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Sessione: 29.01.2002
Con la Legge federale sul miglioramento delle condizione d'abitazione nelle regioni di montagna le famiglie con redditi modesti vengono sostenute nel risanamento delle loro abitazioni mediante aiuti finanziari federali e cantonali. Nel quadro del “Nuovo conguaglio finanziario tra la Confederazione ed i Cantoni (NCF)” si prevede di trasferire questo compito ai Cantoni. L'attuale Legge federale scadrà definitivamente di conseguenza con l'entrata in vigore del NCF, al più tardi tuttavia nel 2005.
A pagina 55 del Resoconto annuale 2000 il Governo informa sui sussidi garantiti per il risanamento di case d'abitazione. Giusta rapporto del Governo sono stati garantiti sussidi per un valore complessivo pari a fr. 2'787'200.- . A questi costi la Confederazione partecipa con un importo di fr. 767'000.- (27.5 %), il Cantone con fr. 1'637'400.-- (58.75 %) ed i comuni o terzi con fr. 382'800.-- (13.75 %). Di questi sussidi al risanamento di case d'abitazione hanno potuto beneficiare soprattutto la regione di montagna e le economie domestiche agricole.
Le firmatarie ed i firmatari dell'interpellanza sono dell'avviso che sia assolutamente necessario portare avanti l'aiuto statale a favore degli urgenti risanamenti delle case d'abitazione nella regione di montagna. Grazie all'aiuto federale e cantonale molte abitazioni hanno potuto anno per anno essere migliorate oppure riedificate come costruzioni sostitutive. L'incentivazione di risanamenti di questo genere è estremamente importante soprattutto anche per le regioni economicamente più deboli, in quanto in tal modo è stato possibile assegnare incarichi all'artigianato locale e regionale. Anche dal profilo della politica regionale e d'insediamento l'incentivazione del risanamento delle case d'abitazione va tuttavia considerata una misura indispensabile. Per tale ragione, in vista dello scadere della Legge federale, occorre adottare tempestivamente le necessarie misure.

Le firmatarie ed i firmatari dell'interpellanza invitano il Governo a rispondere alla seguenti domande:
1. Cosa pensa il Governo del mantenimento del sostegno statale al risanamento delle case d'abitazione nella regione di montagna?
2. Che cosa intende intraprendere il Governo ed entro quali tempi in vista dello scadere della relativa Legge federale?

Coira, 29 gennaio 2002

Name: Tuor (Disentis/Mustér), Caviezel (Pitasch), Battaglia, Bachmann, Beck, Berther (Disentis/Mustér), Berther (Sedrun), Biancotti, Büsser, Capaul, Casanova (Vignogn), Cathomas, Cavegn, Cavigelli, Claus, Crapp, Dalbert, Darms, Dermont, Feltscher, Furrer, Geisseler, Giacometti, Giuliani, Gross, Joos, Koch, Lardi, Luzio, Maissen, Nick, Noi, Parpan, Portner, Sax, Schmid (Sedrun), Schmid (Vals), Thomann, Tscholl, Tuor (Trun), Walther, Zanolari, Zegg

Session: 29.01.2002
Vorstoss: it Interpellation

Risposta del Governo


1. Nella risposta all'interpellanza Maissen (Schluein) concernente la promozione della proprietà e all'interpellanza Cathomas concernente i sussidi al migliora-
mento delle condizioni abitative nella regione di montagna il Governo si è già espresso nella sessione di ottobre 1997 risp. di marzo 1998 in senso positivo sul proseguimento delle misure atte a migliorare le condizioni d'abitazione nella regione di montagna. Esso si è pure dichiarato disposto ad esaminare
in che misura possono essere sostituiti da sussidi cantonali i crediti mancanti della Confederazione. Nel quadro del nuovo ordinamento della perequazione finanziaria dello Stato federale (NPF) vengono presi in esame anche diverse ripartizioni dei compiti tra la Confederazione ed i cantoni. Non si sa ancora, se la Legge federale sul miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna del 20 marzo 1970 venga portata avanti dalla Confederazione dopo l'anno 2005. Nel 2001 il Governo ha dichiarato chiaramente nella sua presa di posizione sul disegno di una Legge federale sulla promozione del-l'abitazione a prezzo moderato che dal punto di vista dei Grigioni quale Can-
tone di montagna occorre continuare senza scremature con la Legge federale sul miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna fin oltre l'anno 2005 oppure integrare gli obiettivi della legge in parola nella nuova



Legge sulla promozione dell'abitazione a prezzo moderato. Fintanto che la Confederazione adempie ancora il compito secondo la prima legge prima menzionata, il Cantone accorderà, giusta l'art. 4 della Legge cantonale sulla costruzione di abitazioni sociali e sul miglioramento delle condizioni d'abi-tazione nella regione di montagna, prestazioni a titolo di complemento di quelle della Confederazione. Se eventualmente potranno essere messi a disposizione mezzi supplementari quale compensazione per la perdita di sussidi della Confederazione, dovrà essere valutato a tempo debito tenendo conto dei mezzi assegnati al Cantone dalla Confederazione nel quadro della NPF e della situazione finanziaria del Cantone.

2. Nella Legge sulla costruzione di abitazioni sociali e sul miglioramento delle condizioni d'abitazione nella regione di montagna nell'art. 4 sussiste la base legale per un promovimento autonomo della costruzione d'abitazioni dal parte del Cantone. Il Governo continuerà a seguire attentamente gli sviluppi e pren-
derà tempestivamente le decisioni necessarie. Quest'ultime dipendono dalla forma che assumerà la nuova Legge federale in materia, da un'eventuale ulteriore applicazione della Legge federale del 20 marzo 1970 e dalla nuova perequazione finanziaria (NPF).

Data: 12. febbraio 2002