Interpellanza concernente la concretizzazione della riveduta Legge cantonale sulle imposte
Sessione: 05.10.2000
Una parte essenziale della Legge cantonale sulle imposte, riveduta nel 1999, consiste nella tassazione postnumerando. Questa modifica comporta sia per i comuni, per i consulenti professionali e per i fiduciari che per le persone private molte insicurezze e in parte anche punti oscuri. Ma anche le diverse modifiche amministrative previste richiedono un'informazione e una spiegazione tempestiva per gli interessati. Si pongono in modo particolare le seguenti domande:
1. Quali compiti relativi alla tassazione dovranno essere svolti anche in avvenire ad opera dei comuni?
2. Si può contare sul fatto che anche in avvenire ai sensi della “vicinanza al cittadino”, ma anche del mantenimento dei posti di lavoro nelle regioni sia l'inoltro della dichiarazione d'imposta che la tassazione stessa continuerà ad essere possibile presso i commissariati fiscali regionali esistenti?
3. E' vero che gli atti fiscali saranno in futuro depositati solo ancora in modo centralizzato a Coira?
4. Dalla modifica della prassi di tassazione risulta un particolare fabbisogno di ammortamento per i cosiddetti programmi EVA (contatto online con l'Amministrazione delle imposte) acquistati dai comuni?
5. Per la preparazione e il disbrigo amministrativo i relativi gruppi professionali quali consulenti e fiduciari ecc. dipendono da tempestive informazioni sul modo della mesa in pratica e sulla probabile prassi. Quando sono previste queste informazioni?
6. E' vero che diverse fondazioni di ditte sono state trasferite in altri cantoni in seguito ad una certa insicurezza circa la probabile prassi per il passaggio alla tassazione postnumerando?
Coira, 5 ottobre 2000
Namen: Pfenninger, Schütz, Arquint, Frigg, Jäger, Locher, Looser, Meyer, Noi, Pfiffner, Trepp, Zindel
Session: 05.10.2000
Vorstoss: it Interpellation
Risposta del Governo
Il passaggio alla tassazione postnumerando provoca diverse modifiche e diversi adeguamenti in numerosi settori dell'Amministrazione cantonale delle imposte. Non si tratta soltanto di stabilire e comunicare le modifiche materiali nella prassi e in esempi-tipo, ma anche di pianificare risp. di concepire in modo più dettagliato i processi, i programmi EED, la stampa e la spedizione dei moduli, l'indennizzo dei comuni e altro ancora. Questi notevoli lavori supplementari devono essere affrontati e portati a termine con il personale a disposizione.
Il passaggio alla tassazione postnumerando avverrà all'inizio del prossimo anno. Le ripercussioni si faranno sentire soltanto piano piano e la prima dichiarazione d'im-posta, da compilarsi interamente secondo le nuove regole, dovrà essere inoltrata solo nell'anno 2002. All'inizio del prossimo anno i contribuenti dovranno dichiarare in una dichiarazione molto concisa sostanzialmente le entrate degli anni 1999 e 2000. Questa dichiarazione d'imposta funge in modo particolare da richiesta di rimborso dell'imposta preventiva, per l'accertamento delle entrate e spese straordinarie nonché per la determinazione di eventuali fattispecie legate alla tassazione intermedia.
Alle domande poste nell'interpellanza il Governo può rispondere come segue:
1. Compiti dei comuni
I compiti dei comuni sono disciplinati nella legge e nell'ordinanza del Gran Consiglio (art. 169 sg. LIG e art. 43 sgg. OE della LIG). Tutti i comuni devono sbrigare determinati compiti di preparazione. Ai comuni relativamente grandi potranno essere affidati ulteriormente compiti di tassazione, se essi dispongono dei necessari collaboratori qualificati e della relativa infrastruttura informatica. La decisione sull'estensione della collaborazione spetta, su proposta dei comuni, all'Amministrazione cantonale delle imposte (art. 170 cpv. 2 LIG). Dall'estensione della collaborazione dei comuni dipende pure l'indennizzo degli stessi. La regolamentazione corrispondente è stata sottoposta in data 18 settembre per parere alla Conferenza degli uffici fiscali comunali. Questo modo di procedere è già stato illustrato in Gran Consiglio in occasione della deliberazione della Legge sulle imposte (cfr. PGC 4 98/99, pag. 569).
2. Commissariati fiscali regionali
I posti esterni dell'Amministrazione cantonale a Davos, Samedan, Roveredo ed Ilanz rimangono. Queste strutture affermate non dovranno subire cambiamenti, fintanto che si riuscirà a trovare nelle regioni personale qualificato. La questione se le dichiarazioni d'imposta dovranno essere inoltrate ancora ai comuni o se sulla base di necessità tecniche (archiviazione elettronica) si dovrà mirare ad una soluzione centralizzata, deve oggi rimanere aperta.
3. Archiviazione degli atti a Coira
Non corrisponde a verità che tutti gli atti fiscali dovranno essere archiviati in modo centralizzato a Coira. Attualmente si stanno tuttavia esaminando alternative all'attuale archiviazione sotto forma di carta. Al riguardo non si può nemmeno escludere che gli atti dei comuni, che non collaborano alla tassazione, possano essere immagazzinati presso l'Amministrazione cantonale delle imposte a Coira risp. presso i posti esterni. Gli ulteriori chiarimenti in questo campo ci mostreranno com'è possibile ottimizzare i processi. Al momento è prematuro dire qualcosa sul risultato.
4. Necessità di ammortamento degli impianti EED dei comuni
I cosiddetti programmi EVA (software per la tassazione) sono stati messi a disposizione dei comuni gratuitamente, ragion per cui per quest'ultimi non vi è alcuna necessità d'ammortamento.
5. Informazione dei consulenti e dei fiduciari
Non appena sarà stata fissata la prassi da seguire, l'Amministrazione delle imposte trasmetterà le necessarie informazioni anche ai consulenti e ai fiduciari. Siccome l'effettivo passaggio alla tassazione postnumerando avrà luogo soltanto nel 2002, a tale scopo vi è ancora abbastanza tempo.
6. Sono state trasferite fondazioni di ditte in altri cantoni
Il Governo non è a conoscenza di alcun caso in cui delle fondazioni di ditte siano state trasferite in altri cantoni per i citati motivi fiscali.
Coira, 5 ottobre 2000