Il sistema di riduzione dei premi disciplinato a livello di legge sull'assicurazione malattia, secondo il quale il Governo stabilisce la franchigia sulla base delle domande pervenute, presuppone che le persone aventi diritto alla riduzione individuale dei premi (RIP) devono consegnare il modulo di domanda entro il 31 marzo all'agenzia AVS. La proroga del termine comporterebbe l'indesiderata conseguenza di carattere sociale, secondo cui la data del versamento dei contributi per la riduzione dei premi verrebbe di conseguenza ulteriormente rinviata. La revisione parziale della legge sull'assicurazione malattia, decisa dall'Assemblea federale il 24 marzo 2000, obbliga il Cantone, a partire dal 1° gennaio 2001, a considerare, nella verifica delle condizioni del diritto alla prestazione, l'attuale situazione di reddito e familiare. Con le direttive del legislatore federale viene a mancare il termine di notifica del 31 marzo finora vigente. Le notifiche sono possibili d'ora innanzi sull'arco dell'intero anno.
I mass media informano ogni anno la popolazione in merito alle modalità relative alla RIP. La Cancelleria di Stato mette a disposizione i suoi comunicati, oltre che per mezzo dei media elettronici, anche della stampa frequentemente letta nel Moesano e cioè: La Regione a Bellinzona, La Voce delle Valli a Locarno, Il Giornale del Popolo nonché del giornalista free-lance Marco Tognola a Roveredo. In relazione alla conversione sul sistema EED (invio dei comunicati mediante e-mail o internet/fax) Il San Bernardino di Roveredo ha rinunciato a ricevere ulteriormente i comunicati.
A livello comunale le agenzie AVS rendono attenta la popolazione sulla possibilità della RIP, danno informazioni ed aiutano a inoltrare la richiesta.
Il Governo risponde come segue alle domande poste:
1. Secondo il diritto vigente, il diritto alla RIP viene meno, se la domanda non viene presentata entro i termini prestabiliti. Le collaboratrici e i collaboratori incaricati dall'Istituto delle assicurazioni sociali dell'esecuzione della RIP sono tenuti, in conformità al sistema attualmente vigente, a non evadere i moduli di domanda inoltrati dopo il 31 marzo. Una notifica successiva può esser considerata soltanto se non era, involontariamente, possibile inviare il modulo entro il termine convenuto.
2. In futuro la problematica, oggetto dell'interrogazione scritta, relativa al termine d'inoltro del 31 marzo non si pone più, poiché in base al diritto vigente dal 1° gennaio 2001 sarà possibile inoltrare la domanda sull'arco dell'intero anno. Le agenzie AVS operanti a livello comunale aiutano le persone che hanno difficoltà a compilare il modulo di domanda.
Sulla base della presente situazione, il Governo non ritiene che vi sia un'immediata necessità d'agire ai sensi dell'interrogazione scritta.
Coira, 29 novembre 2000