Interpellanza Fasani concernente la limitazione della raccolta funghi durante la caccia alta
Sessione: 19.10.2004
II periodo della caccia alta va dal 9 al 30 settembre e il periodo per la raccolta di funghi va dal 10 al 30 settembre. La concomitanza delle due attività crea molti problemi a chi esercita l'attività venatoria di cacciatore a patente sul territorio cantonale.
In seguito ad un alto numero di reclamazioni da parte dei cacciatori, raccolte sul territorio delle valli di Mesolcina e Calanca, anche se il problema è sicuramente conosciuto e estensibile a tutte le regioni del Cantone, ci apprestiamo ad elencare alcuni punti rilevanti. II punto più importante e da non sottovalutare quello del rischio per il cacciatore di colpire involontariamente e del tutto accidentalmente persone che si aggirano per i boschi alla ricerca di funghi.
Non dobbiamo inoltre dimenticare gli scopi e i compiti della caccia Grigione, che sono quelli di garantire la presenza di effettivi sani e adatti alla situazione locate con una buona regolazione della ripartizione su tutto il territorio.
Orbene tutti questi sani principi vengono a meno nel mese di settembre e la selvaggina non può più godere della necessaria tranquiIlità. Pure gli interessi dell'economia forestale e di quella agricola vengono messi a repentaglio.
D'altra parte, con un'elevata presenza di persone sul territorio pure le norme federali e cantonali sulla protezione delle piante, della flora e dei funghi vengono disattese.
Fatte queste premesse, chiediamo al lodevole Governo:
1. È conosciuto il problema in generale, ed in particolare quello del rischio per il cacciatore Grigione dal 10 al 30 settembre ?
2. Non ritiene il Governo che il cacciatore con l'acquisto della patente dovrebbe poter svolgere la propria attività con più tranquillità senza trovare il bosco affollato dai raccoglitori di funghi?
Chur, 19. Oktober 2004
Name: Fasani, Keller, Noi, Righetti, Toschini
Session: 19.10.2004
Vorstoss: it Anfrage
Risposta del Governo
Sulla base dell'art. 699 del Codice civile svizzero (CC) del 10 dicembre 1907 l'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche e funghi sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale. È generalmente riconosciuto che le limitazioni del diritto d'accesso volte alla protezione dei funghi, emanate nel Cantone dei Grigioni, tengono conto di questa disposizione. Per contro, limitazioni più restrittive, ad es. correlate ad un divieto d'accesso ai boschi ed ai pascoli per tre settimane, non sarebbero conciliabili con l'art. 699 CC.
Con la legge per la protezione delle piante e dei funghi dell'8 giugno 1975 si intende garantire la protezione dei funghi e non la protezione dei raccoglitori degli stessi. Si tratta della conservazione della flora micologica che è garantita grazie alle disposizioni attuali. Questo è scientificamente riconosciuto. Dal punto di vista della protezione dei funghi non è necessario un periodo di divieto di raccolta per tre settimane in settembre. Vi si aggiunge il fatto che le disposizioni grigionesi in materia di protezione dei funghi sono coordinate con quelle dei Cantoni limitrofi di Glarona e San Gallo. Secondo il Governo non vi è bisogno di spostare il divieto di raccolta di funghi nel mese di settembre. Vi è comunque da dubitare sul fatto che ad esempio la raccolta di funghi all'inizio di settembre e quindi poco prima dell'inizio della caccia alta incontri un consenso unanime tra i cacciatori.
Ai sensi della legislazione federale e cantonale, prima di sparare i singoli cacciatori devono accertarsi di non mettere in pericolo delle persone. Secondo l'art. 15 cpv. 2 della legge cantonale sulla caccia del 4 giugno 1989 prima di sparare il cacciatore deve accertarsi che sia escluso qualsiasi pericolo per le persone e la proprietà di terzi. Sulla base di questa situazione giuridica non si può chiedere ai raccoglitori di funghi di mettersi al riparo per via di un possibile pericolo da parte dei cacciatori. Questo pericolo non sussisterebbe inoltre soltanto per i raccoglitori di funghi, durante il periodo della caccia dovrebbe allora venire vietato anche l'esercizio dell'escursionismo, le gite in rampichino e altre attività che si svolgono nei boschi e sui pascoli. Questo non avrebbe sicuramente conseguenze positive per il turismo!
Risposta alle domande:
1. Il Governo non vede il problema sollevato nell'interpellanza in generale e in particolare il rischio per i cacciatori grigionesi. Se vi fosse effettivamente un problema, il Governo vedrebbe piuttosto un rischio per i raccoglitori di funghi e non per i cacciatori.
2. Il Governo non condivide l'opinione degli interpellanti. Non rientra neanche nei compiti delle disposizioni per la protezione dei funghi quello di dover provvedere alla quiete nei boschi durante l'esercizio della caccia.
Datum: 6 gennaio 2005