Navigation

Inhaltsbereich

Sessione: 07.10.2002
Secondo il comunicato stampa del settembre 2002 il Consiglio federale ha adeguato le rendite AVS a partire dal 1° gennaio 2003 allo sviluppo economico. L'indennità di rincaro ammonta al 2,4 % e l'importo minimo della rendita intera è stato aumentato a partire dal 1° gennaio 2003da fr. 1'030. a fr. 1'055..
Il piano di misure trattato nella sessione di maggio 1999 del Gran Consiglio e che è stato realizzato in certi punti, comprendeva il congelamento del fabbisogno necessario all'esistenza per il 1999 nonché una riduzione nel 2001. L'importo computato ogni anno nell'ambito delle prestazioni complementari (PC) per la copertura del fabbisogno necessario all'esistenza per i beneficiari di prestazioni complementari nel Cantone dei Grigioni, è stato aumentato di soli 2 punti percentuali con effetto al 1° gennaio 2001. Per l'aumento del 2% è inoltre stato determinante soltanto il valore del fabbisogno necessario all'esistenza nel Cantone dei Grigioni vigente fino al 31 dicembre 2000.
Il Cantone dei Grigioni è stato l'unico cantone a ridurre il fabbisogno necessario all'esistenza per beneficiari di prestazioni complementari (PC). Le ripercussioni sulle persone interessate non possono sfuggire a nessuno e ciò significa un abbassamento della qualità della vita per questa cerchia di persona.
Chi beneficia di prestazioni complementari? Sono persone che per la maggior parte vivono in condizioni molto modeste. Secondo uno studio svizzero molti di loro rientrano nella cerchia delle persone meno abbienti.
I Cantoni sono liberi a stabilire l'importo messo a disposizione degli abitanti dei pensionati per spese personali; vi sono compresi la propria somma per spese piccole nonché i dispendi per articoli da toletta, vestiti, giornali ecc. Ma con questo importo vanno saldate anche le imposte. L'imposizione intera delle rendite introdotta nel quadro dell'armonizzazione delle imposte dirette ha portato a difficoltà finanziarie anche nel Cantone dei Grigioni. Per le persone attive, che vivono in un pensionato nei Grigioni, gli importi per le spese personali sono evidentemente troppo bassi. Per la partecipazione alla vita sociale al di fuori del pensionato spesso gli importi fissati non bastano. Per le persone attive, che vivono in pensionati e non hanno una sostanza degna di nota, sarebbe adeguato un contributo mensile di circa fr. 500. a fr. 600. per spese personali.

Ai sensi dell'art. 1 cpv. 3 OE della legge cantonale sulle prestazioni complementari per spese personali (somma per spese piccole) viene concessa una quota percentuale dell'importo per il generico fabbisogno necessario all'esistenza per persone sole, vale a dire:

- il 16% nel caso di soggiorno in una casa di cura o in un ospedale; al momento risulta un importo mensile di fr. 222.-- ossia di fr. 2'664.all'anno.

- il 27% in caso di soggiorno in una casa per anziani o in un pensionato per disabili; al momento risulta un importo mensile di fr. 374. ossia di Fr. 4'488. all'anno.

Una rinnovata riduzione dell'importo per il generico fabbisogno necessario all'esistenza nel Cantone dei Grigioni comporterebbe perciò ripercussioni molto negative per i beneficiari di prestazioni complementari nei pensionati.

Chiedo al Governo di rispondere alle domande seguenti:

1. È previsto per il 2003, in seguito all'adeguamento delle rendite AVS e AI, l'adeguamento dell'importo per il generico fabbisogno necessario all'esistenza per beneficiari di IPG nel Cantone dei Grigioni?

2. Di quale percentuale sarà aumentato il fabbisogno necessario all'esistenza per beneficiari di PC nel Cantone dei Grigioni?

