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Sessione: 08.12.2021

Gli uffici d'esecuzione e dei fallimenti spesso devono decidere in merito a liquidazioni in via di fallimento e a masse del fallimento per importi pari a milioni di franchi. Si tratta di molto denaro, si tratta di persone, si tratta di storie tragiche, accomunate da un aspetto: meritano una procedura equa e trasparente in ogni dettaglio. Gli uffici d'esecuzione e dei fallimenti regionali lavorano bene e in modo professionale, ma purtroppo la vigilanza sugli stessi non è sempre sufficiente.

Un caso verificatosi presso l'Ufficio d'esecuzione e dei fallimenti della Regione Maloja, allora ancora Engadina Alta, ha evidenziato che l'attuale vigilanza minima prescritta dalla legge è insufficiente e inadeguata. Nel caso in oggetto, sull'arco di diversi anni un ufficiale è riuscito ad arricchirsi per diverse centinaia di migliaia di franchi senza che nessuno se ne accorgesse, né nel quadro della verifica interna (disciplinata a livello regionale), né nel quadro della cosiddetta verifica esterna (autorità di vigilanza cantonale). Come è possibile?

L'applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1) compete ai Cantoni (art. 1 segg. LEF). La legge d'applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LAdLEF; CSC 220.000) disciplina i corrispondenti dettagli, come l'organizzazione degli uffici e la vigilanza sugli stessi. Il Cantone dei Grigioni ha designato il Tribunale cantonale quale autorità di vigilanza (art. 13 LAdLEF). L'autorità di vigilanza è tenuta a verificare o a far verificare regolarmente la gestione degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti e adotta le misure atte a impedire o a eliminare situazioni inadeguate o irregolari (art. 15 cpv. 1 LAdLEF). Attualmente questa verifica avviene tramite una verifica reciproca, vale a dire che un ufficio d'esecuzione e dei fallimenti, in genere il suo capoufficio, verifica un altro ufficio d'esecuzione e dei fallimenti nel quadro di una cosiddetta ispezione. La simpatia tra colleghi può inibire un'analisi attenta e le visite solitamente brevi rendono impossibile una verifica dettagliata di dossier complessi.

Oltre alla vigilanza tecnica e disciplinare che compete al Tribunale cantonale, anche alle regioni spetta un obbligo di vigilanza: esse devono vigilare sulla gestione e sono incaricate di assumere gli ufficiali esecutori e dei fallimenti. Il preventivo e il conto annuale degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti vengono verificati dalla commissione della gestione della rispettiva regione (art. 96 cpv. 1 lett. d LCom). Alcune regioni sottopongono inoltre ogni anno i loro uffici d'esecuzione e dei fallimenti a revisioni ordinarie da parte di uffici di revisione professionali. Questo però non è sempre il caso (vedi esempio citato), ciò che è inaccettabile e andrebbe cambiato nell'interesse della causa, della credibilità e dell'uniformità qualitativa degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti.

Le firmatarie e i firmatari chiedono perciò al Governo di rispondere alle seguenti domande:

  1. Quali regioni sottopongono i loro uffici d'esecuzione e dei fallimenti a revisioni annuali da parte di un ufficio di revisione esterno?
  2. Quale tipo di revisione sarebbe quello più sensato per gli uffici d'esecuzione e dei fallimenti? Per quale motivo?
  3. Qual è il margine di manovra concesso dalla legge alle regioni per poter commissionare simili revisioni?
  4. Il Governo vede una necessità di azione a questo proposito e perché sì o perché no?

Coira, 8 dicembre 2021

Preisig, Salis, von Ballmoos, Atanes, Baselgia-Brunner, Bettinaglio, Cahenzli-Philipp, Caviezel (Coira), Clalüna, Degiacomi, Hardegger, Hofmann, Kappeler, Kuoni, Mittner, Müller (Felsberg), Noi-Togni, Perl, Rettich, Rutishauser, Schwärzel, Brändli Capaul, Conrad-Roner, Fetz, Pajic, Tomaschett (Coira)

