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Sessione: 09.10.2001
L'espulsione o il rimpatrio di un richiedente l'asilo è un compito molto difficile. Si tratta di applicare con coerente linearità le decisioni dell'Ufficio federale dei rifugiati risp. della Commissione di ricorso in materia d'asilo. Ma proprio questo dovrebbe avvenire in un modo che salvaguardi in maniera assoluta la dignità del richiedente l'asilo la cui domanda è stata respinta.
Nel caso di Hamid Bakiri ciò molto verosimilmente non è avvenuto. Secondo dichiarazioni di HEKS, Amnesty International e di altre organizzazioni, nel Cantone dei Grigioni in generale abbiamo un problema con l'esecuzione dell'espulsione; in questo ambito occorre intervenire. Abbiamo una prassi delle espulsioni non dal volto umano?
Sugli antecedenti d'attualità: il 20 settembre il detenuto algerino in attesa di rimpatrio si toglieva la vita in una cella della Polizia cantonale a Coira. Dalla metà di luglio era tenuto in cella d'isolamento a Thusis. Non aveva accesso ai media, aveva solo rari contatti con il mondo esterno, per lo più in isolamento 23 ore al giorno in una cella singola; a partire dalle 18.00 nell'edificio non vi era più nessuno e il detenuto era costretto a comunicare con la centrale di polizia di Coira per mezzo di un interfono.
Le motivazioni ufficiali per queste misure (renitenza, ragioni mediche), se guardate più da vicino, non convincono.

Il caso Bakiri impone un esame più approfondito delle condizioni di carcerazione dei detenuti in attesa di rimpatrio che si trovano nel nostro Cantone. In merito le firmatarie e i firmatari della presente interpellanza pongono le seguenti domande:

1. Il Governo condivide il timore che le condizioni di carcerazione di Hamid Bakiri non fossero conformi alla prassi del diritto federale (DTF 122 II 299)?
2. Se sì, chi se ne assume la responsabilità?
3. Le condizioni di detenzione nel carcere per il rimpatrio di Davos sono conformi ai requisiti stabiliti dal diritto federale?
4. Qual è esattamente la statistica delle presenze nel carcere per il rimpatrio di Davos nel periodo dal 10 luglio al 20 settembre (capacità, posti liberi)?
5. Il Governo come pensa di risolvere il problema dei detenuti in attesa di rimpatrio che non dovrebbero entrare in contatto con altri detenuti, condizione che spesso va a loro discapito finendo essi spesso in celle singole? Ebbene, come intende comportarsi il Governo fino al momento in cui saranno pronte le nuove infrastrutture che permetteranno una "prassi della detenzione a fini di rimpatrio dal volto umano"?
6. Quali forme di perfezionamento, supervisione, coaching e controlling ricevono le persone responsabili di queste strutture e le forze di polizia, incaricate di svolgere il compito altamente differenziato della prassi del rimpatrio?

Coira, 9 ottobre 2001

Name: Zindel, Frigg, Schmutz, Arquint, Augustin (Almens), Jäger, Locher, Looser, Noi, Pfenninger, Pfiffner, Schütz

Session: 09.10.2001
Vorstoss: it Interpellation


Risposta del Governo

La legge federale vigente sulle misure coercitive nel diritto degli stranieri prevede la possibilità di carcerazione preliminare e la carcerazione in vista di allontanamento Nel complesso queste nuove forme di carcerazione devono garantire una migliore esecuzione del diritto degli stranieri e del diritto d'asilo. Sulle domande poste dagli interpellanti si prende la seguente posizione:

1. Pur con gran dispiacere per il suicidio, al Governo non risulta che vi fossero delle indicazioni in merito al fatto che le condizioni di detenzione per Hamid Bakiri non corrispondessero ai requisiti così come definiti dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Un ricorso depositato successivamente presso il Tribunale federale ha per oggetto la verifica delle condizioni concrete di detenzione. Del resto le condizioni di detenzione né al momento della loro disposizione da parte del Tribunale né al momento del prolungamento della detenzione non sono state contestate.

2. Se le condizioni di carcerazione soddisfacevano i requisiti fissati dal Tribunale federale, è superflua anche la domanda circa la responsabilità per eventuali omissioni.

3. Come soluzione transitoria, il carcere per il rimpatrio di Davos è stato trasformato per l'esecuzione della carcerazione preliminare e in vista dell'allontanamento. Per soddisfare queste esigenze ci sono oggi cinque celle a due letti, un soggiorno, una stanza per le visite e un cortile. Solo la prescrizione dell'occupazione non può essere soddisfatta a Davos. Per il resto il Governo ritiene che il carcere per l'esecuzione della carcerazione preliminare e in attesa di allontanamento di Davos corrisponda ai requisiti di legge.

4. La prigione per l'esecuzione della carcerazione preliminare e in attesa di allontanamento di Davos dispone di un massimo di celle per dieci posti. A causa della particolare disposizione delle celle, finora non sono stati occupati contemporaneamente tutti i posti. Inoltre si tenta di evitare di mettere due persone nella stessa cella. Ciò è possibile anche grazie al fatto che le persone che devono rimanere in carcere una o due notti al massimo, vengono sistemate in celle della polizia nei dintorni di Coira. Nel periodo compreso tra il 10 luglio e il 20 settembre 2001 nel carcere di Davos vi erano mediamente tre persone.

5. La nuova prigione per l'esecuzione di questo tipo di carcerazione, che si trova a Realta, sarà pronta prevedibilmente a partire dalla primavera/estate 2003. Fino a quel momento la carcerazione preliminare e in attesa di allontanamento verrà eseguita a Davos. Se poi potrà trattarsi di esecuzioni singole, dipende da diversi fattori che generalmente non hanno niente a che vedere con la persona del detenuto. Si può tuttavia affermare che (come è successo nel caso di Hamid Bakiri) si cerca sempre per quanto possibile di evitare di disporre la carcerazione, o, se ciò è inevitabile, di ridurla alla massima brevità.

6. I collaboratori e le collaboratrici della polizia degli stranieri che sono stati interpellati hanno una lunga esperienza professionale. La loro formazione e il loro perfezionamento professionali sono ottenuti attraverso corsi di perfezionamento nonché tramite la regolare partecipazione a seminari speciali della Divisione di sostegno all'esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia. Non si tiene una particolare supervisione o un coaching di questi funzionari.

I collaboratori della Polizia cantonale, che assistono i detenuti in attesa di allontanamento nella fase transitoria, dispongono in linea di massima di una preparazione di base di polizia e di relativi corsi di perfezionamento. In campo psicologico si tengono corsi di sensibilità (takt-kurse) e corsi di ripetizione per la gestione dei conflitti.