3. A partire da che data sarà aumentato il fabbisogno necessario all'esistenza nel Cantone dei Grigioni?

Coira, 7 ottobre 2002

Name: Schütz

Session: 7.10.2002
Vorstoss: it SchriftlicheAnfrage

Risposta del Governo

Nel mese di settembre c.a. il Consiglio federale ha deciso di adeguare le rendite AVS/AI all'evoluzione dei salari e dei prezzi a decorrere dal 1° gennaio 2003. Le rendite sono aumentate del 2,4 % e le prestazioni AVS/AI che ne derivano vengono adeguate in maniera corrispondente. L'adeguamento delle rendite AVS/AI avviene ogni due anni in base all'evoluzione dell'indice misto che corrisponde alla media aritmetica dell'indice dei prezzi e di quello dei salari.

Il Consiglio federale ha aumentato in maniera corrispondente anche le prestazioni computabili nell'ambito delle prestazioni complementari per la copertura del fabbisognio necessario all'esistenza. I rispettivi importi aumentano da fr. 16'880.
a fr. 17'300. per persone sole, da fr. 25'320. a fr. 25'950. per coniugi e da
fr. 8'850. a fr. 9'060. per orfani. Quest'ultimi corrispondono ai valori massimi federali.

I massimali fissati dalla Confederazione per l'importo del fabbisogno necessario all'esistenza fanno stato in modo uniforme per tutti i cantoni e sono riferiti ai beneficiari di pensioni di tutta la Svizzera. Quest'ultimi vivono in gran parte in città o nelle agglomerazioni dove le spese di sostentamento sono più elevate che nelle zone periferiche. Per tale ragione la Legge federale sulle prestazioni complementari concede ai cantoni un margine d'azione in vari settori, come ad esempio nello stabilire l'importo del generico fabbisogno necessario all'esistenza. Per quanto attiene all'importo del fabbisogno necessario all'esistenza, gli importi minimi della Confederazione per il fabbisogno vitale si situano del 10% al di sotto delle direttive massime.

Giusta l'art. 5 cpv. 1 lett. a) della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC; stato al 1° gennaio 2002) i cantoni stabiliscono l'importo destinato al fabbisogno necessario all'esistenza secondo l'art. 3b cpv. 1 lett. a) LPC. In adempimento dell'art. 1 dell'Ordinanza d'esecuzione della legge cantonale sulle prestazioni complementari (CSC 544.310) il Governo è legittimato a ridurre l'importo massimo consentito dalla legislazione federale per il generico fabbisogno necessario all'esistenza di un massimo del 2 % all'anno, in totale tuttavia del 6 % al massimo.

In base alla capacità finanziaria cantonale per il 2002 ed il 2003 il contributo della Confederazione alle prestazioni complementari cantonali ammonta al 28 %. Nel preventivo 2003 sono previsti fr. 45,0 mio. per prestazioni complementari (conto 5160.3660). Per l'anno corrente 2002 devono essere calcolati dispendi di circa fr. 44 mio. Nell'ambito della strategia del recupero dell'equilibrio della gestione (cfr. messaggio governativo sul preventivo 2003, capitolo III) il Governo considera adeguata la concessione dell'intera compensazione del rincaro in merito alle prestazioni complementari all'AVS e all'AI senza tener conto dell'evoluzione dei salari reali. Ciò permette di evitare altre spese supplementari non prese in considerazione nel preventivo 2003. Fino alla fine del 2002 si calcola un aumento dell'indice dei prezzi di circa 1 % (0.3 % nel 2001 e 0.7 % nel 2002).

1. Il Governo è intenzionato ad adeguare al rincaro l'importo annualmente computato per la copertura del fabbisogno necessario all'esistenza di beneficiari di prestazioni complementari. Tuttavia il Governo prenderà questa decisione soltanto a seguito della delibera del preventivo 2003 nella sessione di novembre 2002.

2. Il fabbisogno necessario all'esistenza attualmente determinante per il Cantone dei Grigioni sarà presumibilmente aumentato dell'1%. I rispettivi importi aumenteranno da fr. 16'620. a fr. 16'790. per persone sole, da fr. 24'930.
a fr. 25'180. per coniugi e da fr. 8'720. a fr. 8'800. per orfani. Gli importi si situeranno quindi con il 3% al di sotto dei valori massimi federali.

3. L'aumento dell'importo destinato al generico fabbisogno necessario all'esistenza entra in vigore a decorrere dal 1.1.2003.

Data: 29 ottobre 2002