Con decreto del 21 dicembre 2004 / protocollo n. 1843 il Governo ha approvato il concetto di base "rumantsch grischun a scuola" e fissato le condizioni quadro politiche, finanziarie e temporali relative ai passi da effettuare per introdurre il rumantsch grischun nella scuola. Il concetto si basa sull'incarico Farrér concernente l'elaborazione di un concetto relativo all'introduzione del rumantsch grischun nell'insegnamento scolastico, approvato dal Gran Consiglio (PGC 2003/2004, 194, 510, 516). Il Parlamento aveva incaricato il Governo di elaborare un concetto riguardo alle questioni aperte relative alla procedura e alle modalità dell'introduzione del rumantsch grischun nella scuola. Per l'elaborazione di questo concetto e per la sua approvazione il Governo non necessita di una base legale.
Il concetto di base stabilisce tra l'altro che il rumantsch grischun possa essere introdotto quale lingua scolastica unicamente nei comuni che lo desiderano. La decisione riguardo a un'introduzione obbligatoria del rumantsch grischun quale lingua di alfabetizzazione nelle scuole romance deve volutamente essere rinviata a un momento successivo, per via degli adeguamenti giuridici che si renderanno eventualmente necessari. Secondo il diritto vigente, la competenza per introdurre il rumantsch grischun quale lingua scolastica al posto degli idiomi spetta indubbiamente ai comuni. Finora (al 18 maggio 2006) si sono svolte votazioni riguardo all'introduzione volontaria del rumantsch grischun nella scuola nei comuni seguenti: Fuldera, Tschierv, Valchava, Lü, Sta. Maria V. M., Müstair, Trin, Lantsch/Lenz, Brienz/Brinzauls, Tiefencastel, Mon, Stierva, Salouf, Riom-Parsonz, Sur.
Il Governo non ha quindi mai espresso dubbi sul fatto che secondo il diritto vigente la competenza di decidere se la lingua scolastica nei comuni di lingua romancia debba essere un idioma o il rumantsch grischun spetti ai comuni. La competenza del Cantone a questo riguardo si limita alla pubblicazione di testi didattici propri, alla formazione e alla formazione continua degli insegnanti, nonché alla regolamentazione degli esami d'ammissione alle scuole medie. Nemmeno l'art. 3 cpv. 3 della nuova Costituzione cantonale (Cost. cant.) cambia qualcosa alla competenza di principio dei comuni di decidere autonomamente riguardo ai passi necessari per l'introduzione del rumantsch grischun nella scuola.
Secondo il concetto di base del Governo, nel periodo 2008/2009 dovrà essere svolta, sulla base dei risultati pratici disponibili a quel momento riguardo al rumantsch grischun nella scuola popolare, una procedura di mediazione con l'obiettivo di trovare una soluzione consensuale tra tutti gli interessati. Dopo la fase di mediazione si dovranno esaminare e se necessario avviare eventuali modifiche al concetto e adeguamenti giuridici. In questa occasione si dovrà chiarire quali passi giuridici concreti dovranno essere intrapresi.
La procedura pragmatica scelta garantisce innanzitutto una soluzione consensuale, secondo la quale potranno essere fatte esperienze pratiche nei comuni che decideranno di introdurre il rumantsch grischun nella scuola. Essa tiene però anche conto del fatto che le basi legali per un'introduzione obbligatoria del rumantsch grischun devono ancora essere create. Si tratta di una decisione politico-giuridica che deve ancora essere presa e che rientra nella competenza delle istanze previste dalla Costituzione cantonale.
Datum: 23 maggio 2006