Navigation

Inhaltsbereich

Sessione: 28.11.2000
L'art. 8 dell'ordinanza 421.850 prevede un controllo annuale dei denti di tutte le allieve e di tutti gli allievi. Le spese vanno a carico del comune. Numerose bambine e bambini del livello secondario e superiore si trovano in un “programma di correzione dentaria” con visite regolari dal dentista. Altre bambine e bambini di tutti i gradi di scuola effettuano periodicamente delle visite dal loro dentista di famiglia. Stando all'ordinanza, questi bambini dovrebbero comunque sottoporsi alla visita di controllo dal dentista scolastico.
L'ordinanza sul servizio dentistico in parola prescrive inoltre che ogni bambina e bambino deve possedere un libretto del servizio dentistico. Con l'iscrizione della visita nel libretto ufficiale del servizio dentistico di un qualsiasi dentista riconosciuto si potrebbero evitare varie migliaia di visite inutili e quindi risparmiare delle spese gravanti sulla sanità pubblica. Mediante un sistema di bonus i comuni potrebbero motivare i genitori ad ottenere l'iscrizione del dentista di famiglia nel libretto del servizio dentistico. Non s'intende pertanto assolutamente toccare la garanzia della visita annua. Si vogliono semplicemente evitare doppie visite del tutto inefficienti.
Le firmatarie e i firmatari del postulato chiedono al Governo di verificare le basi legali relative al servizio dentistico, adeguandole alle esigenze effettive risparmiando così dei costi.

Coira, 28 novembre 2000

Namen: Feltscher, Demarmels, Möhr, Augustin, Bachmann, Bär, Barandun, Battaglia, Berther (Sedrun), Biancotti, Bischoff, Bisculm, Bühler, Büsser, Cahannes, Capaul, Carisch, Casanova (Coira), Casanova (Vignogn), Cattaneo, Cathomas, Catrina, Cavegn, Caviezel, Christ, Claus, Crapp, Dalbert, Farrér, Federspiel, Geisseler, Giuliani, Hanimann, Hardegger, Hess, Hübscher, Jenny, Joos, Juon, Kehl, Kessler, Koch, Lardi, Lemm, Loepfe, Looser, Luzi, Luzio, Maissen, Märchy, Marti, Nigg, Noi, Parolini, Parpan, Patt, Ratti, Pedrini, Robustelli, Sax, Scharplatz, Schmid (Sedrun), Schmid (Splügen), Stiffler, Suenderhauf, Suter, Telli, Thöny, Tramèr, Tremp, Tuor (Disentis/Mustér), Tuor (Trun), Walhter, Wettstein, Zanolari, Zegg

Session: 28.11.2000
Vorstoss: it Postulat

Risposta del Governo

La legge scolastica prevede tra l'altro all'art. 5 che le visite di controllo dentistico sono obbligatorie e che gli organizzatori scelgono il dentista. Questa disposizione è stata esaminata nell'ambito del Progetto Concentrazione sull'essenziale e flessibilizzazione della legislazione e dell'applicazione del diritto (CFLAD) e mantenuta in primo luogo sulla base di considerazioni di politica sanitaria.

Il postulato non mette in dubbio le visite dentistiche di controllo obbligatorie ancorate nell'articolo 5 della legge scolastica. Al fine di evitare doppie visite, si vuole pertanto consentire che sia possibile fare effettuare le visite obbligatorie, oltre che dal dentista scolastico, anche da quello privato.
La legge scolastica non stabilisce in che modo debbano essere eseguiti i controlli dentistici obbligatori, bensì conferisce al Governo la competenza di disciplinare l'esecuzione. In data 5 settembre 1995 il Governo ha emanato la vigente ordinanza sul servizio dentistico nelle scuole dopo avere effettuato su vasta scala una procedura di consultazione (protocollo n. 2339/1995). In considerazione e ponderazione degli argomenti contrari e di quelli favorevoli, relativi all'obbligatorietà, contenuti nelle prese di posizione, l'articolo 8 dell'ordinanza è stato redatto in modo da stabilire che il dentista scolastico svolge il controllo dei denti degli allievi una volta all'anno e che la visita è obbligatoria. Per tale disciplinamento è stato in particolare determinante che
- l'esecuzione delle diverse visite di controllo prescritte sia garantita per tutte le allieve e tutti gli allievi con un dispendio ragionevole,
- il dispendio amministrativo dell'ente scolastico responsabile per l'esonero di allieve e allievi visitati da un dentista privato sarebbe notevole,
- la visita di tutte le bambine e tutti i bambini dal dentista scolastico debba essere garantita secondo gli stessi criteri.
È del tutto comprensibile che sia dal punto di vista dei genitori che degli enti responsabili le eventuali duplicità che si vengono a creare con la visita scolastica di controllo obbligatoria, rispettivamente con la visita precedente e susseguente dal dentista privato, siano considerate inopportune.
La possibilità di eseguire visite di controllo obbligatorie da parte del dentista privato potrebbe essere associata a spese amministrative supplementari a carico degli enti scolastici. Anche giusta le argomentazioni del postulato, l'incremento richiesto del margine decisionale degli enti scolastici non deve né influire sulla qualità delle visite annuali né sull'adempimento dell'incarico profilattico del dentista scolastico. Va garantito che le bambine e i bambini, che non sono visitati dal dentista privato, siano assegnati al dentista scolastico e che le bambine e i bambini che desiderano eseguire la visita di controllo obbligatoria dal dentista privato, si sottopongano effettivamente a tale controllo. Al fine di contenere il dispendio degli enti scolastici si deve prevedere che il diritto cantonale non statuisca alcun obbligo d'indennità a carico degli enti responsabili, se il controllo è stato eseguito dal dentista privato al posto del dentista scolastico.
Il Governo è disposto ad accogliere il postulato al fine di evitare visite inutili. La qualità delle visite di controllo e l'adempimento dei compiti profilattici da parte del dentista scolastico devono pertanto essere garantiti. In caso di visite di controllo eseguite dal dentista privato, il diritto cantonale non deve inoltre statuire alcun obbligo d'indennità a carico degli enti scolastici.

Coira, 28 novembre 2000