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Sessione: 14.02.2006
L'Amministrazione riscuote per ogni servizio o atto particolare una tassa dalle persone che richiedono il servizio o che causano l'atto. Dal punto di vista tecnico la tassa viene definita come segue: essa costituisce un compenso per un determinato atto d'ufficio richiesto dall'assoggettato o per l'utilizzo di un servizio pubblico e deve coprire le spese risultate all'ente pubblico dall'atto d'ufficio o dall'utilizzo del servizio pubblico. In sostanza esistono tre tipi di tasse: tasse amministrative, tasse d'utilizzo e tasse di concessione risp. di regalia.
Il regime delle tasse viene definito da due principi determinanti: dal principio della copertura delle spese e dal principio dell'equivalenza. Il principio della copertura delle spese stabilisce che il provento globale delle tasse non può superare le spese complessive del relativo ramo amministrativo. Secondo il principio dell'equivalenza, l'ammontare della tassa deve nel singolo caso trovarsi in rapporto ragionevole con il valore che la prestazione statale ha per l'assoggettato.
Nel recente passato, in occasione dell'attuazione di richieste politiche che hanno condotto a revisioni legislative, sono state spesso esaminate in relazione ad esse, anche le basi per la riscossione di tasse. In parte si è constatato che la riscossione o perlomeno i limiti delle singole tasse erano illegali o non adeguati. Quali esempi recenti si possono citare: le tasse di naturalizzazione, che hanno dovuto essere adeguate non soltanto sulla base della legge federale sulla cittadinanza (cfr. M 5/2005-2006, p. 475), e le tasse della regalia della caccia, che nell'interesse della collettività non dovrebbero più cofinanziare determinate spese, così come tra l'altro neanche un aumento delle tasse di licenza di caccia e di abbattimento (cfr. M 14/2005-2006, p. 12, 48). La prassi attuale, con la quale vengono verificate le regolamentazioni sulle tasse ed eliminate in seguito nella legislazione eventuali irregolarità e/o inadeguatezze, è influenzata dalla casualità. Vi sono probabilmente numerose irregolarità nascoste. A ciò si aggiunge il fatto che l'Amministrazione cantonale riscuote ogni anno tasse per decine di milioni di franchi e che il regime delle tasse è importante anche per questo motivo, sia dal punto di vista delle cittadine e dei cittadini, nonché delle imprese che pagano le tasse, che da quello dell'Amministrazione che le riscuote.
Con la cosiddetta concentrazione sull'essenziale e flessibilizzazione della legislazione e dell'applicazione del diritto "CFLAD" (M 6/1999-2000) sono state eliminate regolamentazioni superflue e migliorate regolamentazioni insufficienti, al fine di aumentare l'efficienza e la prossimità al cittadino della legislazione. A questo scopo, la legislazione del Cantone è stata sottoposta ad una globale epurazione formale. Nell'ambito del riesame delle strutture e delle prestazioni per il risanamento delle finanze cantonali (M 2/2003-2004), il Gran Consiglio e il Governo hanno esaminato i contenuti delle strutture e dei compiti statali. Il rapporto sulla revisione della legge cantonale sulle imposte (M 7/2005-2006), che concerne in sostanza l'imposizione delle famiglie e delle imprese, nonché l'imposta sulla massa successoria, ha esaminato, nell'ambito di una panoramica, quale contributo le diverse persone e imprese assoggettate al pagamento delle imposte devono pagare con le imposte, procedendo poi ad una nuova ponderazione politica.
Una presentazione del regime di riscossione delle tasse nel Cantone dei Grigioni rappresenta un seguito coerente ai progetti summenzionati ed è oggi indicata. Essa rivelerà se le numerose tasse riscosse e i numerosi limiti esistenti delle tasse siano giustificati e/o adeguati e se eventualmente debbano essere ridotti a beneficio delle cittadine e dei cittadini, nonché delle imprese oppure se debbano essere aumentati, per quanto necessario in base ai due principi summenzionati, a beneficio della Cassa di Stato.
Le firmatarie ed i firmatari invitano il Governo, sulla base di queste premesse,
- a procedere ad una verifica globale del regime di riscossione delle tasse nella legislazione cantonale e a presentare un relativo rapporto a destinazione del Gran Consiglio.
Coira, 14 febbraio 2006

