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Sessione: 31.05.2002
Sulla base di tutte le previsioni fatte i costi della sanità, segnatamente quelli del settore ospedaliero, continueranno ad aumentare nei prossimi anni. Questo fatto non colpisce solo gli assicurati contro le malattie, bensì anche lo Stato.
Per gli ospedali regionali il Cantone ed i comuni si assumono gli eventuali costi edilizi e i disavanzi risultanti. La suddivisione delle quote comunali avviene in tutte le regioni in modo molto differente. Le quote dei disavanzi degli ospedali vengono suddivise tra i comuni interessati a volte secondo il numero di abitanti, ma altre volte anche secondo il numero di abitanti e il gettito fiscale oppure basandosi sulla classificazione della capacità finanziaria.
Secondo l'avviso delle firmatarie e dei firmatari del postulato si dovrebbe tendere a un'uniformazione. Sarebbe sensato se a tale scopo venisse tenuta in considerazione la capacità finanziaria dei comuni accertata dal Cantone.
Le firmatarie e i firmatari del postulato invitano perciò il Governo ad elaborare in questo senso una chiave di ripartizione valida per tutte le regioni ospedaliere, che includa la capacità finanziaria.

Coira, 31 maggio 2002

Name: Pfiffner, Loepfe, Hanimann, Arquint, Bucher, Büsser, Frigg, Geisseler, Jäger, Jeker, Kehl, Koch, Locher, Looser, Marti, Meyer, Noi, Pfiffner, Portner, Schmutz, Trepp, Wettstein, Zindel

Session: 31.05.2002
Vorstoss: it Postulat

Risposta del Governo


Giusta l'art. 19 della Legge sulla promozione della cura degli ammalati e l'assistenza delle persone anziane e delle persone bisognose di cure (LCA: CSC 506.000) gli organizzatori responsabili assumono d'intesa con i comuni, dopo deduzione dei sussidi cantonali, il resto del disavanzo del conto complessivo del loro ospedale regionale. Per la suddivisione tra i comuni del disavanzo che rimane dopo deduzione del sussidio cantonale oggi vengono applicati i seguenti fattori: numero degli abitanti dei comuni, importo fiscale complessivo dei comuni, distanza tra il comune e l'ospedale, capacità finanziaria dei comuni e numero di giorni di degenza delle pazienti e dei pazienti stazionari per ciascun comune. La considerazione e la ponderazione di questi fattori varia da regione ospedaliera e ragione ospedaliera.

Il Governo è dell'avviso che l'attuale regolamentazione abbia dato buoni risultati. Essa consente una considerazione ottimale dei fattori che variano da regione a regione. Dagli organizzatori responsabili e dai comuni non si è infatti ancora mai pretesa una limitazione della loro autonomia nella suddivisione della quota del disavanzo ospedaliero loro spettante. Una ripartizione rigida, definita dal Cantone, non soddisferebbe le esigenze regionali. A seconda della struttura della chiave di ripartizione singoli comuni si vedrebbero confrontati con notevoli maggiori o minori oneri. In relazione a ciò occorre osservare anche che in molte regioni le medesime chiavi utilizzate per la suddivisione del disavanzo degli ospedali, valgono per altre unioni ad hoc quali ad esempio consorzi per lo smaltimento dei rifiuti e corporazioni scolastiche.

Sulla base di quanto esposto il Governo non ritiene né necessario né opportuno elaborare una chiave valida per tutte le regioni ospedaliere. Esso propone perciò di respingere il postulato.

Data: 1 luglio 2002