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Sessione: 04.10.2000
Giusta la legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal) i Cantoni concedono sussidi per la riduzione dei premi alle persone assicurate di condizione economica modesta. Le riduzioni dei premi vanno fissate in modo che, giusta l'art. 66 LAMal, i contributi annui della Confederazione e dei Cantoni vengono in linea di massima versati per intero. I Cantoni provvedono inoltre a predisporre il versamento della riduzione dei premi, in modo tale che le persone aventi diritto non devono far fronte al loro obbligo di pagamento anticipato dei premi.
In virtù della legislazione cantonale (LAMRP) è determinante il reddito imponibile e il 10% della sostanza imponibile (fattori fiscali) secondo la tassazione cantonale dell'anno precedente. In considerazione dell'art. 8 LAMRP, il Governo stabilisce una franchigia sotto forma di quota percentuale del reddito imponibile e del 10% della sostanza imponibile. Esso stabilisce la franchigia sulla base delle domande inoltrate e in ragione dei fondi disponibili.
Le decisioni per l'anno 2000 sono state emesse e sollevano adesso delle questioni concernenti la franchigia. Fino ad un reddito imponibile di fr. 10'000.- è stata stabilita una quota di franchigia del 5,2%. L'anno precedente per il medesimo reddito era stato fissato il 4,4%. Le esperienze fatte dimostrano che numerose persone con un reddito imponibile fino a fr. 20'000.- sono considerate beneficiarie di assistenza sociale. Con il sistema scelto da queste ultime si pretende una franchigia. Questo non è pertanto sensato dal profilo sociale e politico-finanziario.
Si chiede al lodevole Governo di rispondere alle seguenti domande:
1. Il Governo è cosciente della succitata problematica?
2. Il Governo ha già un'idea di come intende dare una mano alle persone beneficiarie di aiuti sociali nella determinazione della quota della franchigia?
3. Secondo quali criteri il Governo stabilisce di volta in volta le quote della franchigia?

Coira, 4 ottobre 2000

Namen: Schütz

Session: 04.10.2000
Vorstoss: it SchriftlicheAnfrage

Risposta del Governo

Il Governo risponde come segue alle domande poste:
1. Il Governo è consapevole del fatto che secondo l'attuale sistema di riduzione dei premi si pretende una franchigia dalle persone beneficiarie di assistenza sociale. In questo contesto va sottolineato che, conformemente alla legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), la legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi (LAMRP) non prevede un finanziamento integrale dei premi della cassa malati attingendo dai mezzi previsti per la riduzione dei premi. Con la riduzione dei premi per l'assicurazione ordinaria di base delle cure mediche e dei medicamenti s'intende piuttosto garantire alle persone aventi diritto a sussidio di condizione economica modesta una protezione assicurativa adeguata a condizioni finanziarie sostenibili.
Il sistema di riduzione dei premi è strutturato secondo criteri sociali. La franchigia pretesa dagli assicurati dipende dal reddito e dalla sostanza imponibili. Analogamente all'onere fiscale, la franchigia relativa ai premi aumenta fortemente in modo sovraproporzionale con l'aumentare del reddito fiscale. La franchigia è quindi dovuta soltanto se un nucleo familiare dispone di un reddito e/o di una sostanza imponibile. La franchigia non dipende pertanto dalla dimensione del nucleo familiare, il che va soprattutto a vantaggio delle famiglie. In caso di nuclei familiari con un reddito imponibile fino a ca. fr. 30'000.- soltanto una persona adulta dovrà assumersi in parte la franchigia. Per tutte le altre persone i premi vengono sussidiati integralmente. Si deve inoltre rinviare al fatto che con il cambiamento del sistema nel 1996 dalla riduzione generale a quella individuale le categorie di reddito più basse hanno avuto un maggiore sgravio e ciò a carico delle persone finanziariamente più agiate.
2. Nel quadro dei lavori che sulla base della revisione parziale della LAMal devono essere eseguiti all'interno della revisione parziale della LAMRP, il Governo prende in esame diverse possibilità di adeguamento del sistema. In questo contesto va verificato anche, se in futuro le persone beneficiarie di assistenza sociale nonché le persone che vivono al di sotto della soglia di povertà possano essere esonerate dalla franchigia. Verrebbero pertanto sgravati soprattutto i comuni. Al fine di evitare uno spostamento, attualmente non sostenibile, degli oneri dai comuni al Cantone, dovrebbero essere adottate rispettive misure correttive nell'ambito della compensazione degli oneri per le prestazioni sociali. Il sistema relativo alla riduzione dei premi non può assolutamente essere valutato soltanto nell'ottica dei beneficiari di assistenza sociale.
3. La LAMRP prescrive che le aliquote della franchigia vanno graduate secondo le categorie di reddito. In caso di maggiore reddito si pretende un'aliquota di franchigia più elevata. Giusta l'art. 7 delle disposizioni di attuazione del Gran Consiglio relative alla LAMRP, le franchigie devono orientarsi alla tariffa dell'imposta cantonale sul reddito per persone coniugate. Si tiene così conto del concetto secondo il quale la capacità economica di un nucleo familiare aumenta in modo sovrapropozionale con l'aumentare del reddito. Con questa graduazione delle aliquote della franchigia si mira allo stesso tempo ad un maggiore sostegno delle persone di condizioni economiche modeste. L'ammontare esatto delle aliquote relative alla franchigia per ogni categoria di reddito e anno dipende di volta in volta dal numero delle domande pervenute nonché da una parte dai premi indicativi e dall'altra dai mezzi finanziari disponibili.

Coira, 4 ottobre 2000