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Sessione: 06.12.2004
Da quando nel giugno 2003 il Tribunale federale ha dichiarato anticostituzionali le decisioni di naturalizzazione alle urne, diversi Cantoni si sono attivati in relazione alle loro prescrizioni concernenti l'ottenimento della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale. Ad esempio il Consiglio di Stato del Cantone di Glarona chiede al Gran Consiglio di approvare, a destinazione della Landsgemeinde 2005, una modifica della legge sulla cittadinanza cantonale e sull'attinenza comunale. A Glarona, quale organo di naturalizzazione devono venire stabilite in linea di principio le assemblee comunali, nella misura in cui i regolamenti comunali non prescrivano una regolamentazione diversa conforme alla Costituzione.
La sentenza del Tribunale federale del giugno 2003, la quale richiede l'obbligo di motivazione, di modo che una votazione segreta alle urne non è più possibile, ha avuto conseguenze anche sulla prassi di naturalizzazione in alcuni comuni del Cantone dei Grigioni. Ciò riguarda naturalmente in primo luogo i comuni patriziali che praticavano finora la votazione alle urne per le naturalizzazioni. Tra gli altri è interessato anche il Comune patriziale di Coira. In occasione di una votazione alle urne, il 24 ottobre 2004 le cittadine ed i cittadini di Coira hanno votato a larga maggioranza la proposta del consiglio patriziale, secondo cui quest'ultimo può rilevare la competenza di naturalizzazione, almeno fino al chiarimento delle conseguenze della citata sentenza del Tribunale federale nei Grigioni.
L'art. 19 della legge sull'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale (Legge sulla cittadinanza, CSC 130.100) lascia ai singoli comuni (comuni patriziali) la facoltà di statuire norme sull'acquisto dell'attinenza nei limiti della legislazione federale e della legge cantonale.

Si chiede al Governo di rispondere alle seguenti domande:

1. Il Governo condivide l'opinione secondo cui conformemente alla sentenza del Tribunale federale menzionata anche nel Cantone dei Grigioni non devono in futuro più venire prese decisioni di naturalizzazione alle urne, soprattutto per motivi di uguaglianza giuridica?

2. Il Governo ritiene sensata una relativa revisione della legge cantonale per chiarire la situazione?

Coira, 6 dicembre 2004

Frigg, Meyer Persili, Pfiffner, Arquint, Baselgia, Bucher, Jäger, Noi, Peyer, Pfenninger, Schütz, Trepp, Zindel, Brasser, Caviezel (Coira)

Session: 6.12.2004
Vorstoss: it Anfrage


Risposta del Governo

Nella dottrina e nella giurisprudenza vi è disaccordo in riferimento alla qualifica giuridica delle decisioni di naturalizzazione. Da un lato si sostiene l'opinione secondo cui le decisioni di naturalizzazione sono atti meramente politici che non necessitano di alcuna motivazione. Dall'altro il Tribunale federale e la nuova dottrina partono dal presupposto che le decisioni di naturalizzazione, quali atti dell'applicazione del diritto, debbano essere qualificate e motivate. Di conseguenza, in due decisioni del 9 luglio 2003, il Tribunale federale ha dichiarato anticostituzionali le votazioni alle urne sulle naturalizzazioni, essendo impossibile, per motivi legati al sistema, fornire una motivazione nelle decisioni alle urne (DTF 129 I 232; DTF 129 I 217). Esso ha lasciato aperta la questione se ed in che misura le decisioni di naturalizzazione delle cittadine e dei cittadini prese nel corso di un'assemblea comunale o patriziale possano soddisfare l'obbligo di motivazione costituzionale (DTF 129 I 232 consid. 3.7).

Le due sentenze del Tribunale federale hanno portato ad un'iniziativa parlamentare nel Consiglio nazionale e ad una nel Consiglio degli Stati. Fino adesso si è dato seguito unicamente all'iniziativa parlamentare del Consigliere agli Stati Pfisterer, la quale chiede che nei Cantoni le decisioni di naturalizzazioni possano continuare ad essere prese dal Popolo nell'ambito delle assemblee comunali e delle votazioni alle urne. L'iniziativa chiede inoltre che il Tribunale federale non possa più pronunciarsi dal punto di vista materiale sulle decisioni di naturalizzazione ordinarie, ma possa soltanto esaminare i ricorsi che concernono la violazione di una garanzia costituzionale di procedura.
Nel Cantone dei Grigioni le naturalizzazioni ordinarie vengono decise dall'assemblea patriziale o dalla Sovrastanza comunale. Solo Coira e Davos conoscevano la votazione alle urne per via dell'elevato numero di cittadini domiciliati. Nel frattempo le leggi sulla cittadinanza dei comuni patriziali di Coira e Davos sono state sottoposte a revisione e la competenza di naturalizzazione è stata trasferita ad un consiglio patriziale, motivo per cui nel Cantone dei Grigioni non vi sono più decisioni di naturalizzazione alle urne.

1. Il Governo condivide l'opinione secondo cui per via del diritto di essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cost., nonché del divieto di discriminazione secondo l'art. 8 cpv. 2 Cost. i rifiuti di naturalizzazione devono essere motivati. Per motivi legati al sistema quest'obbligo di motivazione non può essere soddisfatto nelle votazioni alle urne.

2. L'11 gennaio 2005 il Governo ha avviato la procedura di consultazione relativa alla revisione parziale della legge cantonale sulla cittadinanza (LCCit). Il Gran Consiglio dovrebbe dibattere il messaggio ancora quest'anno. Nell'ambito di questa revisione totale devono essere effettuati gli adeguamenti necessari alla legge federale riveduta sulla cittadinanza, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2006. Al contempo si deve tenere conto delle novità subentrate nella giurisprudenza dall'ultima revisione parziale, nonché delle esigenze attuali nella prassi di naturalizzazione. In futuro, nel Cantone dei Grigioni non saranno più possibili votazioni alle urne sulle naturalizzazione e le decisioni di rifiuto dovranno essere motivate.

Datum: 17 febbraio 2005