Nel mese di settembre c.a. il Consiglio federale ha deciso di adeguare le rendite AVS/AI all'evoluzione dei salari e dei prezzi a decorrere dal 1° gennaio 2003. Le rendite sono aumentate del 2,4 % e le prestazioni AVS/AI che ne derivano vengono adeguate in maniera corrispondente. L'adeguamento delle rendite AVS/AI avviene ogni due anni in base all'evoluzione dell'indice misto che corrisponde alla media aritmetica dell'indice dei prezzi e di quello dei salari.
Il Consiglio federale ha aumentato in maniera corrispondente anche le prestazioni computabili nell'ambito delle prestazioni complementari per la copertura del fabbisognio necessario all'esistenza. I rispettivi importi aumentano da fr. 16'880.
a fr. 17'300. per persone sole, da fr. 25'320. a fr. 25'950. per coniugi e da
fr. 8'850. a fr. 9'060. per orfani. Quest'ultimi corrispondono ai valori massimi federali.
I massimali fissati dalla Confederazione per l'importo del fabbisogno necessario all'esistenza fanno stato in modo uniforme per tutti i cantoni e sono riferiti ai beneficiari di pensioni di tutta la Svizzera. Quest'ultimi vivono in gran parte in città o nelle agglomerazioni dove le spese di sostentamento sono più elevate che nelle zone periferiche. Per tale ragione la Legge federale sulle prestazioni complementari concede ai cantoni un margine d'azione in vari settori, come ad esempio nello stabilire l'importo del generico fabbisogno necessario all'esistenza. Per quanto attiene all'importo del fabbisogno necessario all'esistenza, gli importi minimi della Confederazione per il fabbisogno vitale si situano del 10% al di sotto delle direttive massime.
Giusta l'art. 5 cpv. 1 lett. a) della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC; stato al 1° gennaio 2002) i cantoni stabiliscono l'importo destinato al fabbisogno necessario all'esistenza secondo l'art. 3b cpv. 1 lett. a) LPC. In adempimento dell'art. 1 dell'Ordinanza d'esecuzione della legge cantonale sulle prestazioni complementari (CSC 544.310) il Governo è legittimato a ridurre l'importo massimo consentito dalla legislazione federale per il generico fabbisogno necessario all'esistenza di un massimo del 2 % all'anno, in totale tuttavia del 6 % al massimo.
In base alla capacità finanziaria cantonale per il 2002 ed il 2003 il contributo della Confederazione alle prestazioni complementari cantonali ammonta al 28 %. Nel preventivo 2003 sono previsti fr. 45,0 mio. per prestazioni complementari (conto 5160.3660). Per l'anno corrente 2002 devono essere calcolati dispendi di circa fr. 44 mio. Nell'ambito della strategia del recupero dell'equilibrio della gestione (cfr. messaggio governativo sul preventivo 2003, capitolo III) il Governo considera adeguata la concessione dell'intera compensazione del rincaro in merito alle prestazioni complementari all'AVS e all'AI senza tener conto dell'evoluzione dei salari reali. Ciò permette di evitare altre spese supplementari non prese in considerazione nel preventivo 2003. Fino alla fine del 2002 si calcola un aumento dell'indice dei prezzi di circa 1 % (0.3 % nel 2001 e 0.7 % nel 2002).
1. Il Governo è intenzionato ad adeguare al rincaro l'importo annualmente computato per la copertura del fabbisogno necessario all'esistenza di beneficiari di prestazioni complementari. Tuttavia il Governo prenderà questa decisione soltanto a seguito della delibera del preventivo 2003 nella sessione di novembre 2002.
2. Il fabbisogno necessario all'esistenza attualmente determinante per il Cantone dei Grigioni sarà presumibilmente aumentato dell'1%. I rispettivi importi aumenteranno da fr. 16'620. a fr. 16'790. per persone sole, da fr. 24'930.
a fr. 25'180. per coniugi e da fr. 8'720. a fr. 8'800. per orfani. Gli importi si situeranno quindi con il 3% al di sotto dei valori massimi federali.
3. L'aumento dell'importo destinato al generico fabbisogno necessario all'esistenza entra in vigore a decorrere dal 1.1.2003.
Data: 29 ottobre 2002