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Sessione: 24.03.2003
La Legge federale sul lavoro prevede l'istituzione del contratto normale di lavoro (CNL). La facoltà di creare un tale CNL rientra nel potere discrezionale delle autorità competenti, vale a dire della Confederazione o del Cantone. Il legislatore ha motivato la necessità del CNL con il fatto che in certi settori mancano partner atti alla negoziazione collettiva, cosa che impedisce la realizzazione di un contratto collettivo di lavoro (CCL). Per impiegati nel settore agricolo e per impiegati domestici il diritto federale prescrive perfino obbligatoriamente un CNL. Questi due tipi di contratti esistono anche nel nostro Cantone.
Finché a livello legislativo cantonale non verrà esplicitamente conferita al Gran Consiglio l'emanazione del CNL (cosa legittima secondo il diritto federale), la competenza spetta al Governo.
La Legge federale sul lavoro LL nonché la parte relativa al diritto sul lavoro nel Codice svizzero delle obbligazioni CO assolvono la funzione di una legge quadro. Esse non sono però in grado di disciplinare in modo sufficiente le condizioni di lavoro nel settore della vendita al dettaglio, nel quale si cercano invano disposizioni relative allo stipendio minimo, all'obbligo del supplemento salariale o alla compensazione per aperture serali, alle regolamentazioni delle pause ecc. Il personale di vendita necessita quindi di una maggiore protezione, cosa che sarebbe possibile con l'introduzione di un CNL.
Nel nostro Cantone il personale di vendita ha contratti collettivi di lavoro soltanto con i grandi distributori COOP e Migros. In più nel ramo delle pasticcerie e delle panetterie esiste una regolamentazione basata su un contratto collettivo di lavoro per datori di lavoro e dipendenti organizzati al livello del loro settore. Per quanto riguarda gli altri impiegati nel settore della vendita al dettaglio esistono disposizioni solo nella Legge sul lavoro e dal CO. Per il resto non tutti i commerci sono sottoposti alla Legge sugli orari d'apertura dei negozi. Vanno qui menzionati i negozi delle stazioni di servizio nonché i centri di vendita presso le stazioni (chioschi ecc.).
Il CNL da noi auspicato offrirebbe alle e ai dipendenti del settore della vendita al dettaglio un quadro protettivo, disciplinando sul piano legislativo i diritti esistenti. Grazie al CNL si fornisce inoltre alle autorità competenti, e ciò è determinante per il Cantone dei Grigioni e il suo mercato di lavoro, uno strumento di lavoro assolutamente necessario e praticabile.
In tal modo la Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione si conforma ad esempio nell'ambito dell'accettabilità di un possibile posto di lavoro tra l'altro agli stipendi locali e in uso nel settore. Un CNL offre inoltre la base per una verifica corretta, dimostrabile e quindi praticabile di questa regolamentazione in uso nel settore. Lo stesso vale anche per gli organi di controllo e di autorizzazione dei permessi di lavoro nel quadro della politica in materia di occupazione, dove un CNL può da un lato porre un freno al lavoro nero e dall'altro offrire all'artigianato indigeno condizioni concorrenziali corrette.
Il nuovo contratto normale di lavoro dovrà contenere tra l'altro direttive vincolanti relative ai seguenti punti:
- orario di lavoro massimo settimanale
- stipendio minimo
- obbligo del supplemento salariale o compensazione per lavoro serale
- regolamentazioni delle pause
- regolamentazione del lavoro su chiamata

Va da sé che le condizioni migliori del CCL e dei contratti individuali di lavori hanno la precedenza.

Il Governo è invitato ad emanare entro la fine del 2003 un contratto normale di lavoro (CNL) per la vendita al dettaglio.

Coira, 24 marzo 2003

Name: Looser, Schmutz, Frigg, Arquint, Brasser, Bucher, Caviezel (Coira), Jäger, Locher, Meyer, Noi, Pfenninger, Pfiffner, Schütz, Trepp, Zindel

Session: 24.03.2003
Vorstoss: it Postulat

Risposta del Governo

Corrisponde a verità che lo strumento del contratto normale di lavoro (CNL) può essere applicato nei settori che non dispongono di un contratto collettivo di lavoro. La necessità menzionata dalle firmatarie e dai firmatari del postulato di emanare per questi settori un contratto normale di lavoro non può essere evinta dalla relativa legislazione. Questa necessità risulta semmai nel quadro della futura attuazione delle misure di accompagnamento - vale a dire quando in un settore senza contratto collettivo di lavoro avvengono continuamente gravi trasgressioni alle condizioni salariali e lavorative locali e usuali nella professione.

L'art. 359 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni incarica i Cantoni di stabilire contratti normali di lavoro per i lavoratori agricoli e delle economie domestiche private. Il Cantone dei Grigioni dispone corrispondentemente di contratti normali di lavoro per i lavoratori agricoli, per il personale d'alpe e per pastori, nonché per i lavoratori delle economie domestiche private. La necessità di emanare contratti normali di lavoro per i settori lavorativi succitati risulta dal fatto che la Legge sul lavoro non è applicabile ad aziende con produzione agricola naturale, nonché alle economie domestiche private. Senza il contratto normale di lavoro non vi sarebbero alcune restrizioni legali concernenti l'orario di lavoro massimo, il lavoro notturno, il lavoro domenicale ecc. per i lavoratori agricoli e delle economie domestiche private.

D'altra parte la vendita al dettaglio sottostà alla Legge sul lavoro e quindi alla rispettiva re
golamentazione concernente la durata massima di lavoro, le ore straordinarie, la durata del riposo, il lavoro notturno, il lavoro domenicale ecc. Ad esempio la vendita al dettaglio si trova in una situazione simile dell'industria automobilistica che nel Cantone dei Grigioni non dispone di alcuna regolamentazione basato su un contratto collettivo di lavoro o di un contratto normale di lavoro.

Negli esistenti contratti normali di lavoro del Cantone dei Grigioni non si trova una determinazione degli stipendi minimi e sarebbe in parte assai problematica. Per la vendita al dettaglio in zone scarsamente abitate delle nostre regioni periferiche vi è ad esempio un gran numero di piccoli negozi di vendita al dettaglio a gestione privata o cooperativa che non sono in grado di pagare lo stipendio minimo di fr. 3'000.-- chiesto a più riprese dai sindacati. Questi negozi di vendita al dettaglio con piccolo reddito che assolvono una funzione di distribuzione molto importante dipendono dal fatto di poter adeguare gli stipendi alle possibilità concrete. Molti di loro non sopravvivrebbero ad uno stipendio minimo prescritto dallo Stato, che potrebbe orientarsi ad esempio al livello del settore alberghiero.

Sulla base di questa riflessione e conformemente al principio secondo cui la regolamentazione di contratti settoriali è in primo luogo compito dei partner sociali, il Governo è dell'opinione che al momento non c'è bisogno di emanare un contratto normale di lavoro per la vendita al dettaglio. Ciò vale tanto più che la vendita al dettaglio sottostà alla Legge sul lavoro riveduta due anni e mezzo fa e che di conseguenza sono regolate le condizioni quadro del rapporto di lavoro, ad eccezione della remunerazione.

Sulla base di queste considerazioni il Governo chiede di respingere il postulato.

Data: 29 aprile 2003