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Sessione: 28.03.2001

Nel quadro di un procedimento penale nei confronti di minori, in cui sono coinvolti dei bambini di lingua tedesca provenienti dalla Valle del Reno grigione, su nove verbali, sette la polizia li ha stesi in italiano nonostante nessuno dei bambini, tutti germanofoni, avesse le benché minime conoscenze di italiano per capire quanto scritto nei medesimi. I bambini sono stati sollecitati a firmare i verbali, seppure redatti in una lingua a loro incomprensibile. Va fatto notare inoltre che questi verbali non sono stati redatti in condizioni di ristrettezza di tempo. Precisamente, i documenti in questione sono stati sottoposti all'autorità scolastica competente solo tre settimane dopo l'accaduto.

Su richiesta scritta del consiglio scolastico del Comune interessato, la polizia ha sostenuto che è lecito condurre l'audizione in tedesco ma verbalizzarla in italiano. Il Comando di polizia considera “persino piuttosto celere” la verbalizzazione nel giro di tre settimane. La polizia cantonale inoltre afferma che la lunghezza del tempo intercorso è da imputare anche al fatto che “si sono dovute sporgere sei querele”.

Sulla base di queste informazioni i firmatari chiedono al Governo di prendere posizione sulle seguenti domande:

1. È giusto e normale che tra un episodio che vede coinvolti dei bambini in un procedimento penale di estrema serietà e l'inoltro della documentazione alle autorità scolastiche passino tre settimane?
2. È giuridicamente corretto e oggettivamente sostenibile che i verbali d'interrogatorio non vengano redatti nella madre lingua nonché lingua cantonale delle persone interrogate, persino se il caso non ha alcuna relazione con un'altra regione linguistica?
3. Come va qualificata la firma di un bambino apposta su un verbale scritto in una lingua a lui sconosciuta?
4. È previsto in futuro che un/una agente di polizia che non padroneggia abbastanza bene la lingua locale sia affiancato/a da un traduttore? Chi paga in un caso del genere?
5. È compito della polizia sporgere querela?

Coira, 27 marzo 2001

Namen: Meyer, Zindel, Cahannes, Arquint, Augustin, Brasser, Brüesch, Bucher, Bühler, Claus, Frigg, Hardegger, Hess, Jäger, Locher, Looser, Marti, Meyer, Noi, Pelizzatti, Pfenninger, Pfiffner, Rizzi, Schmid (Spluga), Schmutz, Schütz, Suter, Trepp, Zarro

Session: 28.03.2001
Vorstoss: it Interpellation


Risposta del Governo

1. L'art. 208 della legge sulla giustizia penale recita che i procedimenti concernenti i fanciulli e gli adolescenti vanno svolti il più rapidamente possibile. Il caso oggetto dell'interpellanza è avvenuto il 25 dicembre 2000 alle ore 14.30. I primi interrogatori sono stati fatti il giorno stesso della denuncia e l'ultimo si è tenuto l'8 gennaio 2001. Cinque giorni più tardi veniva inoltrato il rapporto alla Procura pubblica. La verbalizzazione di un caso penale di questa portata nel giro di tre settimane si può definire molto celere, soprattutto considerando il fatto che vi erano le festività di mezzo e che la polizia si trovava ad operare con un effettivo ridotto.

2. Il Governo ritiene problematico il fatto che dei bambini (ma in generale anche altre persone coinvolte nel procedimento) si trovino di fronte al testo di un interrogatorio verbalizzato in una lingua che non capiscono. Ai sensi dell'art. 87 cpv. 4 della legge sulla giustizia penale di regola le deposizioni sono da protocollare in una lingua nazionale familiare all'inquisito. Per ragioni di mancanza di personale la polizia cantonale purtroppo non è stata in grado di affidare tempestivamente il caso in questione a un funzionario di madre lingua tedesca. Questa scelta avrebbe allungato inutilmente la durata del disbrigo della pratica. La soluzione adottata dalla polizia cantonale non ha avuto tuttavia alcuna influenza sull'interrogatorio, poiché tutti i bambini sono stati interrogati oralmente in tedesco.

3. Le persone minorenni possono confermare una fattispecie apponendo la firma se, sulla base della loro capacità di comprensione, sono in grado di vedere la portata delle loro azioni e di valutarne le conseguenze. Ciò che potrebbe dirsi di ragazzi di 14 anni. Con la loro firma coloro che sono stati interrogati confermano una fattispecie che si è svolta nel modo secondo cui loro l'hanno riportata e che è stata loro riprodotta in lingua tedesca. La stesura del protocollo in una lingua straniera non costituisce sostanzialmente un ostacolo ai fini degli effetti giuridici da esibire se il contenuto del verbale viene tradotto. In ogni caso il verbale e soprattutto il modo in cui è stato redatto soggiace al libero apprezzamento della prova da parte del giudice.

4. La polizia cantonale ha già adesso la possibilità di avvalersi di un traduttore a spese dello Stato. Ciononostante non vi è ancora la garanzia che in ogni momento vi sia un traduttore a disposizione anche a breve termine. Non di rado risulta difficile reperire un traduttore in tempi brevi. Ciò dicasi soprattutto durante i giorni festivi. Nel caso in questione inoltre il funzionario incaricato non ha ritenuto necessario ricorrere a un traduttore dato che riusciva a comunicare oralmente senza problemi con i convenuti.

5. In una procedura penale la polizia cantonale deve adottare delle prime misure onde chiarire la fattispecie. Solo dopo che è stata depositata una querela, la polizia può procedere a ulteriori rilevamenti e chiarimenti della fattispecie, fatto salvo il caso in cui sia necessario disporre misure urgenti. Alle parti lese viene sottoposto l'apposito modulo in cui devono indicare se sporgono querela di parte, se intendono rinunciarvi oppure se si limitano a prendere atto della possibilità di sporgere querela entro i tre mesi successivi. Nel corso degli accertamenti è emerso che nel caso erano coinvolte anche altre persone. Si doveva quindi chiarire se le parti lese intendevano sporgere formale querela anche contro queste altre persone oppure no.

Riassumendo il Governo condivide l'opinione dell'interpellante secondo cui va possibilmente evitata la stesura del verbale di un interrogatorio di bambini in una lingua straniera. La polizia cantonale deve prestazione a che questa prassi venga seguita solo in casi eccezionali, se non vi sono altre possibilità. Deve tuttavia tenere in considerazione anche le sue risorse in termini di personale.