
Modifica di legge concreta:
La legge sull'igiene pubblica viene integrata come segue:
art.41 Obbligo di ammissione e di trattamento (nuovo capoverso 4)
4Le persone che vivono in strutture di cui all'art.17 cpv.1 lett.c della presente legge e la cui attività viene sostenuta con fondi pubblici hanno diritto di avvalersi all'interno di questa struttura dell'aiuto di persone incaricate di organizzazioni esterne per un suicidio assistito in conformità alle disposizioni di legge vigenti in Svizzera.
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Davos, 18 febbraio 2021
Pajic, Hardegger, Holzinger-Loretz, Atanes, Baselgia-Brunner, Cantieni, Casutt-Derungs, Caviezel (Coira), Clalüna, Degiacomi, Della Cà, Deplazes (Rabius), Föhn, Gartmann-Albin, Gugelmann, Hartmann-Conrad, Hofmann, Hohl, Horrer, Jochum, Kasper, Kuoni, Loepfe, Müller (Felsberg), Paterlini, Perl, Rettich, Ruckstuhl, Rutishauser, Schmid, Schwärzel, Tanner, von Ballmoos, Widmer-Spreiter (Coira), Wilhelm, Altmann, Bürgi-Büchel, Spadarotto, Tomaschett (Coira)