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Sessione: 30.01.2001
concernente il calcolo del fabbisogno esistenziale per gli assegni cantonali di maternità

Per un determinato periodo di tempo il Cantone accorda assegni alla madre o al padre dopo la nascita di un figlio, se ella o egli ha bisogno di aiuto finanziario per poter accudire il bambino e assisterlo in prima persona. Gli assegni corrispondono alla differenza tra il fabbisogno esistenziale e il reddito computabile.

Giusta l'art. 4 della Legge sugli assegni maternità (CSC 548.200) sono considerati fabbisogno esistenziale i limiti di reddito fissati dalle disposizioni cantonali sulle prestazioni complementari spettanti a persone singole e coniugi. Per ogni figlio convivente nell'economia domestica viene aggiunto il 20% al limite del reddito stabilito per il genitore solo.

Tenor l'art. 5 della medesima Legge sono considerate reddito computabile tutte le entrate del genitore assistente risp. dei genitori coniugati o conviventi che vengono percepite durante il periodo in cui viene versato l'assegno. Secondo il messaggio del Governo al Gran Consiglio (quaderno n. 5/1990-91, pag. 329 sg. all'art. 5), sono considerate entrate anche il versamento del salario da parte del datore di lavoro nonché eventuali alimenti risp. anticipi di alimenti.

La legge non contempla il caso del genitore tenuto a pagare gli alimenti, quale al contempo ha dei figli insieme ad un nuovo compagno o ad una nuova compagna.

Facciamo un esempio:
Un dipendente della Ferrovia retica, divorziato con due figli, convive con una donna che lavora nel settore della ristorazione e ancora non ha figli. Lui guadagna al netto 5'000.-- franchi, di cui 2'000 deve destinarli al pagamento degli alimenti. Lei guadagna 2'700 franchi. Dalla coppia di fatto nasce un bambino che la donna vorrebbe accudire personalmente per i primi dieci mesi di vita grazie ai sussidi previsti dalla legge sugli assegni maternità. Ma la coppia di fatto non riceve alcun assegno di maternità perché il reddito computabile del padre ammonta a 5'000.-- franchi, di cui tuttavia 2'000.-- sono destinati al pagamento degli alimenti. Alla coppia pertanto resterebbero soltanto 3'000.-- franchi.

In realtà quindi risulta che, una volta detratta la somma destinata agli alimenti, il reddito residuo di queste persone spesso non basta a mantenere la nuova famiglia. Il compagno o la compagna è quindi costretto/a ad esercitare un'attività lucrativa. Anche per una costellazione come questa, tuttavia, alla nascita di un figlio sorge l'esigenza da parte di uno dei genitori di ridurre l'orario di lavoro per accudire il neonato e di poter usufruire delle corrispondenti prestazioni di sostegno. Ma poiché queste persone non possono detrarre dal reddito la quota destinata al pagamento degli alimenti, il loro reddito (fittizio) risulta troppo elevato per dare loro diritto agli assegni di maternità giusta l'art. 2, finendo per prospettare la situazione insoddisfacente di cui si diceva sopra. Tra le spese riconosciute ai fini del computo del fabbisogno esistenziale elencate nell'art. 4 cpv. 2 dovrebbe quindi rientrare anche il pagamento degli alimenti.

Chiediamo pertanto al Governo di sottoporre al Gran Consiglio una modifica dell'art. 4 cpv. 2 della Legge sugli assegni maternità dell'8 dicembre 1991 (CSC 548.200) in cui tra le spese riconosciute sia contemplato anche il pagamento degli alimenti.

Coira, 30 gennaio 2001

Namen: Meyer , Zindel, Schmutz, Arquint, Bucher, Christoffel, Frigg, Hardegger, Jäger, Locher, Looser, Märchy, Noi, Pfenninger, Pfiffner, Scharplatz, Schütz, Suter, Trepp, Zarn, Zindel

Session: 30.01.2001
Vorstoss: it Motion

Risposta del Governo


La Legge sugli assegni maternità è stata introdotta nei Grigioni nel 1991. A quel tempo solo quattro cantoni disponevano di corrispondenti disposizioni legali. Le regolamentazioni nei singoli cantoni erano assai differenti tra loro.

La mozione rinvia ad una lacuna nel calcolo del fabbisogno esistenziale. Mentre i contributi al mantenimento destinati al genitore tenuto al pagamento vengono conteggiati come reddito per il genitore assistente, la Legge sugli assegni maternità non contempla alcuna possibilità di riconoscerli al genitore tenuto al mantenimento come spesa nel quadro dell'accertamento del diritto a contributi e della determinazione dell'ammontare degli stessi. Una ragione di questa differenza di trattamento non si ravvisa nel materiale giuridico disponibile. Essa potrebbe essere ricercata nel fatto che ci si è scordati che anche un genitore tenuto al mantenimento può finire nella situazione di dover dipendere da assegni di maternità per poter garantire al neonato cura e assistenza personale.

Da un sondaggio d'opinione effettuato presso gli undici cantoni, che dispongono attualmente di basi legali per il versamento di assegni maternità, è emerso che gli obblighi di versare alimenti vengono conteggiati in tutti i cantoni; essi possono essere detratti direttamente dal reddito o venir riconosciuti come spese.

Sulla base della situazione iniziale sopraindicata il Governo ritiene giustificato quanto postulato dalla mozione e si dichiara perciò disposto ad accogliere la mozione nonché a riconoscere come spese, in occasione della prossima revisione della Legge sugli assegni maternità, i doveri di mantenimento basati sul diritto di famiglia.

27 febbraio 2001