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Sessione: 06.12.2005
Le famiglie monoparentali e i loro figli sono maggiormente minacciati e colpiti dalla povertà familiare. Lo studio "Copertura del minimo vitale nel federalismo svizzero" della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS) del 2003 mostra che il reddito a disposizione delle famiglie monoparentali dipende in primo luogo dall'anticipo degli alimenti. Con gli alimenti i genitori che vivono separati adempiono al loro obbligo di mantenimento come genitori e pagano una parte delle spese dei figli. L'etica dei debitori nei pagamenti - quasi sempre i padri - lascia però a desiderare. Molti bambini sono quindi confrontati a difficoltà finanziarie, cosa che può tra l'altro avere ripercussioni sulla formazione e sull'assistenza medica. Lo studio giunge inoltre alla conclusione che la povertà è spesso anche una questione di luogo di domicilio, dato che nei Cantoni l'anticipo degli alimenti si basa su basi di calcolo molto diverse. A livello federale sono quindi in atto sforzi per elaborare proposte volte ad armonizzare l'anticipo e l'incasso degli alimenti.

Conformemente all'art. 131 CC (alimenti alle mogli) e all'art. 290 CC (alimenti ai figli) per l'esecuzione della pretesa di mantenimento è competente l'autorità tutoria o un altro servizio designato dal diritto cantonale che "aiuta in maniera adeguata e gratuitamente". Dato però che il nostro diritto cantonale non designa un relativo servizio, il compito spetta all'autorità tutoria risp. ai comuni, che teoricamente dovrebbero procedere all'incasso degli alimenti alle mogli e ai figli, indipendentemente dal fatto che abbia luogo un anticipo o meno. Molti comuni si trovano così in difficoltà, in particolare perché non sono all'altezza della complessità della materia. La Centrale delle donne dei Grigioni ha rilevato nel 2004 il servizio gestito da trent'anni da privati per l'incasso degli alimenti alle mogli e ai figli e riceve per questo un modesto contributo dal Cantone. Le esperienze fatte mostrano però che le strutture attuali e i contributi versati dal Cantone non sono sufficienti per poter svolgere in modo professionale l'attività di un servizio specializzato per gli alimenti. Una verifica del bisogno, eseguita presso i comuni dalla Centrale delle donne dei Grigioni, giunge quindi alla conclusione che nei Grigioni un servizio centrale specializzato per gli alimenti ben organizzato corrisponde ad un'esigenza sia dei genitori e dei figli interessati, che di numerosi comuni. Non è possibile che in un grande Comune come Coira le persone interessate beneficino di assistenza e consulenza professionali, mentre in un piccolo comune le persone non trovino assistenza o addirittura vengano allontanate. Infine, è dimostrato che se l'incasso è gestito in modo professionale, si può acquisire più denaro di quanto siano i costi che genererebbe un servizio specializzato.

Si chiede quindi al Governo di rispondere alle seguenti domande:

1. Perché nel Cantone dei Grigioni non esiste una base legislativa per un servizio specializzato centrale che si occupi sia dell'incasso degli alimenti ai figli e alle mogli che della consulenza e dell'anticipo? Tutti i Cantoni confinanti, come SG, GL, ZH, ecc., dispongono di un servizio specializzato per gli alimenti risp. di un servizio specializzato per l'incasso degli alimenti gestito in modo professionale.

2. Perché l'art. 131 CC che disciplina gli alimenti alle mogli e che è in vigore dal 1° gennaio 2000 non è stato inserito nella LICC e non è stata designata un'autorità cantonale?

3. Il Governo non ritiene che oggi ci si trovi di fronte a condizioni insostenibili in cui determinati comuni non forniscono alcuna assistenza in relazione all'anticipo e all'incasso degli alimenti, nonostante esista un chiaro mandato legislativo nel CC?

4. Come si pone il Cantone nei confronti degli sforzi in atto a livello federale volti ad armonizzare l'anticipo e l'incasso degli alimenti?

