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Sessione: 10.10.2001
Da lungo tempo si discute in tutta la Svizzera dell'incentivazione di scolari e scolare particolarmente dotati. Negli ultimi tempi in diverse località sono sorte delle offerte di incentivazione di varia natura. Anche il Cantone dei Grigioni sta elaborando un concetto. La relativa mozione Hess è stata accolta dal Gran Consiglio nella sessione di maggio 2001.
Per scolari e scolare con deficit di apprendimento, con disturbi del comportamento e forme di disabilità esistono già forme molteplici e differenziate possibilità di incentivazione, finanziate o almeno cofinanziate dal Cantone. Anche scolari e scolare particolarmente dotati necessitano di offerte di promozione di svariato genere, che vadano incontro al loro sviluppo non solo sul piano intellettuale ma anche su quello personale. D'altra parte, non ci deve essere nemmeno un'offerta eccessiva. Piuttosto, tutte le offerte provenienti dai promotori pubblici e privati vanno riunite in una sola offerta complessiva, non da ultimo per questioni di costi.
Al proposito sorgono le seguenti domande:
1. Anche il Governo è dell'opinione che l'offerta privata per bambini altamente talentati dovrebbe essere inserita nel concetto complessivo del Cantone?
2. I genitori ricevono aiuti finanziari dal Cantone se intendono approfittare di offerte professionali di incentivazione per i loro figli?

Coira, 10 ottobre 2001

Name: C l a u s

Session: 10.10.2001
Vorstoss: it SchriftlicheAnfrage

Risposta del Governo


Il concetto per l'incentivazione di bambini particolarmente dotati elaborato nel luglio 2000 per il Cantone dei Grigioni rimanda tra l'altro alle possibilità di differenziazione interna e individualizzazione dell'insegnamento. Tali misure sono volte a stimolare adeguatamente bambini con particolari talenti, che si trovano bene all'interno di una classe regolare. Quando dei bambini, a causa dei loro talenti particolari e straordinari, vanno incontro o rischiano di andare incontro a delle difficoltà, deve essere possibile, nel quadro della legislazione cantonale per le scuole popolari (legge scolastica), predisporre misure particolari sotto forma di classi ridotte integrate a partire dall'anno scolastico 2002/03. Questa incentivazione di bambini con doti particolari e altamente talentati si basa sulla legge scolastica del 26 novembre 2000, sull'ordinanza concernente l'organizzazione di classi ridotte del marzo 2001 e sul relativo concetto del luglio 2000 che ha avuto una certa risonanza anche oltre i con-
fini cantonali. Il Dipartimento competente concretizza, sotto forma di direttive, aspetti che sono in relazione con l'organizzazione e la direzione di classi ridotte e, se il Gran Consiglio delibera il relativo credito nel preventivo di spesa, all'inizio dell'anno sco-
lastico 2002/03 avvierà la sua attività presso la Scuola cantonale di Coira con un centro d'incentivazione per bambini con doti particolari o altamente talentati.

Nel campo d'applicazione della legge scolastica è previsto che, accanto alla scuo-
la pubblica, si possano gestire anche scuole private sottoposte alla vigilanza del Cantone. Questa concezione, in vigore già da tempo nel Cantone, non ha portato
a una crescita abnorme di scuole private. Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 della legge sco-
lastica, alle scuole private non si applicano tra l'altro le disposizioni sugli "obblighi
dei comuni e sul finanziamento" (art. 48 ss della legge scolastica). Bisogna desu-
mere che le scuole private e anche altri offerenti privati allestiscono già offerte di incentivazione per bambini con doti particolari e altamente talentati e sono presen-
ti sul mercato. Un ente scolastico o un centro d'incentivazione può rivolgersi e preve-
dibilmente si rivolgerà all'offerta di incentivazione dei privati se nel caso concreto in-
dividuale, sulla base dell'interesse di tutte le parti interessate e in particolare di
quello del bambino, questa si impone come la soluzione più vantaggiosa. Se neces-
sario, gli offerenti privati possono ottenere un permesso d'insegnamento. Coloro
che sono in possesso di un permesso d'insegnamento possono essere assunti da
un ente scolastico o da un centro d'incentivazione.

Sulla prima domanda:
La legge scolastica garantisce la possibilità di gestire delle scuole private accanto
a quelle pubbliche. Le scuole private, anche quelle con speciali offerte di incentiva-
zione per bambini con doti particolari e altamente talentati, nel campo di applicazio-
ne della legge scolastica, in quanto considerate aziende private, non vengono sos-
tenute direttamente dal Cantone sul piano finanziario. Nel rispetto della libertà im-
prenditoriale delle scuole private, si deve evitare di includere obbligatoriamente in
un concetto cantonale globale l'offerta privata di incentivazione per bambini con doti particolari e altamente talentati. Va tuttavia ribadito che fondamentalmente gli enti scolastici e i centri di incentivazione possono coinvolgere offerenti privati per l'in-
centivazione di bambini con doti particolari e altamente talentati.

Sulla seconda domanda:
Nel campo di applicazione della legge scolastica, per la frequenza della scuola non vengono versati sussidi cantonali ai genitori. In tutti quei casi in cui ci si rivolge alle offerte di incentivazione professionale per bambini con doti particolari e altamente talentati previste nel concetto cantonale, vi è un'assunzione di costi da parte dell'ente scolastico e del Cantone in base alla legge scolastica e all'ordinanza sulle classi ri-
dotte. Se i genitori organizzano delle misure di incentivazione su base privata - come può avvenire nel quadro di lezioni private ai sensi dell'art. 17 della legge scolastica o di una scuola privata - non è prevista una partecipazione finanziaria del Cantone.