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Sessione: 07.12.2022

Quando si tratta di autorizzare parcheggi lungo la strada cantonale, l'UT non solo è cauto ma in fondo li esclude categoricamente oppure richiede misure edilizie sproporzionate.

Ecco cosa scrive l'UT in risposta a una richiesta del Comune di Küblis:

Parcheggi paralleli alla strada:

Il progetto di costruzione si trova all'esterno dell'abitato lungo la strada di collegamento regionale V726.41 Strada per Saas. Non possiamo in linea di principio prospettare il rilascio di un'autorizzazione d'accesso per parcheggi paralleli alla strada. Occorre valutare una possibilità di parcheggio per la particella n. XY al di fuori della strada cantonale e indicarla nel progetto definitivo del Comune di Küblis. Possiamo inoltre continuare a prospettare il rilascio di un'autorizzazione d'accesso per il raccordo concentrato alla strada cantonale a ovest dell'area di arresto prevista.

In questo esempio occorre precisare che per i parcheggi paralleli alla strada summenzionati non sarebbero state necessarie misure edilizie, le quali tuttavia sarebbero state necessarie per il raccordo concentrato. Per il proprietario dell'immobile, ciò corrisponde a investimenti pari a 70 000 franchi e a un'importante utilizzazione del suolo nell'EFZ.

Esistono però anche esempi all'interno dell'abitato per i quali l'UT ha posto requisiti sproporzionati. Sembra qui evidente che se il Cantone fa qualcosa, come ad esempio ampliare la strada per Tälfsch, i parcheggi realizzati secondo il diritto previgente non vengono messi in discussione. Se invece sono i comuni (esempio dei parcheggi paralleli alla strada) o privati (esempio della strada per Tälfsch) a inviare per l'esame progetti di costruzione al Cantone, questi non possono improvvisamente più essere autorizzati oppure l'autorizzazione può venire rilasciata solo se vengono soddisfatti requisiti sproporzionati.

Prego il Governo di rispondere alle seguenti domande delle firmatarie e dei firmatari:

  1. Secondo quale base legale il Cantone autorizza o vieta parcheggi e accessi lungo le strade cantonali all'interno e all'esterno dell'abitato?
  2. Di quale margine discrezionale dispone il Cantone nella valutazione?
  3. Come spiega il Governo la diversa valutazione di parcheggi realizzati secondo il diritto previgente a seconda del progetto di costruzione e del committente (vedi l'esempio dei parcheggi paralleli alla strada e l'esempio di Tälfsch)?
  4. Il Governo non condivide l'opinione che, se il Cantone vieta parcheggi realizzati secondo il diritto previgente, deve farsi carico dei costi supplementari?

Coira, 7 dicembre 2022

Gort, Kasper, Crameri, Adank, Beeli, Binkert, Brandenburger, Bürgi-Büchel, Candrian, Casutt, Censi, Collenberg, Cortesi, Della Cà, Derungs, Dürler, Favre Accola, Föhn, Furger, Gansner, Grass, Hartmann, Hefti, Koch, Lehner, Luzio, Menghini-Inauen, Morf, Natter, Rauch, Roffler, Salis, Schutz, Sgier, Stocker, Weber

Risposta del Governo

Delle circa 1'200 domande per costruzioni e impianti lungo strade cantonali inoltrate ogni anno al Cantone, circa 700 hanno per oggetto allacciamenti stradali come accessi e parcheggi. Nella valutazione di impianti del traffico su strade cantonali o lungo queste ultime, in qualità di servizio specializzato per le strade l'Ufficio tecnico dei Grigioni (UT) coinvolge se necessario la Polizia cantonale dei Grigioni (Polca) quale servizio specializzato in materia di sicurezza della circolazione. La stretta collaborazione tra UT e Polca offre la garanzia di una valutazione completa della funzionalità e della sicurezza della circolazione degli impianti tenendo conto delle diverse esigenze degli utenti dei bacini di traffico.

Oltre alle basi giuridiche federali, per la valutazione di domande per costruzioni e impianti lungo strade cantonali è determinante soprattutto la legislazione stradale cantonale. Inoltre le norme in materia dell'Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (norme VSS) fungono da base per la valutazione.

In merito alla domanda 1: il Cantone autorizza o vieta i parcheggi e gli accessi lungo le strade cantonali sia all'interno sia all'esterno dell'abitato sulla base dell'art. 44a segg. della legge stradale del Cantone dei Grigioni (LStra; CSC 807.100).

In merito alla domanda 2: conformemente all'art. 6a cpv. 1 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) nella pianificazione, costruzione, manutenzione ed esercizio dell'infrastruttura stradale, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni devono tenere adeguatamente conto delle esigenze legate alla sicurezza della circolazione. Il criterio più importante per la garanzia della sicurezza della circolazione è la riconoscibilità reciproca degli utenti della strada. Il margine discrezionale spazia all'interno delle direttive delle norme VSS in materia. La riconoscibilità reciproca viene garantita attraverso i campi di visuale descritti nella norma VSS 40273a concernente la visibilità alle intersezioni. La costruzione dei campi di visuale avviene tramite una distanza d'osservazione dal bordo della carreggiata della strada cantonale e dalle linee di visuale sulla strada con diritto di precedenza ed eventualmente su impianti pedonali o piste ciclabili lungo la strada. In virtù delle basi giuridiche determinanti, un'autorizzazione deve quindi sempre essere negata se l'attuazione di un progetto compromette notevolmente la sicurezza della circolazione (cfr. art. 52 cpv. 4 LStra).

In merito alla domanda 3: la rete di strade cantonali nel Cantone dei Grigioni si estende per oltre 1'400 km. Non è possibile esaminare in modo costante e sistematico se gli impianti realizzati su tutta la rete stradale soddisfino o meno i requisiti vigenti in materia di sicurezza della circolazione. Nei singoli casi, la verifica concreta della sicurezza della circolazione di impianti avviene in particolare regolarmente in relazione a progetti di costruzione o di trasformazione oppure sulla base delle evidenze scaturite dal monitoraggio di incidenti della circolazione. Nella misura in cui la sicurezza della circolazione lo richieda, conformemente all'art. 48 cpv. 2 LStra può essere preteso dai proprietari dei fondi confinanti l'adeguamento o la rimozione di impianti esistenti. La parità di trattamento viene garantita attraverso l'applicazione delle norme VSS in materia.

Conformemente all'art. 49 cpv. 1 LStra, se le strade cantonali subiscono modifiche edilizie, il Cantone deve eseguire a sue spese gli adeguamenti necessari ai fondi confinanti. Questa incombenza del Cantone si limita all'adeguamento assolutamente necessario alle nuove condizioni quadro locali. Al contrario, il Cantone non è legittimato ad ampliare impianti del traffico di terzi nel quadro di progetti stradali con fondi pubblici a destinazione vincolata per la costruzione e l'esercizio di strade cantonali in virtù delle direttive delle norme VSS attuali.

In merito alla domanda 4: se la realizzazione di parcheggi è stata approvata senza riserve oppure è avvenuta in un momento in cui non vi erano prescrizioni sulla distanza o queste erano differenti, l'adeguamento o la rimozione pretesi devono essere indennizzati dal Cantone ai sensi dell'art. 48 cpv. 3 LStra.

1° marzo 2023