Ai sensi dell'art. 75 della legge scolastica cantonale (testo precedente alla revisione, ndt) il Cantone versa sussidi dal 10 al 40% delle spese computabili per la costruzione, la ricostruzione e l'ampliamento di edifici scolastici pubblici, dei relativi impianti per la ginnastica, come pure per la compera di mobili scolastici e materiale didattico generale acquistati in relazione con qualche costruzione.
Si danno tuttavia casi in cui i comuni hanno la possibilità di affittare a lungo termine edifici adatti a fungere da scuole e da palestre da ginnastica, potendo in questo modo rinunciare a una nuova costruzione. Invece dei costi di costruzione, in tal caso si assumono i costi dell'affitto a lungo termine. Sulla base dell'ordinamento legislativo in vigore, attualmente la legge scolastica cantonale deve rifiutare di accordare sussidi per affitti, nonostante la soluzione di una locazione di lungo periodo risulti normalmente più economica per il comune e il Cantone che non la costruzione di nuovi edifici scolastici o impianti per la ginnastica. Non è pertanto chiaro quale motivo vi sia alla base dell'esclusione di sussidi per affitti di lunga durata.
Si invita pertanto il Governo ad avviare in questo senso una revisione coerente della legge scolastica cantonale.
Coira, 10 ottobre 2001
Name: Lemm, Ratti, Trachsel, Ambühl, Arquint, Bachmann, Bär, Barandun, Beck, Biancotti, Bischoff, Bleiker, Brunold, Bühler, Carisch, Casanova (Coira), Cathomas, Claus, Conrad, Dalbert, Demarmels, Federspiel, Geisseler, Giacometti, Giovannini, Giuliani, Göpfert, Gross, Gubelmann, Hanimann, Hardegger, Hartmann, Hug, Jeker, Joos, Juon, Kessler, Lardi, Loepfe, Märchy, Marti, Möhr, Montalta, Nick, Nigg, Parolini, Peretti, Portner, Rizzi, Roffler, Sax, Schmid (Splügen), Stiffler, Telli, Thomann, Thöny, Tramèr, Tremp, Tuor (Disentis/Mustér), Vetsch, Walther, Zanolari, Zarro, Zegg
Session: 10.10.2001
Vorstoss: it Motion