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Sessione: 31.05.2002

Con la legge sulle scuole medie del 1962 il Cantone dei Grigioni ha incaricato gli istituti privati di Disentis, Schiers, Davos, Ftan, Zuoz e Samedan di fungere da scuole medie regionali. Con questa soluzione il Cantone poteva regionalizzare rapidamente l'insegnamento nelle scuole medie senza dover investire dei contributi considerevoli nell'infrastruttura.
Il Cantone partecipa ai costi di esercizio con un sussidio che corrisponde alle spese di insegnamento di uno scolaro di media alla Scuola cantonale di Coira. Questa regolamentazione è rimasta in vigore fino ad oggi (art. 17 della legge sulle scuole medie). L'ultima revisione di questo articolo risale al 1998 dopo la mozione Deplazes.
Diversi fattori hanno alterato decisamente la situazione odierna e impongono un aggiornamento dell'art. 17.
La realizzazione del regolamento concernente il riconoscimento degli attestati di maturità (RRM) provoca alle scuole medie privati costi molto maggiori rispetto alla Scuola cantonale di Coira. Di ciò non si tiene conto nelle attuali modalità per il calcolo dei sussidi.
Le modalità per il calcolo dei sussidi per la Scuola cantonale sono legate alla gestione di più classi parallele e a classi più numerose, per cui i costi si riducono. Ben appunto di ciò non si tiene conto calcolando la quota per i sussidi.
La possibilità di offrire corsi ulteriori (p. es. la maturità bilingue) è aperta anche alle scuole medie private, ma di fatto la realizzazione è resa impossibile a causa dei costi molto maggiori che ne derivano. Di conseguenza molte scuole medie private non sono più attraenti oppure dipendono da ingenti contributi della regione per riuscire a far fronte alla loro funzione importante nella regione stessa.
Oggigiorno tutte le scuole medie private devono essere sussidiate con contributi ingenti delle regioni. Senza questi contributi da parte dei comuni e di altre istituzioni, la sopravvivenza delle scuole medie private potrebbe difficilmente essere garantita.
Per questo motivo diventa indispensabile una concezione nuova dei sussidi cantonali.

Si chiede al Governo di adeguare l'art. 17 della legge sulle scuole medie di modo che:

1. nelle modalità di calcolo dei sussidi siano presi in considerazione i costi supplementari causati dalla realizzazione del RRM;

2. il criterio della grandezza della classe della Scuola cantonale, scelto finora per il calcolo dei costi, sia sostituito da una grandezza di media che tenga conto in modo adeguato della grandezza delle classi delle scuole medie private.

3. le offerte ulteriori che le scuole medie private riescono a realizzare in condizioni decisamente più difficili (p.es. maturità bilingue) siano considerate in modo adeguato nelle modalità per il calcolo dei sussidi.

Coira, 31 maggio 2002

Name: Bischoff, Tuor (Disentis/Mustér), Bühler, Ambühl, Arquint, Bär, Barandun, Berther (Sedrun), Büsser, Casanova (Coira), Cathomas, Catrina, Cavegn, Christ, Christoffel, Claus, Dalbert, Farrér, Giacometti, Giovannini, Giuliani, Hanimann, Hardegger, Hartmann, Hübscher, Jeker, Juon, Lardi, Lemm, Luzio, Mani, Nick, Parolini, Portner, Ratti, Righetti, Robustelli, Sax, Scharplatz, Stiffler, Thomann, Thöny, Trachsel, Tuor (Trun), Walther, Wettstein, Zanolari, Zegg, Zinsli

Session: 31.05.2002
Vorstoss: it Motion


Risposta del Governo

Nell'ambito dei lavori preparatori per la revisione della legge sulle scuole medie nel 1998, un gruppo di lavoro esaminò i versamenti di sussidi alle scuole medie private ai sensi dell'art. 17 della legge sulle scuole medie tenendo conto dell'attuazione imminente del regolamento concernente il riconoscimento degli attestati di maturità (RRM) e dei lavori di risanamento previsti presso la scuola cantonale grigione. Questo gruppo di lavoro, al quale partecipavano due membri delle scuole medie private, nel dicembre del 1997 presentò un ampio rapporto che illustrava diversi modelli di calcolo e versamento di sussidi. L'analisi mostrava che la concessione di un importo forfettario per scolaro sulla base dei costi netti di uno scolaro presso la scuola cantonale grigione è la soluzione ottimale. A titolo di novità sostanziale a favore delle scuole medie private e come conseguenza dell'attività imminente di riforma e di investimenti, con la revisione della legge del 1998 fu introdotto un investimento forfettario del 9% dei costi netti di gestione della scuola cantonale grigione. A titolo supplementare, alle scuole medie private viene concessa una quota per spese amministrative del 2.5% dei costi netti di gestione della suddetta scuola cantonale. La concezione alla base del calcolo dei versamenti di sussidi cantonali tiene conto delle maggiori spese derivate comunque dall'attuazione del RRM.

Per poter valutare obiettivamente i pagamenti di sussidi cantonali alle scuole medie private, la scuola cantonale grigione venne scelta come istituto pilota nel quadro del progetto pilota GRiforma e oggi dispone di un sistema di calcolo dei costi (SCC) che permette di evincere i costi per singolo scolaro della scuola cantonale tenendo conto di tutti i costi di gestione. Un confronto tra i costi calcolati sulla base di questo sistema e i sussidi effettivamente versati (SE) dal Cantone alle scuole medie private (anno scolastico 1999/2000: SCC fr. 15'283, SE: fr. 20'189; anno scolastico 2000/2001: SCC fr. 16'219; SE: fr. 19'452) rivela che già adesso il Cantone per singolo scolaro versa alle scuole medie private sussidi che sono sensibilmente più elevati dei costi corrispondenti presso la scuola cantonale grigione.

Il Governo riconosce il fatto che le scuole private si devono affermare in un ambiente difficile e che esse rappresentano importanti fattori economici per le regioni di riferimento. Pertanto è disposto ad accogliere la richiesta dell'intervento parlamentare per esaminarla, alle condizioni quadro qui di seguito abbozzate. Alla luce della persistente situazione finanziaria molto critica del Cantone, una modifica dei versamenti dei sussidi alle scuole medie private può essere intrapresa solo se avviene senza produrre costi. Ciò comporta da un lato che l'offerta di formazione delle scuole medie del Cantone ai sensi dell'omonima legge deve essere rianalizzata e dall'altro che si deve verificare se si possono introdurre sussidi differenziati per settore o per grado sulla base del sistema di calcolo dei costi della scuola cantonale. In particolare deve essere esaminata la situazione del liceo inferiore nel Cantone perché la situazione nel grado superiore della scuola popolare è cambiata sensibilmente rispetto al 1998, a seguito dell'introduzione di una seconda lingua straniera e il RRM per il liceo inferiore non ha conseguenze. Il suggerimento di prendere come riferimento la grandezza media delle classi per calcolare i costi è invece estraneo al sistema in cui il sussidiamento è a forfait per scolaro.

Pertanto il Governo è disposto ad accogliere la mozione sotto forma di postulato.

Data: 26 agosto 2002