Name: Cavigelli, Hess, Vetsch, Augustin, Bachmann, Bleiker, Brunold, Bundi, Cahannes, Casanova (Vignogn), Casty, Cavegn-Kaiser, Caviezel (Pistasch), Conrad, Crapp, Demarmels, Dermont, Dudli, Fallet, Farrér, Federspiel, Hardegger, Jeker, Jenny, Joos, Kessler, Kleis-Kümin, Lemm, Loepfe, Luzio, Maissen, Mani-Heldstab, Marti, Meyer-Grass, Mengotti, Möhr, Montalta, Noi-Togni, Parolini, Pfister, Plozza, Portner, Rizzi, Sax, Schmid, Stiffler, Tomaschett, Tremp, Wettstein, Zanetti, Nay, Janett, Bernhard

Session: 14.02.2006
Vorstoss: it Auftrag


Risposta del Governo

Con l'incarico il Governo viene invitato a procedere ad una verifica globale del regime di riscossione delle tasse fissato nella legislazione cantonale riguardo ad eventuali irregolarità e/o inadeguatezze e a presentare un relativo rapporto a destinazione del Gran Consiglio. Le firmatarie ed i firmatari suppongono che nelle varie regolamentazioni sulle tasse vi sono numerose irregolarità nascoste.

L'Amministrazione cantonale riscuote tasse per determinate prestazioni nei più svariati settori. Di conseguenza, numerosi atti normativi cantonali contengono regolamentazioni sulle tasse. Una verifica sistematica e globale di tutte queste regolamentazioni richiederebbe perciò un onere notevole. Infatti, per ogni singola tassa si dovrebbe verificare se sono osservati i principi determinanti il regime delle tasse, ossia il principio della copertura delle spese e il principio dell'equivalenza. I due principi proteggono le cittadine ed i cittadini da tasse statali eccessive. Il principio della copertura delle spese stabilisce che il provento globale delle tasse non può superare le spese complessive del relativo ramo amministrativo. Secondo il principio dell'equivalenza, l'ammontare della tassa deve nel singolo caso trovarsi in rapporto ragionevole con il valore che la prestazione statale ha per l'assoggettato. Nel quadro della verifica richiesta, per ogni singola tassa dovrebbe quindi essere allestito un ampio e dettagliato calcolo dei costi per il relativo ramo amministrativo. Inoltre dovrebbe essere verificato il valore rispettivamente l'utilità della prestazione statale in ogni singolo caso. D'altro lato è ora noto che in relazione a diversi grandi progetti e lavori di attuazione molte risorse di personale dell'Amministrazione cantonale sono vincolate ancora per un periodo determinato. Già nella sua risposta all'incarico di commissione della Commissione della gestione del Gran Consiglio concernente il rapporto sulla strategia, le cariche e l'influenza, nonché i rapporti e il controllo in caso di partecipazioni del Cantone, di istituti autonomi e di altre organizzazioni con compiti "pubblici" il Governo ha ampiamente ricordato questo fatto (DG del 7 marzo 2006, prot. n. 252). Su questo sfondo si deve precisare che al momento non esiste la disponibilità di personale nell'Amministrazione cantonale necessaria per procedere all'ampia presentazione richiesta. Nel presente caso vi si aggiunge il fatto che il Governo non vede una necessità d'azione effettiva per una tale verifica. Non esistono comunque indizi concreti per le irregolarità ipotizzate dalle firmatarie e dai firmatari dell'incarico nel senso di una riscossione di tasse troppo elevate o troppo basse in molti casi o in casi che provocano effettivamente grandi spese. Già oggi le regolamentazioni sulle tasse vengono costantemente verificate e se necessario adeguate nel quadro di revisioni legislative. Non da ultimo anche per questo motivo possono però essere escluse importanti irregolarità, dato che la protezione giuridica nel settore delle tasse è elevata. In caso di eventuale riscossione illecita di tasse la persona interessata ha nel singolo caso la possibilità di adire le vie legali interne all'Amministrazione e/o esterne. Le regolamentazioni sulle tasse possono inoltre in ogni momento essere sottoposte ad un controllo astratto delle norme mediante un ricorso amministrativo al Tribunale costituzionale (cfr. art. 55 cpv. 3 Costituzione cantonale). Date le circostanze il Governo non vede la necessità per un'ampia verifica delle regolamentazioni sulle tasse. Naturalmente deve però essere continuata la verifica già oggi praticata nel singolo caso.

Per tutti questi motivi il Governo chiede di non accogliere il presente incarico.

Datum: 2. Mai 2006