Gli uffici d'esecuzione e dei fallimenti spesso devono decidere in merito a liquidazioni in via di fallimento e a masse del fallimento per importi pari a milioni di franchi. Si tratta di molto denaro, si tratta di persone, si tratta di storie tragiche, accomunate da un aspetto: meritano una procedura equa e trasparente in ogni dettaglio. Gli uffici d'esecuzione e dei fallimenti regionali lavorano bene e in modo professionale, ma purtroppo la vigilanza sugli stessi non è sempre sufficiente.
Un caso verificatosi presso l'Ufficio d'esecuzione e dei fallimenti della Regione Maloja, allora ancora Engadina Alta, ha evidenziato che l'attuale vigilanza minima prescritta dalla legge è insufficiente e inadeguata. Nel caso in oggetto, sull'arco di diversi anni un ufficiale è riuscito ad arricchirsi per diverse centinaia di migliaia di franchi senza che nessuno se ne accorgesse, né nel quadro della verifica interna (disciplinata a livello regionale), né nel quadro della cosiddetta verifica esterna (autorità di vigilanza cantonale). Come è possibile?
L'applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1) compete ai Cantoni (art. 1 segg. LEF). La legge d'applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LAdLEF; CSC 220.000) disciplina i corrispondenti dettagli, come l'organizzazione degli uffici e la vigilanza sugli stessi. Il Cantone dei Grigioni ha designato il Tribunale cantonale quale autorità di vigilanza (art. 13 LAdLEF). L'autorità di vigilanza è tenuta a verificare o a far verificare regolarmente la gestione degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti e adotta le misure atte a impedire o a eliminare situazioni inadeguate o irregolari (art. 15 cpv. 1 LAdLEF). Attualmente questa verifica avviene tramite una verifica reciproca, vale a dire che un ufficio d'esecuzione e dei fallimenti, in genere il suo capoufficio, verifica un altro ufficio d'esecuzione e dei fallimenti nel quadro di una cosiddetta ispezione. La simpatia tra colleghi può inibire un'analisi attenta e le visite solitamente brevi rendono impossibile una verifica dettagliata di dossier complessi.
Oltre alla vigilanza tecnica e disciplinare che compete al Tribunale cantonale, anche alle regioni spetta un obbligo di vigilanza: esse devono vigilare sulla gestione e sono incaricate di assumere gli ufficiali esecutori e dei fallimenti. Il preventivo e il conto annuale degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti vengono verificati dalla commissione della gestione della rispettiva regione (art. 96 cpv. 1 lett. d LCom). Alcune regioni sottopongono inoltre ogni anno i loro uffici d'esecuzione e dei fallimenti a revisioni ordinarie da parte di uffici di revisione professionali. Questo però non è sempre il caso (vedi esempio citato), ciò che è inaccettabile e andrebbe cambiato nell'interesse della causa, della credibilità e dell'uniformità qualitativa degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti.
Le firmatarie e i firmatari chiedono perciò al Governo di rispondere alle seguenti domande:
- Quali regioni sottopongono i loro uffici d'esecuzione e dei fallimenti a revisioni annuali da parte di un ufficio di revisione esterno?
- Quale tipo di revisione sarebbe quello più sensato per gli uffici d'esecuzione e dei fallimenti? Per quale motivo?
- Qual è il margine di manovra concesso dalla legge alle regioni per poter commissionare simili revisioni?
- Il Governo vede una necessità di azione a questo proposito e perché sì o perché no?
Coira, 8 dicembre 2021
Preisig, Salis, von Ballmoos, Atanes, Baselgia-Brunner, Bettinaglio, Cahenzli-Philipp, Caviezel (Coira), Clalüna, Degiacomi, Hardegger, Hofmann, Kappeler, Kuoni, Mittner, Müller (Felsberg), Noi-Togni, Perl, Rettich, Rutishauser, Schwärzel, Brändli Capaul, Conrad-Roner, Fetz, Pajic, Tomaschett (Coira)