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Sessione: 13.06.2003
II Cantone dei Grigioni un modello a livello europeo di convivenza tra identità diverse e di rispetto nell'ambito linguistico con la minoranza italiana e romancia. Rileviamo con grande piacere gli sforzi intrapresi dal Cantone per quanto riguarda la lingua italiana, specialmente nell'ambito delI'insegnamento scolastico, dove l'italiano diventata a giusta ragione la lingua del vicino e quindi la prima lingua da apprendere.
La mia interrogazione riguarda l'utilizzazione della lingua italiana da parte dell'amministrazione cantonale in generale e dai singoli uffici in particolare. Nonostante il costante impegno della Deputazione Grigionitaliana in Gran Consiglio per un servizio di traduzione efficiente sotto tutti gli aspetti, esistono purtroppo ancora troppi scompensi. Spesso purtroppo la gente delle valli italofone dei Grigioni ricevono informazioni, formulari o risposte in lingua tedesca, creando dei grossi problemi di comprensione. Ad esempio a piu riprese si sono riscontrati dei problemi con l'Ufficio della Polizia degli stranieri.

In questo contesto mi permetto rivolgere al lodevole Governo le seguenti domande:

1. Sulla base delle direttive emanate dal Governo il 21 gennaio 1991, di che mezzi dispone la Cancelleria di Stato per verificare il rispetto delle normative sull'utilizzo delle lingue cantonali nell'Amministrazione e nei singoli Dipartimenti?

2. La Nuova Costituzione cantonale prevede un aggiornamento delle direttive sulla corrispondenza nelle regioni di lingua italiana e romancia?

Coira, 13 giugno 2003

Name: Fasani, Plozza, Giovannini, Keller, Mengotti, Noi-Togni, Pedrini, Zanetti, Zanolari, Zarro

Session: 13.06.2003
Vorstoss: it Interpellation


Risposta del Governo


concernente la corrispondenza in lingua italiana con le quattro valli meridionali dei Grigioni

Dal 1° febbraio 1991 sono in vigore le direttive del Governo concernenti la traduzione di testi ufficiali in lingua italiana e romancia (decreto governativo prot. no. 223/91). Queste direttive mirano a garantire un uso il più ampio possibile dell’italiano e del romancio nei rapporti con la popolazione e con autorità ed uffici al di fuori dell’Amministrazione (art. 1). Il controllo dell’attività di traduzione nell’Amministrazione compete alla Cancelleria dello Stato (art. 5). In base a quanto accertato dalla Cancelleria dello Stato nella pratica l’Amministrazione si attiene bene a queste direttive. In ogni caso concrete contestazioni in questo ambito sono molto rare. Queste vengono subito esaminate e nel caso in cui siano pertinenti, si interviene presso il relativo ufficio. Questo è accaduto anche nel caso citato nell’intervento. E’ risultato che l’Ufficio per questioni di polizia dei Grigioni si impegna ad utilizzare in modo coerente la lingua italiana nei rapporti ufficiali con le autorità e con i privati nella parte italofona del Cantone. Tutte le circolari, i fogli informativi, i moduli, le lettere e le decisioni vengono in linea di massima tradotte conformemente alle direttive. Allo stesso modo tutte le attività di informazione dell’ufficio si svolgono in lingua italiana ed inoltre anche i programmi informatici per la gestione delle autorizzazioni sono in lingua italiana. Tuttavia è risultato che negli ultimi anni in casi singoli sono state spedite alcune brevi lettere in lingua tedesca, soprattutto per ragioni di tempo. Tutte le collaboratrici ed i collaboratori sono stati perciò richiamati dalla direzione dell’ufficio ad osservare le relative disposizioni sulla traduzione.


Data la vastità dell’Amministrazione cantonale e la relativa ampia corrispondenza non sarà possibile nemmeno in futuro un controllo concomitante sul rispetto delle disposizioni sulla traduzione da parte della Cancelleria dello Stato. La Cancelleria dello Stato continuerà piuttosto a dipendere da indicazioni concrete relative a possibili mancanze ed interverrà di volta in volta nel modo descritto.

Va però constatato che con le vigenti disposizioni sulla traduzione l’obiettivo di garantire un uso il più ampio possibile dell’italiano e del romancio viene completamente raggiunto. In particolare i testi da tradurre sono già stabiliti in ampia misura. Di conseguenza una revisione in seguito all’entrata in vigore della nuova Costituzione cantonale il 1° gennaio 2004 non è necessaria. Un esame può rivelarsi necessario in relazione al diritto derivato dall’articolo sulle lingue della nuova Costituzione cantonale (art. 3).

Datum: 2 settembre 2003