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Sessione: 02.06.2000
Il capoverso 1 dell'articolo 23a (introduzione giusta DGC del 26 settembre 1994) del Regolamento organico del Gran Consiglio cita: “Nei confronti dell'Amministrazione i membri del Consiglio hanno, nell'ambito del loro lavoro parlamentare e fatta riserva del segreto d'ufficio, diritto di chiedere informazioni.”
Le esperienze fatte nel corso della scorsa legislatura hanno, purtroppo, dimostrato che singoli dipartimenti non sono disposti a rispettare il diritto d'informazione previsto dall'articolo 23a. Sono noti dei casi che documentano chiaramente questo atteggiamento. E ciò a livello amministrativo e governativo. Nel marzo e nel maggio 2000 è stato ad esempio negato dall'Amministrazione cantonale il Regolamento della Commissione cantonale d'etica, richiesto nell'ambito della discussione in Gran Consiglio da un membro del Governo. Nel rapporto del Governo (risposta 22.2.2000) non sono neanche state fornite le rispettive informazioni concernenti il succitato postulato. A volte lascia a desiderare anche la disponibilità a dare informazioni in merito agli oggetti trattati in Gran Consiglio. Questa situazione non contribuisce a contenere il numero di interventi costantemente criticato.
Per quanto concerne i contatti in Parlamento, si riscontrano purtroppo anche espressioni offendenti che potrebbero causare gravi conseguenze (vedi protocollo della sessione di marzo 2000, pagina 1063). Si rinvia in merito all'articolo 29 del Regolamento organico del Gran Consiglio che al capoverso 1 cita tra l'altro: “Pur godendo della più ampia libertà di discussione, l'oratore dovrà astenersi da ogni espressione ingiuriosa.”
In virtù delle argomentazioni suesposte e ai sensi di una collaborazione efficiente, costruttiva e volta a considerare i diritti dei parlamentari, chiediamo che in futuro siano attentamente rispettati da parte del Governo e dell'Amministrazione cantonale gli articoli 23a e 29 del Regolamento organico del Gran Consiglio.

Coira, 2 giugno 2000

Namen: Noi, Bucher, Koch, Frigg, Jäger, Joos, Locher, Looser, Meyer, Pfenninger, Pfiffner, Schmutz, Schütz, Trepp, Zindel

Session: 2.06.2000
Vorstoss: it Postulat

Risposta del Governo

Le firmatarie/i firmatari del postulato sollevano diversi rimproveri nei confronti del Governo e dell'Amministrazione. Al Governo si rimprovera di avere negato informazioni al Gran Consiglio nella risposta del postulato Noi concernente l'istituzione di una Commissione per l'etica. Con l'intervento in parola era stata chiesta l'istituzione di una Commissione per l'etica con la quale il Governo avrebbe dovuto considerare la sua intera sfera di competenze alla luce delle questioni concernenti l'etica (cfr. PGC 1999/2000, 662). Nella sua risposta il Governo ha preso chiaramente posizione in merito e motivato perché tale pretesa è stata respinta (cfr. PGC 1999/2000, 1062). Non si può quindi certo asserire un diniego d'informazioni.
In questo contesto si rimprovera all'Amministrazione di avere violato il suo obbligo d'informazione. Nei confronti dell'Amministrazione i membri del Consiglio hanno, nell'ambito del loro lavoro parlamentare e fatta riserva del segreto d'ufficio, diritto di chiedere informazioni e possono, altrettanto fatta riserva del segreto d'ufficio, prendere visione della documentazione relativa agli affari del Consiglio (art. 23a cpv. 1 e 2 del Regolamento organico [ROGC]). Se viene negata totalmente o parzialmente l'informazione o la visione degli atti, decide la Conferenza dei presidenti dopo aver udito verbalmente il membro del Consiglio e il Governo (art. 23a cpv. 3 ROGC). Corrisponde pertanto ai fatti, che la prima firmataria ha ricevuto dall'Amministrazione il regolamento in questione. Corrisponde altresì ai fatti che la prima firmataria non ha, in alcun momento, orientato la competente Conferenza dei presidenti in merito a difficoltà di qualche tipo nell'esercizio del suo diritto d'informazione. Che dopo alcuni mesi venga quindi presentato un intervento parlamentare non sembra essere al Governo una via ragionevole per trattare argomenti simili.
I postulanti reclamano inoltre, rinviando all'art. 29 ROGC (decoro parlamentare), il modo di parlare nei dibattiti in Gran Consiglio. Conformemente all'art. 29 cpv. 1 prima frase ROGC, l'oratore, pur godendo della più ampia libertà di discussione, deve astenersi da ogni espressione ingiuriosa. Se con la loro osservazione i postulanti intendono accennare che il rappresentante del Governo avrebbe a sua volta violato il dovuto decoro parlamentare prescritto dal Regolamento organico, questa accusa va respinta. Le esposizioni del rappresentante del Governo saranno pur state chiare e dirette, non assumevano per contro alcun carattere ingiurioso. Tale valutazione è confermata dal fatto che la presidente del Gran Consiglio responsabile dei dibattiti, che giusta l'art. 29 cpv. 1 seconda frase ROGC deve immediatamente richiamare all'ordine in caso di infrazioni a questa norma, non si è sentita obbligata ad intervenire.
Il Governo e l'Amministrazione hanno in passato osservato la norma nel Regolamento organico del Gran Consiglio relativa al diritto d'informazione e di visione degli atti nonché al decoro parlamentare. S'impegneranno ovviamente affinché questa sia mantenuta anche in futuro. Non sussiste quindi alcun motivo per accogliere il presente intervento. Il Governo propone pertanto di respingere il postulato.

Coira, 5 luglio 2000