L'interrogazione scritta ha per oggetto la trasparenza nella partecipazione ai profitti
e nei salari dei collaboratori della Banca cantonale grigione (BCG).
Sotto il profilo giuridico, l'obbligo di informazione sui contenuti contrattuali delle di-
verse categorie di collaboratori della BCG è molto diversificato. Quale organo di nomina del Consiglio di Banca (art. 23 della legge sulla Banca cantonale grigione),
il Gran Consiglio ha indubbiamente diritto di informarsi sulle indennità dei membri del Consiglio di Banca. Già alcuni fa si è avvalso di questo diritto, quando ancora erano in vigore gli statuti di allora (cfr. interrogazione scritta Schütz concernente le spese e le indennità del Consiglio di Banca della BCG, sessione di ottobre 1996, e la risposta del Governo).
Altra cosa sono le informazioni sugli stipendi dei collaboratori della BCG che lavo-
rano nel settore operativo (membri della Direzione, quadri e altri dipendenti). A se-
conda del livello questi collaboratori vengono assunti da autorità diverse, anche
se nell'assunzione rientra sempre anche la fissazione dello stipendio. Giusta l'art. 13 della legge sulla Banca cantonale grigione, il Consiglio di Banca nomina i membri del Direzione nonché il capo dell'organo interno di revisione. Al Consiglio di Banca spetta quindi la determinazione degli stipendi e delle indennità di questi collaboratori. Capisezione, quadri e altri collaboratori vengono assunti, a seconda della posizione, dalla Direzione, da un direttore di sezione, da un responsabile regionale ecc.
Al riguardo è decisivo il fatto che la BCG è un istituto autonomo del diritto pubblico cantonale il quale, a differenza di altri istituti autonomi come l'Istituto delle assi-
curazioni sociali o l'Assicurazione fabbricati, non è sottoposto all'ordinanza canto-
nale sul personale (art. 1 a OP). L'assunzione dei collaboratori della BCG segue le disposizioni del codice delle obbligazioni e quindi avviene su basi di diritto privato.
Riassumendo ne deriva che il Gran Consiglio, in qualità di organo di nomina, può prendere conoscenza delle indennità dei membri del Consiglio di Banca e lo ha già fatto in passato. Il Consiglio di Banca da parte sua controlla il regolamento retributivo e la politica dei bonus della BCG in generale e la politica dei salari dei membri della Direzione, in particolare nella sua funzione di supremo organo di vigilanza della politica aziendale (art. 13 cpv. 1 BCG). La retribuzione degli altri collaboratori della BCG è per contro un compito operativo e perciò è sostanzialmente di competenza della Direzione della Banca. A titolo di completezza va ricordato che, diversamente da quanto affermato nell'interrogazione scritta, nemmeno a Zurigo sono stati resi pubblici salari e bonus di collaboratori impiegati nel settore operativo della Banca cantonale.
Alle domande si può rispondere come segue:
1. Sì, negli anni 1999 e 2000.
2. Complessivamente 5.2 mio di franchi.
3. La ripartizione tra le diverse categorie di collaboratori della BCG si basa sulle mansioni, sulla responsabilità, sull'ampiezza della funzione direttiva e su altri tratti oggettivi delle diverse funzioni nonché sul rendimento. Tutte le categorie di collaboratori hanno beneficiato dei dividendi di compartecipazione agli utili. La ripartizione per quote appare essere ragionevole e sensata.
4. Nel 2000 il dividendo per il Presidente della Banca è stato di fr. 30'000, per il Vicepresidente di fr. 18'000, per i membri del Consiglio di Banca di fr. 12'000. Per quanto riguarda le altre indennità (fisso e diaria) dei membri del Consiglio di Banca, si può rinviare in linea di massima all'interrogazione scritta Schütz dell'ottobre 1996. Le cifre di allora, salvo due eccezioni, sono ancora valide. L'indennità fissa per i membri del Consiglio di Banca è stata portata da fr. 20'000 a fr. 25'000 e la diaria è stata aumentata di fr. 50.--. Le indennità versate alla Direzione generale e ai quadri superiori della BCG, secondo le informazioni fornite dalla banca stessa, rientrano nei valori medi consueti per la Svizzera.