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Sessione: 08.12.2021

Esistono elementi che lasciano supporre che vi siano aziende le quali richiedono ai propri collaboratori una vaccinazione contro la COVID-19 anche se non si tratta di aziende attive nel settore sanitario. Di conseguenza, i collaboratori vengono messi sotto pressione e i lavoratori non vaccinati rischiano addirittura il licenziamento. Le basi giuridiche sono stabilite nell'ordinanza COVID-19 del 23 giugno 2021 (RS 818.101.26; modifica dell'8 settembre 2021; estensione dell'impiego del certificato COVID-19).

Preghiamo il Governo di rispondere alle seguenti domande:

  1. I contratti di lavoro o i contratti collettivi di lavoro possono contenere clausole che obblighino i lavoratori a sottoporsi a vaccinazioni di qualsiasi tipo? Se sì, quali sono le basi giuridiche della Confederazione e del Cantone?
  2. Il Governo è al corrente che a quanto pare determinate aziende (in particolare del settore alberghiero, della logistica, della ristorazione, della formazione) chiedono al proprio personale di sottoporsi a una vaccinazione COVID «volontaria» oppure che la «raccomandano vivamente»? Quale posizione assume nei confronti della problematica, anche per quanto riguarda la sua stessa amministrazione centrale?
  3. L'Ufficio dell'economia è al corrente di casi di licenziamenti dovuti a mancata vaccinazione? I collaboratori dell'URC come gestiscono casi di questo tipo?
  4. Cosa fa il Governo per proteggere questi lavoratori?
  5. A chi si possono rivolgere i lavoratori?

Coira, 8 dicembre 2021

Fasani-Horath, Jenny

Risposta del Governo

In merito alla domanda 1: attualmente non vi sono indizi circa l'esistenza di contratti collettivi contenenti clausole riguardanti un eventuale obbligo di vaccinazione. Accordi o direttive corrispondenti in contratti di lavoro individuali sono di principio ipotizzabili, tuttavia sono estremamente rari nella prassi. L'eventuale ammissibilità di tali clausole rappresenta una questione di diritto privato che in ultima analisi dovrebbe essere giudicata da un tribunale civile. Le basi giuridiche a tale proposito si trovano principalmente nel Codice delle obbligazioni.

In merito alla domanda 2: al Governo sembra ovvio che, sulla base di raccomandazioni scientificamente fondate del Consiglio federale e dell'Ufficio federale della sanità pubblica, le aziende consiglino una vaccinazione contro la COVID ai propri collaboratori. Tuttavia, il Governo non è a conoscenza e non dispone di indizi riguardo ad aziende che lo fanno e in particolare riguardo ad aziende che lo fanno con una certa insistenza. Nell'Amministrazione cantonale non esiste alcuna pressione di questo tipo.

In merito alla domanda 3: l'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UCIAML) non è al corrente di alcun caso di licenziamento dovuto a mancata vaccinazione. Per contro, in rari casi individuali si è verificato uno scioglimento di rapporti di lavoro a seguito di divergenze relative ad altre misure di protezione adottate in relazione alla COVID-19 (ad es. mancato rispetto dei piani di protezione previsti o dell'obbligo di indossare la mascherina). L'Ufficio regionale di collocamento (URC) è a conoscenza di un caso in cui una persona in cerca di impiego non è stata assunta perché non vaccinata. Poiché non esiste un obbligo di vaccinazione, tale mancata assunzione non ha tuttavia avuto alcuna conseguenza da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione. Inoltre, la SECO si mostra cauta in tutte le direttive a questo proposito.

In merito alla domanda 4: a seguito della bassa frequenza di casi corrispondenti e degli strumenti funzionanti nel settore della protezione dei lavoratori (v. anche la prossima risposta alla domanda 5), il Governo non vede nessuna ulteriore necessità di agire. Inoltre, anche per questi casi sono applicabili gli strumenti e le regolamentazioni di protezione dei lavoratori risultanti dalla legislazione sul lavoro e dal diritto privato.

In merito alla domanda 5: come detto, in ultima analisi spetta a un tribunale civile deliberare in materia di questioni di diritto privato. In caso di rischio che i datori di lavoro non rispettino gli obblighi di protezione della salute o dell'integrità personale dei lavoratori per mezzo di misure e richieste inammissibili sul posto di lavoro vi sarebbe inoltre la possibilità di rivolgersi all'ispettorato cantonale del lavoro insediato presso l'UCIAML. 

16 febbraio 2022