Risposta del Governo

Nel Cantone dei Grigioni la vigilanza nel settore esecuzione e fallimenti è suddivisa in due parti. Il Tribunale cantonale si assume la vigilanza materiale e in applicazione dell'art. 14 cpv. 1 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1) deve ispezionare almeno una volta all'anno la gestione di ogni ufficio. Nel quadro di questa vigilanza devono essere ispezionati in primo luogo la gestione conforme alla legge di registri e verbali, la gestione conforme alle prescrizioni delle casse nonché l'utilizzo conforme alle prescrizioni dei moduli. Anche gli strumenti in termini di personale e di spazio nonché i mezzi informatici utilizzati sono soggetti all'ispezione da parte dell'autorità di vigilanza. Tuttavia gli uffici d'esecuzione e dei fallimenti sono autorità regionali (art. 1 della legge d'applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LAdLEF; CSC 220.000]), per cui la loro organizzazione è un compito regionale. Secondo il diritto vigente le regioni devono emanare un regolamento di organizzazione (art. 3 cpv. 1 LAdLEF). Il regolamento di organizzazione contiene disposizioni segnatamente in merito alla gestione degli uffici (con il diritto di prendere visione degli atti spettante alla regione, nella misura in cui ciò riguardi l'organizzazione e lo stipendio) e alla gestione contabile (sempre con un diritto di prendere visione della documentazione determinante). La necessità di una base giuridica esplicita per la presa in visione della gestione degli uffici è una questione che nella prassi porta ripetutamente a discussioni. Al fine di eliminare questa insicurezza giuridica, a titolo di novità nell'art. 3 cpv. 1bis LAdLEF, nel quadro della riforma giudiziaria 3 si intende autorizzare esplicitamente le regioni a prendere visione della gestione degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti nonché di eventuali uffici esterni, nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento dei compiti che spettano loro.

In merito alla domanda 1: da un rilevamento effettuato tra le regioni è emerso che le regioni Surselva, Imboden, Prättigau/Davos, Engiadina Bassa/Val Müstair, Viamala e Maloja hanno incaricato un organo di revisione esterno. Nella Regione Plessur la revisione della contabilità viene effettuata dal controllo delle finanze indipendente della Città di Coira.

In merito alla domanda 2: è compito delle regioni decidere quale tipo di revisione faccia al caso loro. Non vi è una necessità di adeguamento a livello di legge.

In merito alla domanda 3: i tratti fondamentali dell'organizzazione delle regioni sono disciplinati dalla legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom; CSC 175.050). L'art 104 LCom stabilisce che le regioni devono fare capo a una commissione della gestione (CdG) per la verifica della contabilità e della gestione. La commissione è composta da membri delle CdG dei comuni della regione e, in accordo con il comitato regionale o con la Conferenza dei sindaci, può delegare la revisione dei conti a esperti privati (cfr. art. 104 cpv. 4 LCom). Pertanto già oggi esiste una base giuridica per incaricare della revisione organi esterni.

In merito alla domanda 4: i comuni grigionesi non sono obbligati a fare capo a un organo di revisione esterno per la parte riguardante la revisione dei conti. Tuttavia la grande maggioranza dei comuni grigionesi ha incaricato della revisione dei conti un organo di revisione esterno. Per questi organi di revisione esterni il diritto cantonale non prevede direttive riguardo alla vigilanza, alle condizioni di ammissione, ai requisiti di qualità, agli standard di verifica, alla presentazione di rapporti, ecc. Il Cantone dei Grigioni lascia che siano i comuni a decidere in quale misura intendono "acquistare" la verifica da periti privati. Questa autonomia era prevista già dalla vecchia legge sui comuni e non è stata limitata nel quadro della revisione totale (entrata in vigore: 01.07.2018). Nel quadro della legge sulla gestione finanziaria sottoposta a revisione totale con effetto al 01.12.2021, anche per i comuni è stato prescritto un sistema di controllo interno (SCI), che tra le altre cose ha lo scopo di tutelare la sostanza e prevenire o rilevare errori o irregolarità nella contabilità. Non appare opportuno che per singoli settori delle regioni venga prescritta una revisione esterna e per altri no. Inoltre si pone inevitabilmente la questione se poi i comuni non debbano a loro volta essere obbligati a farlo. Naturalmente i comuni stessi sono liberi di prevedere verifiche esterne per sé e per le "loro" regioni. Questo avviene anche nella pratica. A causa di un increscioso caso singolo, non sembra né opportuno né necessario limitare l'autonomia dei comuni in questo ambito. Per quanto riguarda i comuni, la revisione dell'attività delle autorità e dell'amministrazione da parte di una CdG è un sistema decennale che si è dimostrato valido. Al momento attuale non sono indicate delle modifiche.

4 marzo 2022