Nella legislazione del nostro Cantone le basi giuridiche per l'organizzazione, i compiti e le competenze della polizia sono sparse in diversi atti legislativi e disponibili solo sotto forma rudimentale. Ai sensi dell'art. 28 della Costituzione cantonale (Cost.) al Governo incombe, tra l'altro, dirigere e sorvegliare la polizia. In adempimento all'art. 30 Cost. la polizia provvede al mantenimento della quiete e sicurezza pubblica. Come risulta dall'art. 40 cpv. 2 Cost. e dagli art. 2 e 4 lett. f) della Legge cantonale sui comuni, il legislatore ha ceduto ai comuni ad es. il settore della bassa polizia. I compiti della Polizia cantonale invece sono regolati nell'Ordinanza granconsigliare sulla Polizia cantonale del 20 novembre 1974 nonché nel Regolamento di servizio e d'organizzazione, emanato dal Governo il 24 agosto 1987.
Sebbene la Legge sulla giustizia penale (LGP) regoli tra l'altro il settore della polizia giudiziaria, manca una base legale moderna. Con una Legge di polizia o una Legge sull'organizzazione della polizia si creerebbe una maggiore trasparenza giuridica e così la sicurezza giuridica non solo per i funzionari di polizia, ma anche per i cittadini. E' una questione di fattibilità politica se si vuol elaborare o meno una Legge di polizia completa o soltanto una Legge sull'organizzazione della polizia.
L'obiettivo di una tale Legge sull'organizzazione della polizia consiste non solo nella determinazione dell'organizzazione per l'adempimento dei compiti, ma anche nello stabilire i principi della collaborazione tra i servizi di polizia dei diversi livelli, così anche nei rapporti con altri cantoni e la Confederazione nonché in caso di catastrofi. Inoltre si dovrà introdurre una base legale che regoli il ricorso ad organi ausiliari (“impiegati e terzi”) allo scopo di adempire i compiti della polizia, ad eccezione delle misure coercitive relative alla procedura penale e dei controlli delle persone. Quest'ultimo vale in particolar modo per l'adempimento dei compiti della polizia da parte dei comuni, al fine di proteggerli il più possible da pretese di risarcimento. In tale legge bisognerebbe regolare anche i principi della posizione concernente il diritto del personale della Polizia cantonale.
Nell'insieme è auspicabile, qualora il Governo propenda per una Legge sull'organizzazione della polizia, che si tratti di un conciso atto legislativo nel senso di una legge quadro.
Per tali ragioni chiediamo il Governo di sottoporre al Gran Consiglio un disegno per una Legge sull'organizzazione della polizia risp. una Legge di polizia.
Coira, 30 maggio 2000
Namen: Portner, Geissler, Roffler, Augustin, Bär, Barandun, Battaglia, Berther (Disentis/Mustér), Berther (Sedrun), Biancotti, Büsser, Cahannes, Cathomas, Cavegn, Crapp, Demarmels, Dermont, Farrér, Federspiel, Giuliani, Gross, Hartmann, Hess, Hübscher, Jeker, Juon, Keller, Koch, Lardi, Lemm, Loepfe, Montalta, Noi, Parpan, Peretti, Plozza, Quinter, Ratti, Rizzi, Scharplatz, Schmid (Sedrun), Schmid (Splügen), Schmid (Vals), Stiffler, Suter, Thomann, Tramér, Tremp, Tuor (Disentis/Mustér), Tuor (Trun), Vetsch, Walther, Zanolari, Zarro
Session: 30.05.2000
Vorstoss: it Motion