Navigation

Inhaltsbereich

Sessione: 11.02.2004
Tenor l'art 11 della legge cantonale (LAMRP), le Autorità o i terzi, che anticipano a una persona i premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, possono farsi cedere il diritto alla riduzione dei premi, a meno che il pagamento non è effettuato agli assicuratori.
Il terzo che ha anticipato i premi e ne rivendica il rimborso deve far firmare l'atto di cessione alla persona avente diritto e presentare la sua richiesta agli uffici della Cassa di compensazione AVS. Senza l'atto di cessione non si può pagare ai Comuni. Quindi, ad eccezione di coloro che sono al beneficio di un assegno sociale ‚per le persone che non pagano i propri premi della cassa malati, a partire dal 2004 i Comuni sono obbligati a richiedere una cessione di credito, caso contrario i sussidi vengono versati direttamente all'assicurato.
La difficoltà principale consiste nell'ottenere la cessione di credito necessaria.
L'assicurato che non sottoscrive la cessione e non provvede al pagamento dei premi, riceve la riduzione dei premi direttamente sul proprio conto. Non esiste infatti nessuna possibilità di imporre la sottoscrizione della cessione.
E già successo più volte che i Comuni hanno pagato i premi e che l'assicurato/a ha ricevuto i sussidi‚ ma non li ha versati nella cassa comunale, il Comune non è più riuscito a ricuperare il sussidio.
Considerando che contrariamente a quanto succede in altri Cantoni nel nostro Cantone le riduzioni dei premi non vengono versate direttamente alla Cassa Malati (votazione popolare del 03.03.2002) e considerando che non è possibile obbligare i cittadini/e a firmare la cessione di credito poniamo al governo le seguenti domande:

1) Si può concedere ai Comuni l'autorizzazione di segnalare a fine anno alla Cassa di compensazione AVS i casi a loro conosciuti di persone che non pagano regolarmente i premi della cassa malati, la quale, in occasione dei pagamenti semestrali delle riduzioni dei premi, provvederà a versare l'importo direttamente agli assicuratori?

2) Se non è possibile, come pensa il Governo di aiutare i Comuni a risolvere questo problema?

Coira, 11 di febbraio 2004

Name: Pedrini, Noi, Fasani, Giovannini, Mengotti, Plozza, Righetti, Zanetti, Mainetti

Session: 11.2.2004
Vorstoss: it Anfrage


Risposta del Governo

L’IASG non è riuscito a realizzare il versamento della RIP tramite gli assicuratori, con il quale si potrebbe ovviare alla problematica che dà adito al presente intervento, poiché con il software esistente dell’IASG e degli assicuratori malattia non è possibile definire l’interfaccia dati uniforme dell’IASG con gli assicuratori malattia attivi nel Cantone, necessaria per lo scambio automatico dei dati. Per motivi comprensibili, gli assicuratori vorrebbero effettuare il minor numero possibile di adeguamenti informatici prima dell’introduzione del sistema VISTA da parte dell’IASG che avverrà presumibilmente fra due o tre anni. Questo nuovo software viene sviluppato da una ditta informatica per la maggior parte dei Cantoni e contiene anche un nuovo sistema per il versamento della RIP.

Per il momento, i comuni non possono far altro che sollecitare gli assicuratori ad ammonire il più presto possibile gli assicurati inadempienti e ad avviare la procedura esecutiva. Se, ai sensi dell’art. 90 cpv. 3 OAMal, questa sfocia in un attestato di carenza di beni, l’assicuratore ne deve informare la competente autorità d’assistenza sociale. Giusta l’art. 11 cpv. 3 della legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi, quest’ultima può in seguito farsi cedere il diritto alla riduzione dei premi. Con un celere svolgimento della procedura esecutiva si può quindi minimizzare il volume dei versamenti dei comuni.


A questo proposito occorre far presente che, in vista dell’aumento del numero di premi e versamenti non ancora saldati, il Consiglio federale ha previsto di modificare la LAMal con effetto al 1° gennaio 2005 di modo che, in caso di vana ammonizione scritta, gli assicuratori debbano richiedere soltanto la continuazione della procedura esecutiva, fintantoché possono da un lato sospendere le prestazioni e dall’altro informare l’autorità cantonale competente circa la sospensione delle prestazioni. In questo modo i comuni verrebbero informati più presto sui premi non saldati, di modo che anch’essi potrebbero intervenire prima presso gli assicurati che non hanno ancora pagato i loro premi. Secondo Cantone e comuni, questa proposta non è priva di problemi, poiché in tal caso vi è il pericolo che gli assicuratori non si impegnino più nella stessa misura per il recupero degli importi non ancora saldati e che questa spesa debba maggiormente essere assunta dall’ente pubblico.

Il Governo risponde come segue alle domande poste:

1. No. Contro la notifica del comune alla Cassa di compensazione AVS di persone beneficiarie della RIP che non pagano regolarmente i loro premi, devono essere sollevate obiezioni di protezione dei dati. Vi si aggiunge il fatto che, in assenza di un atto di cessione, la Cassa di compensazione AVS non può fare niente con quest’informazione, ciò significa che in tal caso essa non può versare la RIP al comune.

2. Il Governo chiederà agli assicuratori, dietro rimando alla problematica sollevata nel presente intervento, di dare una mano, dopo l’introduzione del sistema VISTA da parte dell’IASG, nel versamento della RIP fungendo da tramite.

27 aprile 2004