In merito alla domanda 1: attualmente non vi sono indizi circa l'esistenza di contratti collettivi contenenti clausole riguardanti un eventuale obbligo di vaccinazione. Accordi o direttive corrispondenti in contratti di lavoro individuali sono di principio ipotizzabili, tuttavia sono estremamente rari nella prassi. L'eventuale ammissibilità di tali clausole rappresenta una questione di diritto privato che in ultima analisi dovrebbe essere giudicata da un tribunale civile. Le basi giuridiche a tale proposito si trovano principalmente nel Codice delle obbligazioni.
In merito alla domanda 2: al Governo sembra ovvio che, sulla base di raccomandazioni scientificamente fondate del Consiglio federale e dell'Ufficio federale della sanità pubblica, le aziende consiglino una vaccinazione contro la COVID ai propri collaboratori. Tuttavia, il Governo non è a conoscenza e non dispone di indizi riguardo ad aziende che lo fanno e in particolare riguardo ad aziende che lo fanno con una certa insistenza. Nell'Amministrazione cantonale non esiste alcuna pressione di questo tipo.
In merito alla domanda 3: l'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UCIAML) non è al corrente di alcun caso di licenziamento dovuto a mancata vaccinazione. Per contro, in rari casi individuali si è verificato uno scioglimento di rapporti di lavoro a seguito di divergenze relative ad altre misure di protezione adottate in relazione alla COVID-19 (ad es. mancato rispetto dei piani di protezione previsti o dell'obbligo di indossare la mascherina). L'Ufficio regionale di collocamento (URC) è a conoscenza di un caso in cui una persona in cerca di impiego non è stata assunta perché non vaccinata. Poiché non esiste un obbligo di vaccinazione, tale mancata assunzione non ha tuttavia avuto alcuna conseguenza da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione. Inoltre, la SECO si mostra cauta in tutte le direttive a questo proposito.
In merito alla domanda 4: a seguito della bassa frequenza di casi corrispondenti e degli strumenti funzionanti nel settore della protezione dei lavoratori (v. anche la prossima risposta alla domanda 5), il Governo non vede nessuna ulteriore necessità di agire. Inoltre, anche per questi casi sono applicabili gli strumenti e le regolamentazioni di protezione dei lavoratori risultanti dalla legislazione sul lavoro e dal diritto privato.
In merito alla domanda 5: come detto, in ultima analisi spetta a un tribunale civile deliberare in materia di questioni di diritto privato. In caso di rischio che i datori di lavoro non rispettino gli obblighi di protezione della salute o dell'integrità personale dei lavoratori per mezzo di misure e richieste inammissibili sul posto di lavoro vi sarebbe inoltre la possibilità di rivolgersi all'ispettorato cantonale del lavoro insediato presso l'UCIAML.
16 febbraio 2022