Per un determinato periodo di tempo il Cantone accorda assegni alla madre o al padre dopo la nascita di un figlio, se ella o egli ha bisogno di aiuto finanziario per poter accudire il bambino e assisterlo in prima persona. Gli assegni corrispondono alla differenza tra il fabbisogno esistenziale e il reddito computabile.
Giusta l'art. 4 della Legge sugli assegni maternità (CSC 548.200) sono considerati fabbisogno esistenziale i limiti di reddito fissati dalle disposizioni cantonali sulle prestazioni complementari spettanti a persone singole e coniugi. Per ogni figlio convivente nell'economia domestica viene aggiunto il 20% al limite del reddito stabilito per il genitore solo.
Tenor l'art. 5 della medesima Legge sono considerate reddito computabile tutte le entrate del genitore assistente risp. dei genitori coniugati o conviventi che vengono percepite durante il periodo in cui viene versato l'assegno. Secondo il messaggio del Governo al Gran Consiglio (quaderno n. 5/1990-91, pag. 329 sg. all'art. 5), sono considerate entrate anche il versamento del salario da parte del datore di lavoro nonché eventuali alimenti risp. anticipi di alimenti.
La legge non contempla il caso del genitore tenuto a pagare gli alimenti, quale al contempo ha dei figli insieme ad un nuovo compagno o ad una nuova compagna.
Facciamo un esempio:
Un dipendente della Ferrovia retica, divorziato con due figli, convive con una donna che lavora nel settore della ristorazione e ancora non ha figli. Lui guadagna al netto 5'000.-- franchi, di cui 2'000 deve destinarli al pagamento degli alimenti. Lei guadagna 2'700 franchi. Dalla coppia di fatto nasce un bambino che la donna vorrebbe accudire personalmente per i primi dieci mesi di vita grazie ai sussidi previsti dalla legge sugli assegni maternità. Ma la coppia di fatto non riceve alcun assegno di maternità perché il reddito computabile del padre ammonta a 5'000.-- franchi, di cui tuttavia 2'000.-- sono destinati al pagamento degli alimenti. Alla coppia pertanto resterebbero soltanto 3'000.-- franchi.
In realtà quindi risulta che, una volta detratta la somma destinata agli alimenti, il reddito residuo di queste persone spesso non basta a mantenere la nuova famiglia. Il compagno o la compagna è quindi costretto/a ad esercitare un'attività lucrativa. Anche per una costellazione come questa, tuttavia, alla nascita di un figlio sorge l'esigenza da parte di uno dei genitori di ridurre l'orario di lavoro per accudire il neonato e di poter usufruire delle corrispondenti prestazioni di sostegno. Ma poiché queste persone non possono detrarre dal reddito la quota destinata al pagamento degli alimenti, il loro reddito (fittizio) risulta troppo elevato per dare loro diritto agli assegni di maternità giusta l'art. 2, finendo per prospettare la situazione insoddisfacente di cui si diceva sopra. Tra le spese riconosciute ai fini del computo del fabbisogno esistenziale elencate nell'art. 4 cpv. 2 dovrebbe quindi rientrare anche il pagamento degli alimenti.
Chiediamo pertanto al Governo di sottoporre al Gran Consiglio una modifica dell'art. 4 cpv. 2 della Legge sugli assegni maternità dell'8 dicembre 1991 (CSC 548.200) in cui tra le spese riconosciute sia contemplato anche il pagamento degli alimenti.
Coira, 30 gennaio 2001
Namen: Meyer , Zindel, Schmutz, Arquint, Bucher, Christoffel, Frigg, Hardegger, Jäger, Locher, Looser, Märchy, Noi, Pfenninger, Pfiffner, Scharplatz, Schütz, Suter, Trepp, Zarn, Zindel
Session: 30.01.2001
Vorstoss: it Motion