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Sessione: 26.03.2002

Nella prassi attuale la traduzione dei testi di legge avviene prima della votazione popolare. I membri del Gran Consiglio possono perciò leggere il testo tradotto solo in imminenza della votazione popolare; non sussiste in tal modo nessuna possibilità di rettifica di eventuali errori di traduzione o di riformulazione di passaggi poco chiari. Questo porta non poche volte alla critica dei membri del Gran Consiglio da parte della popolazione che non capisce come mai queste modifiche non sono avvenute in sede di dibattito parlamentare dato che le leggi passano per approvazione o per modifica al vaglio del Gran Consiglio.
A questi inconvenienti si potrebbe ovviare in modo semplice e cioè traducendo i testi di legge già in previsione del dibattito in Gran Consiglio. Non si chiede a questo punto di tradurre il messaggio del Governo al Gran Consiglio nella sua totalità, ma unicamente di tradurne il testo che verrà poi messo in votazione e che perciò dovrà essere in ogni caso tradotto. Un esempio in questo senso ci viene dal testo della Costituzione Cantonale che si trova in questo momento al vaglio della Commissione preparatoria e che si presenta già per il lavoro parlamentare tradotto in italiano e romancio.
La tecnologia moderna permette senza troppe complicazioni di preparare i testi parallelamente tradotti per il dibattito in Gran Consiglio e per la votazione popolare. In questo contesto va anche rilevato il ritardo nella messa a disposizione dei testi di legge dopo la votazione popolare. Si deve infatti sempre constatare che leggi già entrate in vigore non sono ancora a disposizione del pubblico nella versione tradotta; il che non sembra essere in alcun modo corretto.

Chiediamo perciò al Governo di:

1. presentare con il messaggio dal Governo al Gran Consiglio i testi di legge tradotti in italiano e in romancio affinché possano già in sede di dibattito parlamentare essere visionati, rispettivamente corretti;

2. al momento dell'entrata in vigore di una determinata legge, parallelamente mettere a disposizione della popolazione il testo di legge tradotto.

Coira, 26 marzo 2002

Name: Noi, Giuliani, Giacometti, Arquint, Augustin (Almens), Augustin (Chur), Brasser, Bucher, Caviezel (Chur), Frigg, Jäger, Koch, Lardi, Locher, Looser, Meyer, Peretti, Pfiffner, Schmutz, Schütz, Trepp, Zarro, Zindel

Session: 26.03.2002
Vorstoss: it Postulat

Risposta del Governo


Nel Cantone dei Grigioni il processo legislativo si svolge, secondo l'usuale diritto, in linea di principio unicamente nella lingua ufficiale tedesca. Di conseguenza i disegni concernenti disposizioni costituzionali, leggi, ordinanze del Gran Consiglio e del Governo vengono redatti dall'Amministrazione senza eccezione in lingua tedesca. Sulla base delle Direttive governative in materia di traduzioni, importanti disegni di legge vengono tuttavia mandati in consultazione nelle tre lingue ufficiali. I progetti legislativi a livello di Costituzione, leggi e ordinanze del Gran Consiglio, che vengono sottoposti dal Governo al Parlamento sotto forma di messaggio (spiegazioni e testo dell'atto normativo), sono redatti esclusivamente in lingua tedesca. L'oggetto delle discussioni in seno alle Commissioni preparatorie del Gran Consiglio ed in seguito in Gran Consiglio sono quindi atti normativi solo in versione tedesca. Anche la Commissione granconsigliare di redazione, cui spetta la stesura finale dei testi, si occupa soltanto di testi normativi in lingua tedesca. Per i progetti costituzionali e di legge, che secondo la vigente Costituzione cantonale sottostanno al referendum obbligatorio, in vista della votazione popolare viene tradotto in italiano e in romancio l'apposito opuscolo contenente le spiegazioni ed i testi normativi in lingua tedesca. Gli aventi diritto di voto ricevono così il materiale di votazione nella lingua ufficiale di loro scelta. La base per la votazione su progetti costituzionali e di legge è quindi formata dalla documentazione di votazione in tutte le lingue ufficiali. Il caso criticato dalle firmatarie e dai firmatari del postulato, ossia che leggi formali sono entrate in vigore già prima di essere a disposizione del pubblico nella forma tradotta, è perciò da escludere.

La prassi di legiferazione illustrata non apporta cambiamenti di sorta al fatto che circa l'applicazione del diritto vale una parità di trattamento delle tre lingue ufficiali, nel senso che le singole versioni linguistiche sono determinanti in ugual misura. E' infatti irrilevante in quale lingua è stato redatto il disegno, se è disponibile il materiale legislativo o in quale momento si provvede alla traduzione. Per interpretare una disposizione ci si deve invece basare su tutti e tre i testi ufficiali e occorre dare la preferenza al testo che riproduce meglio il vero senso della norma.

E' fuori dubbio che la procedura legislativa verrebbe rallentata se, come auspicato dalle firmatarie e dai firmatari del postulato, ai messaggi governativi dovessero essere allegati i disegni degli atti normativi anche in lingua italiana e romancia. La proposta delle promotrici e dei promotori del postulato comporterebbe inoltre difficilmente un sostanziale miglioramento della qualità delle traduzioni, come da essi auspicato. A tale scopo si renderebbe necessaria la procedura di coredazione o per lo meno la deliberazione in Gran Consiglio dei testi degli atti normativi tradotti, compresa la loro successiva stesura finale ad opera della Commissione di redazione. Non occorre certo precisare che un procedimento del genere provocherebbe un enorme dispendio supplementare di tempo e di risorse umane. Già oggi la procedura di consultazione offre una buona possibilità per trasmettere suggerimenti e indicazioni di natura linguistica. Il Servizio traduzioni accetta infatti di buon grado interventi del genere. Per il resto esso si adopera pure, curando i contatti con i servizi specializzati dell'Amministrazione cantonale e le autorità nelle regioni linguistiche, per raggiungere una buona qualità delle traduzioni.

Da quanto esposto si evince che la sistematica strutturazione trilingue della procedura legislativa non è fattibile per ragioni di tempo e di personale. Non basta infatti aumentare sostanzialmente le capacità solo all'interno del Servizio traduzioni, ma occorrerebbe modificare fondamentalmente la procedura per la trattazione di atti normativi in Gran Consiglio. Una tale richiesta non è stata presentata né in occasione della riforma parlamentare appena conclusasi né, secondo le informazioni in nostro possesso, nella discussione concernente la Costituzione.

Pure in avvenire per tutti gli atti normativi non sarà perciò possibile disporre, al momento della loro entrata in vigore, anche della traduzione italiana e romancia, mentre per le disposizioni costituzionali e le leggi ciò è, come detto, già oggi garantito.

Il Governo invita pertanto il Gran Consiglio a respingere il postulato.

Data: 16 aprile 2002