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Sessione: 26.03.2002

A norma delle prescrizioni sull'esercizio della caccia è vietato usare e portare con sé durante la caccia telefoni cellulari.
Negli ultimi anni, nonostante questo formale divieto, molti cacciatori hanno fatto uso di telefoni cellulari in particolare in situazioni di emergenza o in presenza di incidenti. Nello scorso mese di settembre un cacciatore di Mesocco, vittima di un gravissimo incidente, ha potuto essere soccorso e salvato grazie al fatto che portava con sé ed ha usato il telefono cellulare.
Questi fatti dimostrano che l'atteggiamento dei cacciatori è cambiato e che l'uso dei telefoni cellulari, nonostante il divieto legale, si è largamente diffuso.

Alla luce di questa situazione si chiede pertanto al Governo

a) se i fatti riferiti sono noti

b) se il Governo ritiene che l'uso dei telefoni cellulari in caso di emergenza e di necessità siada tollerare

c) se il Governo non ritiene che il divieto di cui alle prescrizioni sull'esercizio della caccia sia da ripensare così da permettere un limitato uso dei telefoni cellulari durante la caccia.

Coira, 26 Marzo 2002

Name: Righetti, Keller, Zarro, Augustin (Chur), Bär, Battaglia, Biancotti, Bischoff, Büsser, Capaul, Catrina, Conrad, Crapp, Giovannini, Hartmann, Kasper, Kessler, Lardi, Lemm, Locher, Loepfe, Luzi, Maissen, Marti, Möhr, Noi, Parolini, Parpan, Peretti, Robustelli, Sax, Schmid (Sedrun), Schmid (Vals), Suter, Tuor (Disentis/Mustér), Tuor (Trun)

Session: 26.03.2002
Vorstoss: it Interpellation


Risposta del Governo

Prima di rispondere alle domande delle promotrici e dei promotori dell'interpellanza il Governo ritiene opportuno che sia esposta brevemente la situazione giuridica per quanto concerne l'uso di ricetrasmittenti e di telefoni cellulari durante la caccia. Determinante è a questo riguardo l'Ordinanza federale sulla caccia. Questa vieta, tra l'altro, l'uso di apparecchi per la riproduzione del suono e di ricetrasmittenti durante la caccia. Dalla decisione della Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni del 1992 risulta che portare con sé delle ricetrasmittenti e dei telefoni cellulari e farne uso durante la caccia è compatibile con l'Ordinanza federale, mentre è invece vietato l'uso di questi mezzi ausiliari a scopo venatorio. Le Prescrizioni per l'esercizio della caccia attualmente in vigore permettono unicamente di portare con sé e di usare le ricetrasmittenti per casi di emergenza programmati sul canale della Rega e escludono la possibilità di modificarne la programmazione.

I controlli svolti dai guardiacaccia non confermano l'opinione, espressa dalle firma-
tarie e dai firmatari dell'interpellanza, che un numero consistente di cacciatrici e cacciatori trasgredisca le norme vigenti che regolano il portare con sé e l'uso di ricetrasmittenti e di telefoni cellulari. Sono invece noti alcuni casi in cui cacciatori, vittime di incidenti, hanno chiesto soccorso con l'uso del proprio telefono cellulare oppure con quello di terzi. Un caso del genere ha fatto sì che dal 1998 sia lecito portare con sé e usare ricetrasmittenti di emergenza. A conoscenza di questi fatti, il Governo condivide il parere delle firmatarie e dei firmatari delle interpellanze, per cui non vi è nulla da obiettare all'uso di ricetrasmittenti e di telefoni cellulari in casi di emergenza. Di conseguenza l'Esecutivo è disposto a sollevare nuovamente la ques-
tione nell'ambito delle Prescrizioni per l'esercizio della caccia 2002, in collaborazione con la Commissione per la caccia. Una regolamentazione di questo genere mira a limitare l'uso di ricetrasmittenti e di telefoni cellulari ai casi di emergenza (incidenti di cacciatrici o cacciatori oppure di terzi, incendi boschivi, ecc.). A scopo venatorio il loro uso continua ad essere vietato.

Data: 23 aprile 2002