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Sessione: 31.05.2001

Il Consiglio di Banca della Banca cantonale grigione ha il compito di stabilire la strategia. È per così dire il ”Think Tank” della Banca delle cittadine e dei cittadini dei Grigioni. Secondo l'articolo 2 della legge, scopo di questa Banca è quello di tener conto delle esigenze di tutte le cerchie della popolazione. Il Cantone, vale a dire tutta la popolazione dei Grigioni, risponde di tutti gli obblighi della Banca, ove non bastino i suoi propri mezzi.

La composizione del Consiglio di Banca e la durata in carica dei consiglieri (finora nessuna donna ha potuto rivestire questa carica) hanno più volte già dato adito a discussioni.

Poiché il Consiglio di Banca deve stabilire la strategia, la sua composizione non è questione irrilevante, visto che deve tener conto delle esigenze di tutti gli strati della popolazione.

Di questi tempi, contrassegnati da un'estrema velocità nei cambiamenti, è indispensabile rinnovare periodicamente i consiglieri della Banca.

Sulla base di quanto sopra esposto, le firmatarie e i firmatari della presente mozione chiedono che l'articolo 14 della legge sulla Banca cantonale grigione venga modificato come segue:

1Il Consiglio di Banca è composto di undici membri e viene nominato dal Gran Consiglio. Il periodo di carica è di quattro anni. I membri sono rieleggibili per due mandati. I gruppi della popolazione rappresentati in Gran Consiglio devono essere adeguatamente rappresentati nel Consiglio di Banca.

Coira, 31 maggio 2001

Namen: Trepp, Hess, Pfenninger, Arquint, Berther (Sedrun), Bucher, Bühler, Cahannes, Capaul, Catrina, Cavigelli, Christ, Dermont, Frigg, Hanimann, Jäger, Joos, Juon, Kehl, Koch, Looser, Luzio, Meyer, Noi, Pfiffner, Righetti, Robustelli, Schmid (Vals), Schmutz, Schütz, Thomann, Trepp, Wettstein, Zindel

Session: 31.05.2001
Vorstoss: it Motion


Risposta del Governo

La legge sulla Banca cantonale grigione è stata accettata dal Popolo in data 29 novembre 1998 e posta in vigore il 1° ottobre 1999.

Le firmatarie e i firmatari della mozione chiedono, soltanto un anno e mezzo dopo la sua entrata in vigore, una revisione dell'articolo 14 capoverso 1 della legge. Riprendendo il tenore della mozione, in futuro i membri del Consiglio di Banca dovrebbero essere rieletti soltanto per due mandati. Si chiede inoltre che i gruppi della popolazione rappresentati in Gran Consiglio vengano adeguatamente rappresentati nel Consiglio di Banca.

In occasione del dibattito parlamentare sulla legge sulla Banca cantonale grigione, tenutosi nella sessione di maggio 1998, il primo firmatario della mozione aveva già presentato una richiesta di identico tenore, postulando che venisse ancorata nella legge la limitazione a due mandati della rielezione del consiglieri della Banca. A suo tempo la proposta fu bocciata. Dal momento in cui il Gran Consiglio prese questa decisione le premesse e le esigenze nel settore bancario non hanno subito sostanziali variazioni.

Le firmatarie e i firmatari della mozione sono dell'avviso che ai giorni nostri, contraddistinti da un'estrema rapidità di cambiamento, sia indispensabile un periodico rinnovo dei membri. In seno al Consiglio di Banca dovrebbero pure essere adeguatamente rappresentati tutti i gruppi della popolazione rappresentati in Gran Consiglio.

Se una limitazione del periodo di carica per i consiglieri della Banca serva veramente al Cantone e alla BCG, resta una questione aperta. Quale organo preposto all'elezione il Gran Consiglio nomina autonomamente i membri del Consiglio di Banca. Il Parlamento dispone pertanto della facoltà di sostituire membri. Occorre tuttavia ricordare che il Consiglio di Banca è l'organo superiore della Banca. Esso è chiamato in prima linea ad assolvere compiti strategici ed emanare importanti dettami della politica aziendale. Nel corso degli ultimi anni le transazioni bancarie sono divenute più complesse e le mansioni del Consiglio di Banca sono impegnative. Le esperienze e le conoscenze economiche per le operazioni bancarie costituiscono premesse imprescindibili per poter giovare, in veste di consigliere di Banca, alla Banca e in ultima analisi al Cantone. Il Governo non ritiene pertanto che una limitazione e una schematizzazione dei requisiti per l'elezione di membri del Consiglio di Banca possano servire al conseguimento di detto obiettivo, tanto più che, come ci preme ripetere, il Gran Consiglio è legittimato, quale organo addetto all'elezione, a sostituire singoli membri del Consiglio di Banca.

Sulla scorta delle presenti riflessioni il Governo propone al Gran Consiglio di respingere la mozione.