Coira, 6 dicembre 2005

Name: Meyer Persili, Hardegger, Michel, Arquint, Bucher-Brini, Bühler-Flury, Cahannes, Caviezel-Suter (Thusis), Cavigelli, Christoffel-Casty, Frigg-Walt, Jaag, Jäger, Meyer-Grass (Klosters), Noi-Togni, Perl, Peyer, Pfenninger, Pfiffner, Robustelli, Trepp, Zindel, Blarer, Brasser, Caviezel (Coira)

Session: 6.12.2005
Vorstoss: it Anfrage


Risposta del Governo

Risposta alle domande

1. In base agli art. 131, 290 e 293 CC la regolamentazione dell'anticipo e dell'incasso degli alimenti ai figli e alle mogli compete ai Cantoni.
Già nell'ambito della revisione totale della legge d'introduzione al CC il legislatore cantonale ha respinto la creazione di un servizio centrale per l'esecuzione della pretesa di mantenimento (cfr. M 1992/93 p. 566; PGC 1993/94 p. 286 e segg.). Nell'art. 39 rispettivamente nell'art. 14 cpv. 4 della legge d'introduzione al CC esso ha invece stabilito che in caso di alimenti non ancora versati ai figli risp. alle mogli il comune di domicilio della persona avente diritto è competente per l'aiuto all'incasso. Inoltre l'art. 40 stabilisce che il comune di domicilio del figlio avente diritto al mantenimento versa a chi esercita l'autorità parentale anticipi per il mantenimento del figlio quando i genitori non soddisfano al loro obbligo di mantenimento.
Nell'ambito dell'attuazione del diritto federale, il Gran Consiglio ha preferito assegnare questo compito ai comuni piuttosto che istituire un servizio specializzato centrale che si occupi sia dell'incasso degli alimenti ai figli e alle mogli che della consulenza e dell'anticipo. Il Governo ritiene corretta questa decisione legislativa sulla base della ripartizione dei compiti tra Cantone e comuni. In base alla regolamentazione delle competenze, i compiti che rientrano nel settore dell'aiuto sociale, come l'incasso di alimenti non ancora versati ai figli risp. alle mogli, devono esseri svolti dai comuni. Al riguardo i comuni devono adottare le misure organizzative necessarie e se non possono svolgere autonomamente questi compiti possono farlo anche in collaborazione con altri comuni.
La Centrale delle donne dei Grigioni si sta attualmente occupando di istituire un servizio specializzato per l'incasso degli alimenti gestito in modo professionale. In caso di alimenti non ancora versati ai figli risp. alle mogli i comuni sono liberi di svolgere il compito loro spettante dell'aiuto all'incasso tramite il servizio specializzato per l'incasso della Centrale delle donne dei Grigioni.

2. Conformemente all'art. 131 cpv. 1 CC, l'autorità tutoria o un altro servizio designato dal diritto cantonale aiuta in maniera adeguata e di regola gratuitamente l'avente diritto che ne faccia richiesta a ottenere l'esecuzione del contributo di mantenimento. In base a questa disposizione, in occasione della revisione parziale della legge d'introduzione al CC, nell'art. 14 cpv. 4 il Gran Consiglio ha dichiarato competente la sovrastanza comunale o il servizio da essa designato nel luogo di domicilio della persona avente diritto. In questo modo, contrariamente a quanto sostenuto nella domanda, il legislatore cantonale ha inserito l'art. 131 nella legge d'introduzione al CC e designato l'autorità competente nel Cantone per l'aiuto all'incasso per quanto riguarda gli alimenti alle mogli.

3. Al Governo non è noto che determinati comuni non forniscono alcuna assistenza in relazione all'anticipo e all'incasso degli alimenti. Esso non può quindi nemmeno confermare che oggi ci si trovi di fronte a condizioni insostenibili. Nel caso in cui un comune non adempia ai compiti impostigli dalla LICC nel settore dell'anticipo rispettivamente dell'incasso degli alimenti, vi è del resto la possibilità di presentare ricorso di vigilanza al Governo. Finora non sono mai stati inoltrati ricorsi di vigilanza al riguardo.

4. Il Governo è contrario agli sforzi in atto a livello federale volti ad armonizzare l'anticipo e l'incasso degli alimenti. I settori dell'anticipo e dell'incasso degli alimenti sono compiti che rientrano nel settore dell'aiuto sociale e quindi nella sfera diretta di competenza dei Cantoni. L'anticipo e l'incasso degli alimenti devono anche in futuro poter essere disciplinati in modo autonomo dai Cantoni in considerazione della loro rispettiva situazione.

Data: 13 marzo 2006