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Sessione: 20.04.2004
In base all'art. 21 b cpv. 2 della legge sulla cura degli ammalati le tariffe delle case di cura non devono superare il reddito computabile dei pazienti. Spesso i pazienti del livello di cura superiore non dispongono del reddito necessario per pagare le tariffe. In casi simili le case di cura devono ridurre di conseguenza le tariffe. In questo modo risultano alle case di cura perdite di guadagno che il Cantone ha compensato fino alla fine del 2003 con sussidi forfettari per i pazienti del livello di cura superiore che beneficiano della PC massima.
In occasione del dibattito sul risparmio nella sessione di giugno 2003, con la misura A 13 il Gran Consiglio ha rinunciato alla compensazione delle perdite di guadagno da parte del Cantone che risultano alle case di cura in seguito alla riduzione delle tariffe, prescritta per legge, per quei pazienti che beneficiano della PC massima e che necessitano di cure del livello superiore. Nel corso di questo dibattito un membro della Commissione per la sanità e la politica sociale ha richiamato l'attenzione sul fatto che si può acconsentire alla soppressione del sussidio solo a condizione che gli assicuratori malattia assolvano il loro obbligo prescritto nella LAMal di assumersi tutte le prestazioni di cura. Nel frattempo la revisione della LAMal alle Camere federali è fallita e alle case di cura risultano dal 2004 considerevoli perdite di guadagno che secondo la Commissione per la sanità e la politica sociale non possono essere contenute mediante sovvenzioni trasversali.

Il Governo viene incaricato di elaborare entro la fine del 2004 una revisione della legge sulla cura degli ammalati che preveda una soluzione per le tariffe scoperte delle case di cura che entri in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2004.

Coira, 20 aprile 2004

Name: Commissione per la sanità e la politica sociale (CSPS), il Presidente Trepp, Augustin, Capaul, Caviezel (Pitasch), Christ, Hardegger, Märchy-Michel, Parolini, Portner, Robustelli,

Session: 20.04.2004
Vorstoss: it Auftrag


Risposta del Governo

1. In base all'art. 21 b della legge sulla cura degli ammalati il Governo fissa per le case di cure sussidiate dal Cantone le tariffe massime graduate secondo l'entità delle prestazioni. In linea di principio le tariffe massime vanno calcolate in maniera tale che possano essere finanziate in massima parte dai beneficiari di prestazioni complementari attingendo dai loro proventi computabili.
I fornitori di prestazioni possono fatturare alle beneficiarie ed ai beneficiari di PC al massimo l'ammontare finanziabile con le entrate risultanti dall'AVS, dalla PC (dopo detrazione dei premi delle casse malati e dell'importo forfettario per spese personali), nonché dai contributi degli assicuratori malattia. Un'eventuale differenza è a carico della casa di cura.
Per la copertura di questa differenza, la legge sulla cura degli ammalati prevedeva fino al 31 dicembre 2003, all'art. 21 c cpv. 1 lett. a, la concessione da parte del Cantone di un sussidio alle case di cura per i beneficiari di prestazioni complementari massime.

2. In relazione all'abrogazione di questa disposizione, decisa per il 31 dicembre 2003, il Gran Consiglio è partito dal presupposto che il sussidio era necessario soltanto perché le tariffe degli assicuratori malattia non coprivano le spese di cura effettive nel livello di cura superiore. Con l'attuazione dell'ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell'assicurazione malattie, posta in vigore dal Consiglio federale per il 1° gennaio 2003, gli istituti sono in grado di creare la necessaria trasparenza dei costi per ottenere a partire dal 1° gennaio 2005 il totale rimborso da parte degli assicuratori malattia di tutte le prestazioni di cura LAMal.
Nell'ambito del progetto di revisione parziale della LAMal, posto in consultazione dal Dipartimento federale dell'interno il 25 marzo 2004, il Consiglio federale riconosce che le tariffe degli assicuratori malattia non coprono i costi perlomeno nei due livelli di cura superiori. In vista di una futura nuova regolamentazione del finanziamento delle cure, si propone ciononostante di congelare le tariffe-quadro dopo un adeguamento nei due livelli superiori che con ogni probabilità sarà insufficiente per i fornitori di prestazioni. La problematica delle tariffe delle case di cura non coperte a sufficienza dalle beneficiarie e dai beneficiari di PC con una prestazione complementare massima continuerà ad esistere ancora per un pò.

3. La motivazione presentata per l'incarico di commissione, in base alla quale le case di cura non vogliono contenere le tariffe scoperte con sovvenzioni trasversali, vale a dire correggendo verso l'alto a seconda delle perdite di guadagno le tariffe di altri pazienti, è comprensibile. Se l'ente pubblico non garantisce per le perdite di guadagno, allora vi è il rischio che le persone meno abbienti facciano fatica a trovare ricovero in una casa di cura.

4. In considerazione della situazione attuale il Governo propone di sottoporre al Gran Consiglio una regolamentazione in base alla quale nei casi in cui le tariffe delle case di cura non possano essere finanziate dai proventi computabili, il comune nel quale la persona era domiciliata prima del ricovero, si assuma la differenza. In questo contesto esso fa notare che con l'attuazione della regolamentazione prevista non sarà possibile una modifica con effetto retroattivo al 1° gennaio 2004 della legge sulla cura degli ammalati.

Il Governo si dichiara disposto ad accogliere questo incarico ai sensi di quanto esposto.

Data: 9 giugno 2004