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Sessione: 25.03.2003
Giusta la Legge cantonale sulle imposte, in caso di coniugi divorziati, il contribuente che paga gli alimenti (di regola il padre) per un figlio maggiorenne in formazione beneficia della deduzione per figli. Alla madre di un figlio maggiorenne in formazione per contro non viene concessa alcuna deduzione. Essa non può far valere né la deduzione per persone a carico o per figli né la deduzione per la famiglia; trova inoltre applicazione la tariffa per persone sole.
Con sentenza del 23 gennaio 2002 il Tribunale federale ha riconosciuto questa problematica, interpretando in tal senso l'art. 35 cpv. 1 lett. a e b della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) del 14.12.1990. Secondo questa sentenza non c'è contraddizione né con il tenore né con il significato della Legge, se ad una madre che si occupa da sola dell'educazione divorziata viene concessa la deduzione per figli e se al contempo si concede la deduzione per persone a carico al padre che paga gli alimenti per un figlio maggiorenne in formazione. La Legge escluderebbe infatti soltanto il fatto che un genitore possa far valere al contempo la deduzione per persone a carico e la deduzione per figli. Non ne risulta invece che vada negata la deduzione per figli ad una madre che si occupa da sola dell'educazione perché al padre che paga gli alimenti viene concessa la deduzione per persone a carico o viceversa. La deduzione per figli è infatti una deduzione sociale che non si rifà all'assoggettamento per i contributi percepiti per il sostentamento dei figli, bensì alle prestazioni proprie per il sostentamento fornite in parte in natura (ad es. appartamento più grande = affitto più elevato) e alla ridotta capacità economica in seguito all'assistenza ai figli. Occorre contraddire l'obiezione secondo cui figli maggiorenni non necessitino più di assistenza. Di regola non sono loro a cucinare, pulire e fare il bucato.
Il Governo è pertanto invitato ad introdurre questa giurisprudenza del Tribunale federale in merito all'art. 35 cpv. 1 lett. a e b LIFD anche a livello cantonale, concedendo in tal modo la deduzione per i figli ad una madre che si occupa da sola dell'educazione di una figlia o un figlio maggiorenne in formazione.

Coira, 25 marzo 2003

Name: Caviezel (Coira), Meyer, Pfenninger, Arquint, Augustin, Brasser, Bucher, Cahannes, Cavigelli, Christoffel, Frigg, Hardegger, Hess, Jäger, Locher, Looser, Maissen, Marti, Noi, Pfiffner, Portner, Schmutz, Schütz, Suter, Trepp, Zindel

Session: 25.03.2003
Vorstoss: it Postulat


Risposta del Governo

Nell'applicazione della Legge cantonale sulle imposte al genitore tassato separatamente che vive insieme a figli maggiorenni in formazione non viene concessa alcuna deduzione per figli, se l'altro genitore provvede in via principale al sostentamento del figlio pagando gli alimenti. Questo genitore non deve però neanche pagare l'imposta sugli alimenti versati. I postulanti richiamano l'attenzione sul fatto che per l'imposta federale diretta viene concessa una deduzione per figli ed invitano il Governo ad adottare la prassi della Confederazione anche per l'imposta cantonale.

Per quanto riguarda l'imposta federale diretta, in caso di genitori tassati separatamente al genitore che provvede in via principale al sostentamento del figlio maggiorenne pagando gli alimenti, viene concessa la deduzione per persone a carico. Nel contempo al genitore che condivide l'economia domestica con il figlio viene concessa la deduzione per figli; viene inoltre applicata la tariffa per coniugi. Questa prassi si basa su una decisione del Tribunale federale.

Interpretando la Legge cantonale sulle imposte l'Amministrazione delle imposte è giunta alla conclusione che la prassi adottata per l'imposta federale diretta non può essere applicata alle imposte cantonali. Per l'imposta federale diretta il genitore presso cui vive il figlio maggiorenne, è sottoposto alla stessa imposizione di una coppia coniugata con un figlio maggiorenne nelle stesse condizioni finanziarie. Il fatto che in caso di genitori separati una persona adulta in meno deve vivere con il medesimo reddito, viene trascurato tanto quanto il fatto che è l'altro genitore a provvedere in via principale al sostentamento del figlio. Ciò contraddice sia il principio dell'imposizione secondo la capacità economica, sia il precetto della parità di trattamento, poiché le differenze nelle condizioni effettive non vengono considerate. Ma anche la volontà del legislatore cantonale mostra che la deduzione per figli e la deduzione per persone a carico non possono essere cumulate. Nel messaggio sulla revisione parziale della Legge sulle imposte dell'11.5.1995 il legislatore è chiaramente partito dal presupposto che non possano essere concesse per lo stesso figlio una deduzione per figli e una deduzione per persone a carico (Messaggi 1995-96, quaderno n. 2, pag. 153).

Il Governo condivide questa valutazione materiale dell'Amministrazione delle imposte competente per l'interpretazione e l'applicazione della Legge cantonale sulle imposte e considera la prassi attuale conforme alla legge.

L'imposizione del genitore separato che condivide l'economia domestica con figli maggiorenni non può essere modificata tramite un'interpretazione delle disposizioni legali esistenti. La questione può tuttavia essere esaminata nel quadro della prevista revisione dell'imposizione della famiglia. Il Governo è disposto ad accogliere il postulato nel senso che la situazione fiscale di genitori divorziati che vivono insieme a figli maggiorenni sarà esaminata in occasione della prossima revisione parziale della Legge sulle imposte.

Data: 29 aprile 2003